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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40845/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 7 febbraio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1998) in ordine al reato di cui all'art. 186 bis, comma 6, e 186, comma c), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Bra (CN) in data 18 gennaio 2019, alla pena di mesi 8 di arresto e euro 1600 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, e ha disposto la revoca della patente di guida.

Burdese era stato individuato quale conducente di un'autovettura che, a seguito di un urto contro un muro aveva preso fuoco; dopo che erano stati rilevati nel suo atteggiamento dagli operanti sintomi di abbrezza alcolica, egli si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti alla verifica di tale stato.

2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando undici motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale.

Il reato per il quale era stata pronunciata condanna presuppone - secondo il difensore - che l'imputato sia stato colto alla guida, mentre nel caso di specie Burdese era stato sottoposto ad accertamento solo a distanza di oltre un' ora e cinquanta minuti rispetto al momento in cui egli aveva avuto l'incidente.

Nella vicenda in questione erano assenti gli elementi previsti dal legislatore per giustificare un accertamento del tasso alcolemico in capo a Burdese a distanza di tempo dalla guida del veicolo.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per non essere stato dato l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Il difensore ribadisce l'inefficacia del test se effettuato a distanza di ampio lasso di tempo rispetto al momento della guida e lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto che Burdese, dopo l'incidente, si era recato in un bar a bere un bicchiere di sambuca e che, dunque, solo per questo motivo l'accertamento con il precursore era risultato positivo.

In ogni caso a Burdese non era stato dato l'avviso che egli aveva la facoltà di farsi assistere da un difensore.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale.

Il teste di polizia giudiziaria Pautasso aveva dichiarato che lo stato di agitazione del Burdese doveva essere ricollegato all'incidente, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare che non vi era alcuna ragione per richiedere all'imputato di sottoporsi ad accertamento tramite etilometro.

2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale.

Il difensore osserva che la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato, sarebbe ingiustificata.

Tali dichiarazioni erano al contrario coerenti e circostanziate e avevano evidenziato lacune operative da parte degli agenti tali da riflettersi sulla validità dell'accertamento.

2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti.

I giudici di merito non avrebbero adeguatamente vagliato la versione dell'imputato per cui egli aveva impattato contro il muro/ in quanto era rimasto vittima di un colpo di sonno.

2.6. Con il sesto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del sinistro.

Il difensore lamenta che i giudici di merito non avrebbero eseguito alcun accertamento presso il bar ove il Burdese aveva dichiarato di essersi recato per bere "una sambuca" dopo l'incidente.

2.7. Con il settimo e l'ottavo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

Il difensore ribadisce gli stessi argomenti già indicati e osserva che, in forza di tali elementi, i giudici di merito avrebbero dovuto addivenire ad una pronuncia assolutoria.

2.9. Con il nono motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. .

Il difensore rileva che i giudici di merito, a tale fine, avrebbero dovuto tener conto della particolare tenuità del fatto.

2.10. Con il decimo motivo ha dedotto, non già uno specifico vizio fra quelli di cui all'art. 606 cod. proc. pen., bensì la eccessività del trattamento sanzionatorio, che, secondo il difensore, in ragione della modesta gravità dei fatti, avrebbe dovuto essere contenuto nei minimi, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.11. Con l'undicesimo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

La Corte non avrebbe tenuto conto che la precedente analoga fattispecie contravvenzionale era stata estinta per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.3.

Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Deve, innanzitutto, rilevarsi che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584).

Sono, perciò, . estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.Ciò premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.

Sulla base della analitica ricostruzione di cui alle conformi sentenze di merito Burdese, dopo che a seguito dell'incidente autonomo in cui era incorso, era stato sottoposto ad accertamento preventivo con il precursore con esito positivo, era stato inviato a sottoporsi presso il Comando di [OSCURATO:PERSONA] ad accertamento con etilometro e si era rifiutato.

La Corte ha precisato che il conducente è colui che guida o ha guidato prima della richiesta degli agenti e che il Codice della Strada non fissa un termine per lo svolgimento dell'alcoltest a pena di nullità e/o inutilizzabilità della prova: nel caso di specie il rifiuto era stato opposto a seguito del primo positivo accertamento preventivo, mentre il ricorrente aveva solo affermato, ma non anche dimostrato, di essersi recato a bere dopo l'incidente.

Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolinnetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694) e che tuttavia, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolennico rende necessario,t, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma secondo, lett. b) e e .

C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Cinninari, Rv. 261573; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo).

Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della richiesta effettuata dagli operanti al momento del loro intervento, dopo l'incidente, Burdese si era rifiutato di sottoporsi all'accertamento con apparecchio etilometrbe,‘Sicché venendo in rilievo l'ipotesi del rifiuto, a seguito dell'esito positivo della prova preliminare, correttamente è stato ritenuto irrilevante il tempo trascorso. 4.11 secondo motivo è manifestamente infondato.

Come rilevato dalla Corte di t pello, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini ( Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4 , n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab, Rv. 278579 - 01; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877 - 01)

5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

L'invito a Burdese a sottoporsi ad accertamento tramite apparecchio alcoltest è stato formulato dalla polizia giudiziaria, dopo che, a seguito di incidente, il primo accertamento con il precursore era risultato positivo, nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 186, comma 4, CdS.

La richiesta era dunque legittima, a prescindere dalla sintomatologia rilevata dagli operanti, in quanto ancorata ad almeno due dei presupposti (incidente ed esito positivo dell'accertamento non invasivo) indicati dalla suddetta disposizione normativa.

6. il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso sono inammissibili.

Il ricorrente, nella sostanza, si duole della ricostruzione dei fatti così come operata nelle sentenze di merito conformi ed in tal modo sottopone alla Corte di legittimità una inammissibile rilettura di elementi di fatto, ipotizzando un travisamento delle provex che alla luce della definizione di tale vizio, così come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere escluso.

Il travisamento della prova consiste, invero, non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione.

E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv 237588).

Così ricostruito il perimetro del sindacato, non può che rilevarsi come le censure del ricorrente, da un lato, siano generiche, in quanto prive di raffronto concreto con la decisione e, dall'altro, siano volte a sottoporre alla éórte di legittimità ricostruzioni alternative fondate su dati di fatto esclusi o non ritenuti provati.

7. Il settimo e l'ottavo motivo del ricorso sono inammissibili.

Con tali censure il difensore in maniera generica sostiene che l'imputato doveva essere mandato assolto dal reato a lui contestato, senza confrontarsi con il percorso motivazionale delle sentenze di merito e senza contrappore agli argomenti di fatto e di diritto, ivi esposti, alcuna valida ragione.

8. Il nono motivo, con cui lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., è inammissibile per difetto di specificità.

La censura si limita a reiterare in maniera letterale il motivo di appello e a ribadire la particolare tenuità dell'offesa, senza tenere conto che la Corte aveva, invece, spiegato come ostassero al riconoscimento della causa di non punibilità la precedente condanna per fatto della stessa specie e la gravità della condotta e del pericolo causato alla circolazione stradale.9.

Il decimo motivo con cui non lamenta uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen, ma solo la eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile.

La censura non è altro che la mera riproduzione letterale del motivo di appello e non si correla alla motivazione della Corte di Appello, in cui si dà atto di come il comportamento processuale del Burdese fosse già stato valutato positivamente attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

10. L'undicesimo motivo è manifestamente infondato.

Come rilevato dalla Corte di Appello la sanzione della revoca della patente di guida deve essere disposta obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, CdS nel caso in cui il soggetto agente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti.

La circostanza per cui la precedente condanna nel biennio fosse stata dichiarata estinta per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, come correttamente rilavato dalla Corte di Appello non ha rilievo, posto che la sanzione in esame ha natura amministrativa e la dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 106 cod. pen., produce effetti solo in ambito penalistico (Sez. 4, n. 11719 del 15/02/2019, Lisai, Rv. 275280; Sez. 4, n. 1864 del 07/01/2016, Oberoffer, Rv. 265583 secondo cui "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la " recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada").

11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 7 febbraio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1998) in ordine al reato di cui all'art. 186 bis, comma 6, e 186, comma c), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Bra (CN) in data 18 gennaio 2019, alla pena di mesi 8 di arresto e euro 1600 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, e ha disposto la revoca della patente di guida. Burdese era stato individuato quale conducente di un'autovettura che, a seguito di un urto contro un muro aveva preso fuoco; dopo che erano stati rilevati nel suo atteggiamento dagli operanti sintomi di abbrezza alcolica, egli si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti alla verifica di tale stato. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando undici motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il reato per il quale era stata pronunciata condanna presuppone - secondo il difensore - che l'imputato sia stato colto alla guida, mentre nel caso di specie Burdese era stato sottoposto ad accertamento solo a distanza di oltre un' ora e cinquanta minuti rispetto al momento in cui egli aveva avuto l'incidente. Nella vicenda in questione erano assenti gli elementi previsti dal legislatore per giustificare un accertamento del tasso alcolemico in capo a Burdese a distanza di tempo dalla guida del veicolo. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per non essere stato dato l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Il difensore ribadisce l'inefficacia del test se effettuato a distanza di ampio lasso di tempo rispetto al momento della guida e lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto che Burdese, dopo l'incidente, si era recato in un bar a bere un bicchiere di sambuca e che, dunque, solo per questo motivo l'accertamento con il precursore era risultato positivo. In ogni caso a Burdese non era stato dato l'avviso che egli aveva la facoltà di farsi assistere da un difensore. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il teste di polizia giudiziaria Pautasso aveva dichiarato che lo stato di agitazione del Burdese doveva essere ricollegato all'incidente, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare che non vi era alcuna ragione per richiedere all'imputato di sottoporsi ad accertamento tramite etilometro. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore osserva che la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato, sarebbe ingiustificata. Tali dichiarazioni erano al contrario coerenti e circostanziate e avevano evidenziato lacune operative da parte degli agenti tali da riflettersi sulla validità dell'accertamento. 2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti. I giudici di merito non avrebbero adeguatamente vagliato la versione dell'imputato per cui egli aveva impattato contro il muro/ in quanto era rimasto vittima di un colpo di sonno. 2.6. Con il sesto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del sinistro. Il difensore lamenta che i giudici di merito non avrebbero eseguito alcun accertamento presso il bar ove il Burdese aveva dichiarato di essersi recato per bere "una sambuca" dopo l'incidente. 2.7. Con il settimo e l'ottavo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Il difensore ribadisce gli stessi argomenti già indicati e osserva che, in forza di tali elementi, i giudici di merito avrebbero dovuto addivenire ad una pronuncia assolutoria. 2.9. Con il nono motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. . Il difensore rileva che i giudici di merito, a tale fine, avrebbero dovuto tener conto della particolare tenuità del fatto. 2.10. Con il decimo motivo ha dedotto, non già uno specifico vizio fra quelli di cui all'art. 606 cod. proc. pen., bensì la eccessività del trattamento sanzionatorio, che, secondo il difensore, in ragione della modesta gravità dei fatti, avrebbe dovuto essere contenuto nei minimi, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11. Con l'undicesimo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La Corte non avrebbe tenuto conto che la precedente analoga fattispecie contravvenzionale era stata estinta per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Deve, innanzitutto, rilevarsi che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, . estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.Ciò premesso, il primo motivo è manifestamente infondato. Sulla base della analitica ricostruzione di cui alle conformi sentenze di merito Burdese, dopo che a seguito dell'incidente autonomo in cui era incorso, era stato sottoposto ad accertamento preventivo con il precursore con esito positivo, era stato inviato a sottoporsi presso il Comando di [OSCURATO:PERSONA] ad accertamento con etilometro e si era rifiutato. La Corte ha precisato che il conducente è colui che guida o ha guidato prima della richiesta degli agenti e che il Codice della Strada non fissa un termine per lo svolgimento dell'alcoltest a pena di nullità e/o inutilizzabilità della prova: nel caso di specie il rifiuto era stato opposto a seguito del primo positivo accertamento preventivo, mentre il ricorrente aveva solo affermato, ma non anche dimostrato, di essersi recato a bere dopo l'incidente. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolinnetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694) e che tuttavia, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolennico rende necessario,t, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma secondo, lett. b) e e . C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Cinninari, Rv. 261573; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo). Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della richiesta effettuata dagli operanti al momento del loro intervento, dopo l'incidente, Burdese si era rifiutato di sottoporsi all'accertamento con apparecchio etilometrbe,‘Sicché venendo in rilievo l'ipotesi del rifiuto, a seguito dell'esito positivo della prova preliminare, correttamente è stato ritenuto irrilevante il tempo trascorso. 4.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Come rilevato dalla Corte di t pello, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini ( Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4 , n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab, Rv. 278579 - 01; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877 - 01) 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'invito a Burdese a sottoporsi ad accertamento tramite apparecchio alcoltest è stato formulato dalla polizia giudiziaria, dopo che, a seguito di incidente, il primo accertamento con il precursore era risultato positivo, nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 186, comma 4, CdS. La richiesta era dunque legittima, a prescindere dalla sintomatologia rilevata dagli operanti, in quanto ancorata ad almeno due dei presupposti (incidente ed esito positivo dell'accertamento non invasivo) indicati dalla suddetta disposizione normativa. 6. il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso sono inammissibili. Il ricorrente, nella sostanza, si duole della ricostruzione dei fatti così come operata nelle sentenze di merito conformi ed in tal modo sottopone alla Corte di legittimità una inammissibile rilettura di elementi di fatto, ipotizzando un travisamento delle provex che alla luce della definizione di tale vizio, così come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere escluso. Il travisamento della prova consiste, invero, non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv 237588). Così ricostruito il perimetro del sindacato, non può che rilevarsi come le censure del ricorrente, da un lato, siano generiche, in quanto prive di raffronto concreto con la decisione e, dall'altro, siano volte a sottoporre alla éórte di legittimità ricostruzioni alternative fondate su dati di fatto esclusi o non ritenuti provati. 7. Il settimo e l'ottavo motivo del ricorso sono inammissibili. Con tali censure il difensore in maniera generica sostiene che l'imputato doveva essere mandato assolto dal reato a lui contestato, senza confrontarsi con il percorso motivazionale delle sentenze di merito e senza contrappore agli argomenti di fatto e di diritto, ivi esposti, alcuna valida ragione. 8. Il nono motivo, con cui lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., è inammissibile per difetto di specificità. La censura si limita a reiterare in maniera letterale il motivo di appello e a ribadire la particolare tenuità dell'offesa, senza tenere conto che la Corte aveva, invece, spiegato come ostassero al riconoscimento della causa di non punibilità la precedente condanna per fatto della stessa specie e la gravità della condotta e del pericolo causato alla circolazione stradale.9. Il decimo motivo con cui non lamenta uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen, ma solo la eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile. La censura non è altro che la mera riproduzione letterale del motivo di appello e non si correla alla motivazione della Corte di Appello, in cui si dà atto di come il comportamento processuale del Burdese fosse già stato valutato positivamente attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 10. L'undicesimo motivo è manifestamente infondato. Come rilevato dalla Corte di Appello la sanzione della revoca della patente di guida deve essere disposta obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, CdS nel caso in cui il soggetto agente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti. La circostanza per cui la precedente condanna nel biennio fosse stata dichiarata estinta per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, come correttamente rilavato dalla Corte di Appello non ha rilievo, posto che la sanzione in esame ha natura amministrativa e la dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 106 cod. pen., produce effetti solo in ambito penalistico (Sez. 4, n. 11719 del 15/02/2019, Lisai, Rv. 275280; Sez. 4, n. 1864 del 07/01/2016, Oberoffer, Rv. 265583 secondo cui "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la " recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada"). 11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren
Sentenza Cassazione n. 40845/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris