CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 1973
Cassazione n. 37734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Bologna - previa revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e riduzione della somma dovuta a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti di entrambi gli imputati - ha confermato l'affermazione di responsabilità della Braghin e di [OSCURATO:PERSONA], la prima in veste di articolista ed il secondo in quella di direttore del quotidiano [OSCURATO:PERSONA], edizione di Rovigo, per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Taglio di Po, [OSCURATO:PERSONA]. Nel contesto dell'articolo di giornale, secondo l'accusa, si era falsamente riportato che il Comune di Taglio di Po (RO) avrebbe posto quale condizione per la richiesta di un contributo per la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] la rinuncia a nove dei dieci cani posseduti, così offendendo la reputazione dell'assessore ai [OSCURATO:PERSONA], alla quale l'articolo aveva fatto diretto riferimento. Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione la Braghin e il Morandi, articolando sostanzialmente le medesime ragioni, qui enunciate nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con un primo motivo, i due ricorsi lamentano la mancanza di motivazione in relazione alle censure mosse contro la sentenza di primo grado e la sua contraddittorietà per vizio di travisamento probatorio, con particolare riferimento alla valenza della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'intervistato [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe confermato la verità della notizia pubblicata, mentre nessun riscontro alla denuncia della Pasetto, costituita parte civile, avrebbe potuto trarsi dalle deposizioni di altre dipendenti comunali, che non avevano presenziato al colloquio tra l'assessore e la Rossi. Le dichiarazioni di tale testimone sarebbero state travisate, perché avrebbero in realtà confermato la possibilità della veridicità del fatto narrato nell'articolo di cronaca. 2. Con un secondo motivo, il ricorso della Braghin invoca, per tramite degli esposti vizi di erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, l'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca quantomeno sotto il profilo putativo, potendo al più il suo comportamento essere valutato come colposo, ovvero frutto di negligenza per non aver esteso il contraddittorio agli esponenti dell'ente pubblico, e non doloso. 3.11 terzo motivo della Braghin, comune ai due ricorsi, si duole della illogicità della motivazione della sentenza, per aver essa confermato integralmente la statuizione civile del primo giudice per poi ridurre, nel dispositivo, l'entità della provvisionale da euro 5000 ad euro 2500, con difformità tra il dispositivo e la motivazione stessa. 4.Quanto all'atto di impugnazione del Morandi, il primo, il secondo e il quarto motivo coincidono con quelli già richiamati per la posizione della giornalista; vi è tuttavia un terzo motivo, che lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza per travisamento probatorio dovuto ad "invenzione", in quanto - a fronte delle censure dell'atto di appello in relazione all'assenza di prova della sussistenza del reato omissivo colposo ascritto al ricorrente - la Corte territoriale avrebbe invertito l'onere probatorio, affermando che l'evidente lacuna del contraddittorio con i rappresentanti del Comune, in presenza di un assunto contrasto tra il contenuto dell'articolo e la posizione dell'ente, avrebbe reso altrettanto chiara l'inerzia della direzione del giornale nell'esercizio del previsto controllo. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è inammissibile. 1.11 primo motivo dei due ricorsi è aspecifico e manifestamente infondato. In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità (Cass.sez. U, n.37140 del 30/5/2001, Galiero, Rv. 219651; Cass. sez. 5, n.517 del 2006, Morelli e altro, Rv.235692; e, in motivazione, Cass. sez. 5, n. 16959 del 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c/Tiengo, Rv. 279203). Ebbene, la sentenza della Corte territoriale rispetta i canoni della logica espositiva e risulta conforme all'applicazione del principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità.. Non è esatto sostenere, per un verso - alla lettura della sentenza impugnata (pag.4), ma anche dello stralcio della di lei deposizione come riportato nei motivi di ricorso - che la teste Rossi abbia confermato in dibattimento il contenuto fattuale delle dichiarazioni che si assumono rese alla giornalista Braghin nel corso dell'intervista incriminata; la testimone, colpita da un significativo deficit del ricordo, ha riferito, a domanda e contestazione delle parti, di non ricordare di aver interloquito con l'Assessore (pag.7 del riccrso per cassazione, che richiama le pagg. 7-8 delle trascrizioni dell'udienza del 19 giugno 2019 :"non mi ricordo se io ho parlato con la Pasetto del discorso dei cani, che lei mi abbia detto deve disfarsi dei cani, non mi ricordo quel discorso lì" e tanto a corroborare quanto già risposto poco prima, in modo netto, alle domande del pubblico ministero) e non ha pertanto confermato il "fatto storico" della "imposizione" a sbarazzarsi dei cani, come esposto nell'articolo di giornale. Difetta, pertanto e in primo luogo, la prova che la notizia giornalistica abbia riportato un fatto storicamente vero, presupposto indefettibile perché possa invocarsi la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca (per il principio, cfr. Cass. sez, 5, n.41099 del 20/7/16, Carrassi e altro, Rv. 268149; Cass. sez. 5, n.4938 del 28/10/10, il P.M. in proc. Simeone e altri, Rv. 249239). I ricorsi omettono di confrontarsi con il segmento argomentativo della sentenza impugnata, insistendo su di un dato probatorio che quest'ultima ha escluso, con motivazione lineare e immune da vizi. Il requisito della verità della notizia può poi assumere rilievo affievolito e non decisivo, ai fini dell'operatività della causa di giustificazione, quando il giornalista abbia assolto all'onere di adoperarsi per una compiuta verifica dell'attendibilità della medesima (Cass. sez. 5, n.50189 del 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277958; sez. 5, n. 14013 del 12/2/20, Sasso, Rv. 278952), ma tanto non risulta effettuato dagli imputati, ciascuno secondo il proprio ruolo, tanto più in un caso in cui l'intervista era stata rilasciata non dal diretto protagonista dell'interlocuzione con l'assessore ai servizi sociali, ma da un terzo, che si è limitato a richiamare informazioni ricevute da altri. La rinuncia a qualsiasi approfondimento della notizia, attraverso in particolare la necessità di coltivarne un contraddittorio con il soggetto istituzionale investito dalla censura giornalistica, è stata rimarcata dalla sentenza di secondo grado con motivazione puntuale (pag.4) e a fronte della quale il ricorso degli imputati, omettendone ogni vaglio critico, presenta un significativo profilo di aspecificità. 2.Le ultime riflessioni refluiscono anche sul giudizio di genericità e manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso della Braghin e del secondo e terzo motivo di ricorso del Morandi, perché l'unidirezionalità della condotta dell'articolista - determinata a sottolineare e divulgare il disagio sociale del nucleo familiare in un contesto di disinvolto quanto illegittimo esercizio del potere degli organi del Comune di Taglio di Po (pagg. 4 e 5 sent.) - vale ad escludere la configurabilità di un errore di percezione comunque giustificabile e a connotare, semmai, la prova dell'elemento soggettivo del reato, caratterizzato dal dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale (Cass. sez. 5, n.8419 del 16/10/13, Verratti, Rv. 258943, sez. 5, n. 7597 del 11/5/99, Ben i Riboli, Rv. 213631). Al direttore del giornale, per sua parte, è stata ascritta una autonoma responsabilità per colpa (pag.5), per avere omesso qualsiasi forma di vigilanza e di controllo sull'operato della giornalista e sul contenuto della notizia che avrebbe dovuto essere diffusa attraverso la stampa periodica, di sua diretta attribuzione funzionale e prerogativa organizzativa, in uno scenario di macroscopica violazione del dovere di verifica dell'affidabilità della stessa (cfr. Cass. sez.6, n. 6338 del 1994, Vigna, Rv. 198512); sul punto, i rilievi del ricorso sono assertivi e affetti da pari genericità. 3.11 terzo motivo della Braghin e il quarto motivo del Morandi sono inammissibili, poiché la statuizione relativa alla provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). Tra l'altro, l'entità della provvisionale è stata ridotta dalla Corte territoriale rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, sicchè difetta uno specifico interesse a far valere l'eventuale errore - integrato dal contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza della Corte territoriale - con il ricorso per cassazione. E' ormai ius receptum che "in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso" (da ultimo, Cass. sez. 5, n.2747 del 6/10/21, P.M. c. Migliore, Rv.282542); e - proprio in tema di conflitto tra il tenore della motivazione e il contenuto del dispositivo - si è condivisibilmente affermato che "in caso • di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato"(Cass. sez. 3, n. 2351 del 2022, Almanza, R.v.284057). 4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA]:a, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 5.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria dell'inammissibilità, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur