Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:T:1995:194
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994TO0330_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T-330/94,
[OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese, con sede in Cheshire ([OSCURATO:PERSONA]), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, boulevard Royal,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto, da una parte, l' annullamento della decisione contenuta nella lettera 5 agosto 1994, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente di non aver ravvisato motivi per proporre opportune misure ai sensi dell' art. 93, n. 1, del Trattato CE riguardo al regime olandese di aiuti regionali "Subsidieregeling regionale investerings- projecten 1991", e, dall' altra, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno che la ricorrente ritiene di aver subito a causa di tale decisione,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione ampliata),
composto dai signori C.P. Briët, presidente, B. Vesterdorf, K. Lenaerts, dalla signora P. Lindh e dal signor A. Potocki, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ha proposto un ricorso tendente a ottenere, da una parte, l' annullamento della decisione contenuta nella lettera 5 agosto 1994, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] le ha reso noto di non aver trovato alcun motivo per proporre opportune misure ai sensi dell' art. 93, n. 1, del Trattato CE (in prosieguo: il "Trattato") riguardo al regime olandese di aiuti regionali "Subsidieregeling regionale investerings- projecten 1991", e, dall' altra, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno che essa afferma di aver subito a seguito di tale decisione.
2 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità, ai sensi dell' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. Con ordinanza 13 luglio 1995, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di rinviare la pronuncia sull' eccezione di irricevibilità al merito, ai sensi dell' art. 114, n. 4, del regolamento di procedura.
3 [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") nonché la [OSCURATO:PERSONA] eV (in prosieguo: la "VDS") hanno chiesto di essere ammesse a intervenire nella causa.
4 Le istanze d' intervento sono state presentate ai sensi dell' art. 37 dello Statuto CE della Corte (in prosieguo: lo "Statuto"), applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell' art. 46, primo comma, dello Statuto. Esse soddisfano i requisiti dell' art. 115 del regolamento di procedura e sono state notificate alle parti, ai sensi dell' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.
5 Il presidente della Sezione ha deferito l' esame delle istanze d' intervento al Tribunale (Terza Sezione ampliata), secondo le modalità previste dall' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.
Sull' istanza d' intervento della [OSCURATO:PERSONA]
6 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 marzo 1995 la [OSCURATO:PERSONA], società di diritto olandese, con sede all' Aia ([OSCURATO:PERSONA]), con l' avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 67, rue Ermesinde, ha chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
7 A sostegno della sua istanza d' intervento, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che l' oggetto della controversia mette implicitamente in discussione la validità dell' aiuto di 12,5 milioni di HFL che il governo olandese le ha concesso, in virtù del regime di aiuti regionali interessato, per la costruzione di una nuova fabbrica di produzione di sale ad Harlingen, nella provincia di Frisia ([OSCURATO:PERSONA]). Essa sostiene che il ricorso d' annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] può quindi incidere sulla sua situazione in modo sostanziale, tanto che essa potrebbe essere privata in tutto o in parte dell' aiuto che le autorità olandesi le hanno concesso.
8 Con lettera 10 aprile 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto sapere di non avere osservazioni da fare sulla domanda d' intervento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].
9 Con lettera 10 aprile 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere ammessa a intervenire, dato che essa è la beneficiaria di un aiuto concesso in forza del regime riguardo al quale l' adozione di opportune misure è stata rifiutata e che, così, essa dimostra di avere un interesse alla definizione della controversia. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto osservare, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa a intervenire nella causa T-154/94, Comité des salines de France e Compagnie des salins du Midi et des salines de l' Est/Commission, che riguarda lo stesso aiuto concesso alla [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del Tribunale 10 febbraio 1995, non pubblicata nella Raccolta).
10 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell' art. 37 dello Statuto, perché una parte possa essere ammessa a intervenire in una causa dinanzi al Tribunale, essa deve dimostrare di avere un interesse alla soluzione di tale controversia. Secondo la giurisprudenza, il beneficiario di un aiuto di Stato, nell' ambito di una controversia che riguarda tale aiuto, dimostra di avere un tale interesse (v., per esempio, ordinanze del Tribunale 1 luglio 1993, causa T-17/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punti 19 e 20, e Comité des salines de France e Compagnie des salins du Midi et des salines de l' Est/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 9).
11 Il Tribunale osserva che la [OSCURATO:PERSONA] è la beneficiaria di un aiuto concesso in forza del regime olandese di aiuti regionali che costituisce l' oggetto della decisione impugnata. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] va ammessa a intervenire nella controversia, a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
Sull' istanza d' intervento della VDS
12 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 marzo 1995, la VDS, associazione di diritto tedesco, con sede a Bonn (Germania), con l' avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Dusseldorf, e con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
13 A sostegno della sua istanza d' intervento, la VDS fa osservare, innanzi tutto, che essa è un' associazione la quale riunisce tutti i produttori di sale tedeschi. Essa sostiene, inoltre, di poter dimostrare di avere un interesse alla definizione della controversia, poiché l' aiuto concesso alla [OSCURATO:PERSONA], in forza del regime olandese di aiuti regionali, creerebbe capacità supplementari su un mercato che, a suo avviso, si trova già di fronte a eccessi di capacità notevoli. Dato che la [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di smerciare nei [OSCURATO:PERSONA] tutto il sale prodotto, esporterebbe verosimilmente in Germania, cosicché gli interessi dei produttori di sale tedeschi sarebbero pregiudicati.
14 [OSCURATO:PERSONA] non ha sottoposto osservazioni riguardo all' istanza della VDS di intervenire nella causa.
15 Con lettera 24 aprile 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto osservare, innanzi tutto, che, qualora la VDS fosse ammessa a intervenire nella controversia, quest' ultima "sosterrà pienamente le conclusioni svolte dalla ricorrente nel suo ricorso del 13 ottobre 1994". [OSCURATO:PERSONA] riconosce, poi, che, poiché i membri della VDS sembrano essere concorrenti della [OSCURATO:PERSONA], l' intervento della VDS dovrebbe essere ammesso, nei limiti in cui la VDS sostiene le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] tendenti all' annullamento della decisione contenuta nella lettera 5 agosto 1994. Tuttavia, richiamando l' ordinanza della Corte 12 aprile 1978 (cause riunite 116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 893), la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la domanda d' intervento debba essere respinta, nei limiti in cui la VDS sostiene le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] che riguardano la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno che la [OSCURATO:PERSONA] asserisce di aver subito. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la VDS non può avere un interesse a che la [OSCURATO:PERSONA] ottenga dal Tribunale una pronuncia che riconosca la [OSCURATO:PERSONA] responsabile del danno da essa subito.
16 Il Tribunale rileva, in via preliminare, che, comunque, l' intervento della VDS non può essere ammesso, nei limiti in cui tende a sostenere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] basate sull' art. 215 del Trattato e riguardanti il risarcimento del danno che quest' ultima ritiene di aver subito. Infatti, così come ha fatto giustamente osservare la [OSCURATO:PERSONA], la VDS non può affermare di avere un interesse proprio e diretto a che vengano accolte le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza Amylum e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 9; ordinanze del Tribunale 14 luglio 1995, causa T-521/93, non pubblicata nella Raccolta, punto 12, e 17 luglio 1995, causa T-516/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 12).
17 Nei limiti in cui l' intervento della VDS mira a sostenere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] basate sull' art. 173 del Trattato e dirette all' annullamento della decisione contenuta nella lettera 5 agosto 1994, il Tribunale osserva, innanzi tutto, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, una impresa che si trova in posizione di concorrenza con il beneficiario di un aiuto di Stato dimostra di avere un interesse alla soluzione di una controversia che riguarda tale aiuto (v., ad esempio, ordinanza della Corte 26 novembre 1991, causa C-100/91, Italgrani/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 10; ordinanza Comité des salines de France e Compagnie des salins du Midi et des salines de l' Est/ [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 15). Il Tribunale constata che la VDS ha sufficientemente dimostrato che i suoi aderenti, produttori di sale tedeschi, si trovano in posizione di concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA].
18 Il Tribunale ricorda, poi, che risulta altresì da una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale che l' interesse di un' associazione a intervenire in una controversia dinanzi al giudice comunitario deve essere valutata in relazione, in particolare, al suo obiettivo statutario (v., per esempio, ordinanza della Corte 11 dicembre 1973, cause riunite 41/73, 43/73-48/73, 50/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Générale sucrière e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1465, punto 5; ordinanze del Tribunale 8 dicembre 1993, causa T-87/92, Kruidvat/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1369, punto 12, e Comité des salines de France e Compagnie des salins du Midi et des salines de l' Est/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 22).
19 Il Tribunale constata che, secondo l' art. 1, secondo comma, dello statuto della VDS, tale associazione ha per scopo, fra l' altro, "l' incoraggiamento degli affari generali dell' industria tedesca del sale e degli interessi professionali comuni dei suoi membri". Lo stesso articolo stabilisce che, nell' ambito del detto scopo, fanno parte delle attività della VDS "d) la repressione di atti di concorrenza sleale" e "e) la rappresentanza degli interessi dell' industria del sale nei confronti delle amministrazioni e delle organizzazioni".
20 Il Tribunale ritiene che la VDS, tenuto conto del fatto che i suoi aderenti sono concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] e del suo obiettivo statutario, dimostra un interesse sufficiente alla soluzione della presente controversia. Occorre dunque ammetterla a intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui esse si basano sull' art. 173 del Trattato.
Sulle domande di deroga al regime linguistico
21 [OSCURATO:PERSONA] e la VDS hanno presentato ciascuna una domanda diretta ad essere autorizzate a usare, rispettivamente, la lingua olandese e la lingua tedesca in occasione della trattazione orale.
22 [OSCURATO:PERSONA] sua lettera 10 aprile 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto sapere che non ha osservazioni da fare sulla richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di usare la lingua olandese in occasione della trattazione orale. Per quanto riguarda la stessa richiesta della VDS per la lingua tedesca, la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcuna osservazione.
23 Per quanto riguarda la domanda della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, nella sua lettera 10 aprile 1995, che risulta dall' ordinanza del Tribunale 13 maggio 1993, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa T-74/92 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-535, punto 14), che ogni domanda tendente a utilizzare una lingua diversa dalla lingua processuale deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata e specifica. Poiché la domanda della [OSCURATO:PERSONA] non è accompagnata da motivi particolari che spieghino perché essa dovrebbe essere autorizzata a usare l' olandese in occasione della trattazione orale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale domanda sia formulata in modo incompleto e debba, di conseguenza, essere respinta.
24 Per quanto riguarda la domanda della VDS, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, nella sua lettera 24 aprile 1995, che neppure essa è debitamente motivata. Tuttavia, poiché la richiesta è limitata alla trattazione orale, la [OSCURATO:PERSONA] si è astenuta da qualsiasi osservazione particolare, lasciando la questione alla piena discrezione del Tribunale.
25 Il Tribunale ricorda che l' art. 35, n. 3, quarto comma, del regolamento di procedura dispensa solo gli Stati membri intervenienti dall' osservanza della regola che prevede l' uso della lingua processuale, scelta dalla parte ricorrente ai sensi dell' art. 35, n. 2, prima frase, del regolamento di procedura. Tuttavia, l' art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura permette al Tribunale, su richiesta di una parte, sentita l' altra parte, di autorizzare l' uso, totale o parziale, di una delle lingue menzionate all' art. 35, n. 1, diversa dalla lingua processuale.
26 Il Tribunale considera che, in forza di tali disposizioni, è possibile permettere a un interveniente di usare una lingua di sua scelta, diversa dalla lingua processuale, a condizione, da una parte, che tale lingua figuri fra le lingue menzionate all' art. 35, n. 1, del regolamento di procedura e, dall' altra, che il procedimento non venga ritardato e che non sia altrimenti arrecato pregiudizio ai diritti processuali delle parti principali della controversia. Se la domanda di deroga al regime linguistico riguarda solo la fase orale, occorre, in mancanza di una opposizione motivata delle parti principali, applicare tali criteri con elasticità.
27 Il Tribunale constata che, nel caso di specie, non gli è stato sottoposto alcun elemento idoneo a dimostrare che le deroghe richieste dagli intervenienti potrebbe ritardare il procedimento o arrecare pregiudizio ai diritti processuali delle parti principali della controversia.
28 Di conseguenza, va accolta la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e della VDS di usare, rispettivamente, la lingua olandese e la lingua tedesca in occasione della trattazione orale.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
così provvede:
1) [OSCURATO:PERSONA] BV è ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
2) [OSCURATO:PERSONA] eV è ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui esse sono basate sull' art. 173 del Trattato.
3) Alle intervenienti sarà impartito un termine per illustrare, per iscritto, i motivi a sostegno delle loro conclusioni.
4) Sono accolte le domande presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] BV e dalla [OSCURATO:PERSONA] eV dirette ad ottenere l' autorizzazione per queste ultime a usare, rispettivamente, la lingua olandese e la lingua tedesca in occasione della trattazione orale.
5) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 17 novembre 1995.