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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 46360/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG. dott.ssa M. E. GUERRA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22 febbraio 2023 ha disposto il non luogo a provvedere sulla opposizione avverso l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], diretta a far constatare la non avvenuta esecuzione della confisca di carattere amministrativo correlata al decreto penale di condanna n. 889/14; quindi a far dichiarare non più eseguibile la sanzione accessoria della confisca dell'autovettura tg.

E3431BV in ragione della intervenuta estinzione del reato e della pena per effetto della riabilitazione; a far revocare la sanzione accessoria della confisca della indicata autovettura; a far dichiarare la cessazione degli effetti del sequestro e di far ordinare la restituzione dei documenti del veicolo.

Il Tribunale ha rilevato che contro detta ordinanza l'interessato avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

A norma dell'art. 676 cod. proc. pen. sull'ordinanza del giudice dell'esecuzione in tema di confisca e restituzione dei beni è esperibile opposizione dinanzi allo stesso giudice, che pertanto non poteva rispondere, come ha fatto, con un non luogo a provvederef

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorrente ha atto richiesta al Giudice dell'esecuzione di revoca della confisca dell'autovettura e di restituzione della stessa, sicché il provvedimento conseguentemente adottato è stato assunto ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., a norma del quale in ordine, tra l'altro, alla confisca e alla richiesta di restituzione delle cose sequestrate si procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ossia con provvedimento emesso senza formalità e opponibile dinanzi allo stesso Giudice.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «è da ritenere che il rimedio dell'opposizione riveste carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito non solo nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia proceduto "de plano", ma anche quando il giudice dell'esecuzione abbia proceduto irritualmente nel contraddittorio delle parti, ex art. 666 c.p.p.; e ciò in considerazione della finalità perseguita dalla norma in esame, che è quella di apprestare un'adeguata tutela al privato ...

Qualora invero si ritenesse consentito l'immediato ricorso alla Corte di cassazione, il ricorrente verrebbe in concreto ad essere privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze e può prendere in esame tutte le questioni normalmente sottoponibili ad un giudice di merito; ed il legislatore ha infatti previsto l'opposizione nella materia in esame ... appunto in considerazione della particolare rilevanza che la stessa certamente riveste nella vita dei soggel:ti interessati» (Sez. 1, n. 33007 del 9/07/2013; Sez. 1, n. 15070 del 28/03/2006, Rv. 233945; Sez. 1, n. 38694 del 10/11/2006, Rv. 235983; .Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403).

3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini del Tribunale di Monza, ainché provveda in ordine all'atto di opposizione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Monza.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG. dott.ssa M. E. GUERRA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22 febbraio 2023 ha disposto il non luogo a provvedere sulla opposizione avverso l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], diretta a far constatare la non avvenuta esecuzione della confisca di carattere amministrativo correlata al decreto penale di condanna n. 889/14; quindi a far dichiarare non più eseguibile la sanzione accessoria della confisca dell'autovettura tg. E3431BV in ragione della intervenuta estinzione del reato e della pena per effetto della riabilitazione; a far revocare la sanzione accessoria della confisca della indicata autovettura; a far dichiarare la cessazione degli effetti del sequestro e di far ordinare la restituzione dei documenti del veicolo. Il Tribunale ha rilevato che contro detta ordinanza l'interessato avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. A norma dell'art. 676 cod. proc. pen. sull'ordinanza del giudice dell'esecuzione in tema di confisca e restituzione dei beni è esperibile opposizione dinanzi allo stesso giudice, che pertanto non poteva rispondere, come ha fatto, con un non luogo a provvederef 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorrente ha atto richiesta al Giudice dell'esecuzione di revoca della confisca dell'autovettura e di restituzione della stessa, sicché il provvedimento conseguentemente adottato è stato assunto ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., a norma del quale in ordine, tra l'altro, alla confisca e alla richiesta di restituzione delle cose sequestrate si procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ossia con provvedimento emesso senza formalità e opponibile dinanzi allo stesso Giudice. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «è da ritenere che il rimedio dell'opposizione riveste carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito non solo nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia proceduto "de plano", ma anche quando il giudice dell'esecuzione abbia proceduto irritualmente nel contraddittorio delle parti, ex art. 666 c.p.p.; e ciò in considerazione della finalità perseguita dalla norma in esame, che è quella di apprestare un'adeguata tutela al privato ... Qualora invero si ritenesse consentito l'immediato ricorso alla Corte di cassazione, il ricorrente verrebbe in concreto ad essere privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze e può prendere in esame tutte le questioni normalmente sottoponibili ad un giudice di merito; ed il legislatore ha infatti previsto l'opposizione nella materia in esame ... appunto in considerazione della particolare rilevanza che la stessa certamente riveste nella vita dei soggel:ti interessati» (Sez. 1, n. 33007 del 9/07/2013; Sez. 1, n. 15070 del 28/03/2006, Rv. 233945; Sez. 1, n. 38694 del 10/11/2006, Rv. 235983; .Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403). 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini del Tribunale di Monza, ainché provveda in ordine all'atto di opposizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Monza. Così d
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