CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25.10.2022 la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione in espiazione pena presso la casa Circondariale di Venezia dal 13.3.2019 al 14.2.2020 in quanto raggiunto da ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Torino in data 11.3.2019 con cui veniva posta in esecuzione la pena di anni due e mesi otto di reclusione inflitta con sentenza della Corte d'appello di Torino dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva in data 27.10.2018, in ordine a plurimi reati di peculato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e falso. La carcerazione cessava in forza di successivo ordine di sospensione dell'esecuzione emesso dalla Procura generale di Torino in data 14.2.2020, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2020, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019 n. 3, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte e quindi l'inserimento di alcuni reati nell'art. 4 bis O.P. si applicassero anche ai condannati per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa. In forza di detta interpretazione la Procura generale aveva emesso l'ordine di sospensione dell'esecuzione. 2. A fondamento del diniego dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. la Corte d'appello ha ritenuto che l'ordine di esecuzione da parte della Procura generale fosse stato emesso sulla base di una interpretazione assolutamente consolidata al momento della sua emissione, non potendo quindi essere ritenuto erroneamente emesso e costituire motivo valido per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Inoltre ha ritenuto che le vicende successive all'ordine di esecuzione occorse dinanzi al Giudice ed al Tribunale di Sorveglianza costituissero prova della sussistenza di elementi di colpa da parte dell'interessato. 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. con specifico riguardo alla ritenuta configurabilità di un profilo di colpa grave in capo all'istante. In particolare rileva che la sua condanna è passata in giudicato in data 27/10/2018, tre mesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 03/2019, ed è I 41 stata messa in esecuzione solo in data 11/3/2019, con la conseguente ritenuta applicabilità della peggiorativa novella legislativa, nelle more intervenuta. Espone che ha provveduto a inviare istanza volta' alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, disattesa dal Magistrato e poi non coltivata innanzi al Tribunale di Sorveglianza e ribadisce la correttezza del proprio comportamento censurando invece l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto una sua evidente, macroscopica negligenza o inerzia o inosservanza normativa idonea a determinare un intervento giudiziale adottivo o conservativo di un provvedimento restrittivo della libertà personale. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria recante motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato nei limiti che si andranno di seguito a chiarire. 1.1. Al fine di meglio inquadrare le questioni oggetto dell'ordinanza oggi impugnata nonché le censure sollevate, occorre premettere che l'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019 ha inserito nell'elenco dei delitti previsti dall'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. i delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, comma 1, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale. Per effetto di detto inserimento, tali delitti sono oggi soggetti, anzitutto, al medesimo regime "ostativo" rispetto alla concessione dei permessi premio, del lavoro all'esterno e delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, che vige per i delitti cosiddetti "di prima fascia" elencati nell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. Ciò significa che i benefici e le misure alternative in questione possono ora essere concessi ai condannati per la maggior parte dei delitti contro la pubblica amministrazione, di regola, soltanto nel caso in cui essi collaborino con la giustizia. Tale collaborazione potrà avvenire, alternativamente, ai sensi dell'art. 58-ter ordin. penit., ovvero - in forza di un'ulteriore modifica del testo dell'art. 4-bis ordin. penit., operata dall'art. 1, comma 6, lettera a), della legge n. 3 del 2019 - ai sensi dell'art. 323-bis, secondo comma, cod. pen. L'ulteriore effetto riflesso dell'inserimento dei delitti contro la pubblica amministrazione nell'elenco dell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., stabilito dall'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., consiste nel divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena.Se infatti, in linea generale, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena, il pubblico ministero è tenuto a sospendere l'ordine di esecuzione contestualmente emesso nei confronti del condannato che si trovi in stato di libertà o agli arresti domiciliari, sì da consentirgli di presentare istanza al tribunale di sorveglianza competente - nei trenta giorni successivi - per la concessione di una misura alternativa alla detenzione (art. 656, commi 5 - come modificato dalla sentenza n. 41 del 2018 di questa Corte - e 10, cod. proc. pen.), il comma 9, lettera a), del medesimo art. 656 cod. proc. pen. preclude invece al pubblico ministero di sospendere l'ordine di esecuzione relativo alle condanne per una serie di delitti, tra cui quelli di cui all'art. 4-bis ordin. penit. Ne consegue il necessario ingresso in carcere, nelle more del procedimento di sorveglianza, di chi sia condannato a pena detentiva non sospesa per la maggior parte dei delitti contro la pubblica amministrazione, nonostante l'entità della pena da scontare possa consentire al condannato di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione sin dall'inizio dell'esecuzione. 1.2. In difetto di una disciplina transitoria, si é posto il problema di stabilire se e in che misura tali conseguenze deteriori possano essere legittimamente applicate a chi sia stato condannato per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione medesima. La Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 2020 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost., dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 cod. pen. e della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena prevista dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale". 1.3. Va altresì considerato che le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale esplicano efficacia retroattiva essendosi riconosciuto che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 136 Cost. e 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"), le ricadute di una declaratoria di illegittimità travolgono tanto i rapporti futuri quanto quelli passati o, meglio, pendenti. Si è detto, infatti, che se in forza della disposizione costituzionale di cui all'art. 136 Cost., la norma dichiarata illegittima non è più valida né efficace e, dunque, a causa del vizio da cui risulta affetta, cessa di appartenere all'ordinamento, per effetto dell'art. 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953, di essa non può farsi applicazione. Ne è conseguito il riconoscimento della retroattività alla declaratoria di incostituzionalità, ad eccezione dei soli rapporti esauriti, quelli cioè ormai risolti in via definitiva e stabile, e, pur con un'eccezione in materia penale in forza del favor rei, sia i rapporti ancora pendenti sia quelli futuri vengono irrimediabilmente travolti dall'accertamento dell'illegittimità. Si tratta di fondamentali affermazioni di principio senz'altro valevoli anche quando la Corte costituzionale, come avvenuto nel caso di specie adotti una sentenza interpretativa di accoglimento, poiché, quanto agli effetti, ogni interpretazione difforme da quella fatta propria dal Giudice delle leggi è da ritenersi costituzionalmente illegittima. 1.4. Per affrontare le questioni poste con il presente ricorso è altresì necessario menzionare la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta. Tuttavia, in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte costituzionale non si è pronunziata: in conseguenza, il compito è stato rimesso all'interprete, come osservato, tra le altre, da Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735. Tra le pronunzie più significative al riguardo, Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, ric. P.G. in proc. Parischiva e altro, Rv. 271689,ha affermato che : «In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse al' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena». Più recentemente, si è affermato che «Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato» (Sez. 4, n. 1718 del 14/01/2021, ric. Marinkovic, Rv. 281151). Come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 9721 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282857) il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato. (Fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3). Detta pronuncia chiarisce in motivazione che " Terrà conto il Giudice di merito che, come espressamente precisato dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 32 del 2020 (sub n. 4.4.5. del "considerato in diritto), nell'assetto normativo antecedente alla legge n. 3 del 2019 esisteva una legittima aspettativa da parte dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione, di poter accedere, con rilevante probabilità, sulla base della disciplina vigente sia al momento del fatto sia al momento della condanna sia al momento della sospensione dell'ordine di esecuzione, a misure alternative alla pena detentiva, e che tale aspettativa è stata illegittimamente frustrata nella vicenda in esame. Con altra pronuncia (Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Rv. 28224) si é chiaramente enunciato il principio secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato. (Fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell'istante nell'eccepire l'"abolitio criminis" e l'intervenuto indulto, senza attribuire rilievo all'omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell'autorità giudiziaria). 2.1. Così tracciati i principi disciplinanti la materia de qua e venendo all'esame del caso oggetto del presente giudizio, occorre evidenziare che in data 13.3.2019 in forza di provvedimento n. 205/2019 della Procura generale di Torino, che dichiarava la non sospendibilità dell'ordine di esecuzione alla luce della intervenuta ostatività del titolo, veniva ordinata la carcerazione del Tettamanti. Proposta istanza di applicazione dell'affidamento in prova, la stessa veniva rigettata in data 27.3.2019 dal Magistrato di sorveglianza che, pronunciandosi nel merito, riteneva l'insussistenza di elementi idonei ad individuare il grave pregiudizio e disponeva la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di sorveglianza di Torino facendo, pertanto, applicazione della normativa antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6 lett. b) della I. n. 3 del 2019 atteso che, diversamente opinando, avrebbe invece dovuto dichiararne l' ina m bit lità. Nella fase successiva, dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, il Tettamanti rinunciava alla domanda con conseguente pronuncia di non luogo a provvedere cui seguiva la protrazione della carcerazione. Ebbene così ripercorse le fasi della vicenda processuale che ci occupa, va rilevato che la Corte territoriale nell'ordinanza impugnata nel rigettare tout court l'istanza ex art. 314 cod. proc.pen. non ha distinto le due fasi come sopra enucleate e non ha esaminato l'unico profilo in cui può sostanziarsi l'illegittimità della patita detenzione, ovvero la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione nel periodo intercorrente tra il 13 ed il 27 marzo 2019, mentre nella fase successiva, segnatamente dal 28 marzo 2019 al 14.2.2020, l'autorità giudiziaria ha, invece, fatto corretta applicazione della disciplina previgente. 3. Ne discende che l'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Torino per un nuovo giudizio limitatamente al periodo di carcerazio