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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10546/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 21/09/2020 del Tribunale di Cuneo - che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di danneggiamento aggravato (capo 1 dell'imputazione) e di minaccia pluriaggravata (capo 2 dell'imputazione) -, in accoglimento dell'appello dello stesso Kadri, esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena irrogata all'imputato in sei mesi (pena base per il delitto di danneggiamento) e due giorni di reclusione (pena per la continuazione con il delitto di minaccia), convertiti, questi ultimi due giorni di reclusione, nella multa di C 500,00, e, quindi, alla fine, in sei mesi di reclusione ed C 500,00 di multa.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 442 dello stesso codice, per avere la Corte d'appello di Torino omesso di operare, sulla pena da essa rideterminata, la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è fondato.

Dalla lettura della sentenza di primo grado del Tribunale di Cuneo e della stessa sentenza impugnata risulta che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato, il quale comporta, ai sensi del comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen., che, nel caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze debba essere diminuita - quando, come nella specie, si proceda per un delitto - nella misura di un terzo.

Dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che la Corte d'appello di Torino ha invece omesso di operare tale doverosa riduzione, con la conseguente fondatezza del motivo.

Poiché la riduzione de quo è determinata dalla menzionata disposizione di legge nella misura fissa di un terzo, la pena può senz'altro essere rideterminata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., da questa stessa Corte, annullando, perciò, senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata.

In particolare, operando la predetta diminuzione di un terzo, la pena deve rideterminata in mesi quattro di reclusione ed C 333,00 di multa.

2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato in mesi quattro di reclusione ed C 333,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi quattro di reclusione ed C 333,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 21/09/2020 del Tribunale di Cuneo - che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di danneggiamento aggravato (capo 1 dell'imputazione) e di minaccia pluriaggravata (capo 2 dell'imputazione) -, in accoglimento dell'appello dello stesso Kadri, esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena irrogata all'imputato in sei mesi (pena base per il delitto di danneggiamento) e due giorni di reclusione (pena per la continuazione con il delitto di minaccia), convertiti, questi ultimi due giorni di reclusione, nella multa di C 500,00, e, quindi, alla fine, in sei mesi di reclusione ed C 500,00 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 442 dello stesso codice, per avere la Corte d'appello di Torino omesso di operare, sulla pena da essa rideterminata, la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. Dalla lettura della sentenza di primo grado del Tribunale di Cuneo e della stessa sentenza impugnata risulta che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato, il quale comporta, ai sensi del comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen., che, nel caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze debba essere diminuita - quando, come nella specie, si proceda per un delitto - nella misura di un terzo. Dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che la Corte d'appello di Torino ha invece omesso di operare tale doverosa riduzione, con la conseguente fondatezza del motivo. Poiché la riduzione de quo è determinata dalla menzionata disposizione di legge nella misura fissa di un terzo, la pena può senz'altro essere rideterminata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., da questa stessa Corte, annullando, perciò, senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata. In particolare, operando la predetta diminuzione di un terzo, la pena deve rideterminata in mesi quattro di reclusione ed C 333,00 di multa. 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato in mesi quattro di reclusione ed C 333,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi quattro di reclusione ed C 333,0
Sentenza Cassazione n. 10546/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris