CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Lette le conclusioni del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 maggio 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del 15 dicembre 2017 del Tribunale di Sciacca in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione, disapplicata la contestata recidiva, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile pari ad euro 1500,00 oltre spese processuali. L'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di minaccia aggravata per avere nel dicembre 2013 tentato di investire l'Ufficiale di PG [OSCURATO:PERSONA], che negli anni precedenti aveva condotto una articolata attività investigativa che aveva coinvolto anche il Napoli, dirigendosi pericolosamente con la propria autovettura contro il Loreto che transitava a piedi lungo il margine di via Girardi. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett d) c.p.p. in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dal ricorrente nell'atto di appello. In particolare, la sentenza di primo grado ha evidenziato che la produzione documentale del preventivo di riparazione della vettura con la quale si sarebbe verificato il tentativo di investimento non era idonea a dimostrare che la vettura dell'imputato era impossibilitata a circolare al momento dei fatti. Per questo motivo nell'atto di appello la difesa aveva richiesto l'audizione del titolare dell'officina che aveva predisposto il preventivo, [OSCURATO:PERSONA] perché riferisse sulla specifica circostanza, al fine di confutare le dichiarazioni della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo e il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione e travisamento della prova documentale rappresentato dal preventivo dell'officina. La Corte territoriale non ha motivato sulla rilevanza della prova documentale la quale, dalla sua semplice lettura, dimostra che la vettura il giorno dei fatti non poteva essere condotta dal ricorrente a causa della rottura della turbina. Contraddittoria si rivela la motivazione allorquando la Corte confuta la prova acquisita sostenendo che la condotta del Napoli è egualmente ravvisabile anche qualora avesse utilizzato una diversa vettura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1.11 privo motivo è inammissibile per difetto di specificità. 1.1. Lo stesso, invero, ripropone il medesimo motivo dedotto avverso la sentenza di primo grado e in relazione al quale la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione (p.4 della sentenza impugnata) chiarendo analiticamente le ragioni per le quali la richiesta istruttoria formulata e relativa alla escussione del teste Giammetta non fosse da considerarsi necessaria ai fini del decidere.Nel giudizio d'appello, infatti, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01). La circostanza relativa alla circolazione di quella vettura il giorno dei fatti non è apparsa decisiva alla Corte territoriale, a differenza della circostanza che fosse il Napoli alla guida del veicolo con cui è stato commesso il tentativo di investimento della persona offesa. La sentenza della Corte territoriale, come del resto la sentenza in primo grado, hanno lungamente ed esaustivamente motivato sull'attendibilità della persona offesa evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto l'imputato senza alcun dubbio e ha riferito di essere assolutamente certo della identità del conducente. Nel caso di specie, in presenza di cd. "doppia conforme" la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez.2 n.37295 del 12/06/2019 Rv. 277218). 2. Egualmente inammissibili il secondo e terzo motivo per manifesta infondatezza. Il ricorrente anche in tal caso non si confronta con il contenuto motivazionale della sentenza fornendo possibili ricostruzioni alternative dei fatti come verificatisi La copia del preventivo dell'officina reca la data del 30.11.2013, due giorni prima che si verificassero i fatti, e il giudice di primo grado non lo ha ritenuto idoneo ad escludere che dopo due giorni la vettura fosse in circolazione. Né vi è stato alcun travisamento della prova da parte del giudice di appello che il ricorrente ravvisa nella "incontrovertibile difformità" tra i risultati interpretativi della prova testimoniale e la prova documentale costituita dal preventivo dell'a utoffici na . Occorre al riguardo rilevare che qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, dal momento che in tal modo è precluso al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni al fine della valutazione della effettiva sussistenza del vizio lamentato (Sez.5, n. 1220 del 6/3/19, RV 21135-01).Infine l'affermazione della sentenza secondo cui l'imputato avrebbe potuto guidare una vettura di cortesia non si pone come elemento decisivo della motivazione per superare la prova documentale ma è piuttosto una considerazione di natura logica che la sentenza contiene per corroborare il convincimento già espresso. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile che si liquidano come da parte dispositiva. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in comple