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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19652/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 24247-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale EUROPA n. 175, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 268/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 09/02/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24247/2021 Numero sezionale 4978/2022 Numero di raccolta generale 19652/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ottenne due decreti ingiuntivi dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento, in favore di sé stessa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., delle somme versate a titolo di imposta di registro per le ordinanze di assegnazione in procedure di pignoramento presso terzi.

L’opposizione ai due decreti ingiuntivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. venne rigettata dal Giudice di Pace e analoga sorte ha avuto l’appello dinanzi al Tribunale di Benevento, che ha confermato la decisione del primo giudice con sentenza n. 268 del 9/02/2021.

Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione dell’art. 95 cod. proc. civ. e dell’art. 56 del d.P.R. n. 131 del 26/04!986 e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso è manifestamente fondato, per avere il Tribunale di Benevento disatteso i principi in plurime decisioni enunciati da questa Corte (segnatamente: Cass. n. 10420 del 03/06/2020 Rv. 657992 - 01 e n. 1004 del 17 01 2020 Rv. 657012 - 01; Cass. n. 15447 del 21/07/2020 Rv.

Ric. 2021 n. 24247 sez.

M3 - ud. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24247/2021 Numero sezionale 4978/2022 Numero di raccolta generale 19652/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 658506 - 01 nonché, non massimata ma in fattispecie pressoché identica: Cass. n. 04964 del 20/02/2019). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il riferimento, incontestato in fatto, nelle ordinanze di assegnazione, agli «oneri di legge» comporta che le spese di registrazione debbano ritenersi addossate al debitore e siano recuperabili dal creditore procedente nei confronti dell’originario debitore senza necessità di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, come, invece, avvenuto nella specie nei confronti del terzo pignorato In particolare, il riferimento agli «oneri di legge» comporta la ricomprensione degli esborsi per la registrazione nell’ambito delle spese successive occorrende, come da specifica pronuncia di questa Corte (Cass.n. 16061 del 28/07/2020Rv. 658679 - 01): «Laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente - nella specie, riconoscendogli una somma a soddisfo del residuo credito per spese della procedura, oltre "spese successive occorrende (copie, notifica, imposta di registrazione dell'ordinanza") - la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano "ex lege" a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.».

A tanto consegue che il ricorso averso la sentenza del Tribunale di Benevento deve ritenersi fondato.

Il ricorso è, pertanto, accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, revoca i decreti ingiuntivi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il recente assestamento della giurisprudenza sulla materia oggetto di ricorso costituisce motivo di integrale compensazione delle spese di lite sia delle fasi di merito che di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 24247 sez.

M3 - ud. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24247/2021 Numero sezionale 4978/2022 Numero di raccolta generale 19652/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito revoca i decreti ingiuntivi; compensa le spese delle fasi di legittimità e di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24247 sez.

M3 - ud. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l #

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 24247-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale EUROPA n. 175, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 268/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 09/02/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24247/2021 Numero sezionale 4978/2022 Numero di raccolta generale 19652/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ottenne due decreti ingiuntivi dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento, in favore di sé stessa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., delle somme versate a titolo di imposta di registro per le ordinanze di assegnazione in procedure di pignoramento presso terzi. L’opposizione ai due decreti ingiuntivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. venne rigettata dal Giudice di Pace e analoga sorte ha avuto l’appello dinanzi al Tribunale di Benevento, che ha confermato la decisione del primo giudice con sentenza n. 268 del 9/02/2021. Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimata. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione dell’art. 95 cod. proc. civ. e dell’art. 56 del d.P.R. n. 131 del 26/04!986 e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso è manifestamente fondato, per avere il Tribunale di Benevento disatteso i principi in plurime decisioni enunciati da questa Corte (segnatamente: Cass. n. 10420 del 03/06/2020 Rv. 657992 - 01 e n. 1004 del 17 01 2020 Rv. 657012 - 01; Cass. n. 15447 del 21/07/2020 Rv. Ric. 2021 n. 24247 sez. M3 - ud. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24247/2021 Numero sezionale 4978/2022 Numero di raccolta generale 19652/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 658506 - 01 nonché, non massimata ma in fattispecie pressoché identica: Cass. n. 04964 del 20/02/2019). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il riferimento, incontestato in fatto, nelle ordinanze di assegnazione, agli «oneri di legge» comporta che le spese di registrazione debbano ritenersi addossate al debitore e siano recuperabili dal creditore procedente nei confronti dell’originario debitore senza necessità di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, come, invece, avvenuto nella specie nei confronti del terzo pignorato In particolare, il riferimento agli «oneri di legge» comporta la ricomprensione degli esborsi per la registrazione nell’ambito delle spese successive occorrende, come da specifica pronuncia di questa Corte (Cass.n. 16061 del 28/07/2020Rv. 658679 - 01): «Laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente - nella specie, riconoscendogli una somma a soddisfo del residuo credito per spese della procedura, oltre "spese successive occorrende (copie, notifica, imposta di registrazione dell'ordinanza") - la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano "ex lege" a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.». A tanto consegue che il ricorso averso la sentenza del Tribunale di Benevento deve ritenersi fondato. Il ricorso è, pertanto, accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, revoca i decreti ingiuntivi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il recente assestamento della giurisprudenza sulla materia oggetto di ricorso costituisce motivo di integrale compensazione delle spese di lite sia delle fasi di merito che di questa fase di legittimità. P.Q.M. Ric. 2021 n. 24247 sez. M3 - ud. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24247/2021 Numero sezionale 4978/2022 Numero di raccolta generale 19652/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito revoca i decreti ingiuntivi; compensa le spese delle fasi di legittimità e di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24247 sez. M3 - ud. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #
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