CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cenni, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1865/2020depositata il 27/05/2020;lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nellapersona del dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19128/2020Numero sezionale 1075/2026Numero di raccolta generale 21340/2026Data pubblicazione 23/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Napoli, tra l’altro, il pagamento a carico delMinistero dell’Interno dell’indennità di custodia per fermoamministrativo di numerosi veicoli che l’attore aveva eseguito perconto dell’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Napoli, dalla data delprelievo alla data di alienazione di ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38legge n. 326/2003, ovvero ai sensi delle tariffe di cui agli artt. 11-12del d.P.R. n. 571 del 1982.Il Tribunale adito accoglieva in parte le domande dell’attore.Dichiarata la nullità del contratto del 20.12.2004, stipulato traMuscariello e l’UTG di Napoli ai sensi dell’art. 38 d.l. n. 269 del 2003per l’alienazione al primo di 177 veicoli da rottamare, a seguito delladeclaratoria di illegittimità costituzionale della norma menzionata(Corte cost., n. 92 del 2013), il Tribunale determinava il corrispettivodovuto dall’Amministrazione a titolo di deposito oneroso applicando letariffe vigenti prima dell’entrata in vigore del menzionato art. 38,richiamate nel d.P.R. n. 571 del 1982 con riferimento ai veicoli insequestro amministrativo per effetto di sanzioni al Codice della strada;sulla scorta del calcolo effettuato dal CTU, liquidava il diritto alcompenso di euro 274.602,41, oltre interessi legali a decorrere dallarichiesta di pagamento al saldo.2. La decisione veniva impugnata in via principale dal Ministerodell’Interno e dall’UTG di Napoli e in via incidentale dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, con sentenza n. 1865/2020, rigettaval’appello, confermando integralmente la pronuncia del primo giudice.Numero registro generale 19128/2020Numero sezionale 1075/2026Numero di raccolta generale 21340/2026Data pubblicazione 23/06/2026A sostegno della sua decisione, osservava la Corte, per quantoancora qui di interesse:- a seguito della declaratoria di incostituzionalità dei commi 2, 4, 6e 10 dell'art. 38 d.l. 269/2003 (convertito, con modif., dalla legge 24novembre 2003, n. 326), rivive l’originario rapporto tra le partidisciplinato dal d.P.R. n. 571/1982 e, quindi, si applicano le tariffeprevigenti, non essendo applicabile al caso di specie la nuovaprocedura speciale di cui all’art. 1, comma 446, legge n. 147 del 2013prevista per i sequestri penali e non amministrativi oggetto di causa elimitatamente ai veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate alladata di entrata in vigore della legge, e cioè dall’anno 2013;- è infondata la deduzione di parte appellante per cui sarebbedovuta al custode un’indennità a titolo di indebito arricchimento, nonricorrendone i presupposti;- sul rigetto dell’eccezione di inadempimento: circa le modalità diconservazione dei veicoli, l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare,per ciascun veicolo, le condizioni in cui si trovava all’atto del sequestroe quelle all’atto della rottamazione; in ogni caso, l’intento dellegislatore espresso nella norma - poi dichiarata costituzionalmenteillegittima - non era quello di far pervenire i reperti alla confisca edeventualmente rivenderli, bensì quello di rottamarli trattandosi diveicoli inutilizzabili. Quanto allo stato di conservazione dei veicoli, nelcaso di specie il custode ha avuto l’incarico di «custodire» il bene e hachiesto l’indennità giornaliera (riconosciuta dal comma 6 dell’art. 38,ovvero dal d.P.R. n. 571/1982); incarico che non presupponeadempimenti migliorativi.3. Avverso tale decisione il Ministero dell’Interno e l'UfficioTerritoriale del Governo di Napoli promuovono ricorso articolato in tremotivi.Numero registro generale 19128/2020Numero sezionale 1075/2026Numero di raccolta generale 21340/2026Data pubblicazione 23/06/2026Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato damemoria.Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 571/1982, nonché del quadro normativoconseguente alla declaratoria di incostituzionalità dei commi 2, 4, 6dell'art. 38 L. 326/2003 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).A giudizio del ricorrente, la declaratoria di incostituzionalità noncomporta l’automatica applicazione delle tariffe contemplate nel d.P.R.n. 571/1982; normativa, quest’ultima, peraltro applicabile nelle ipotesidi affidamento dei veicoli al custode-depositario seguito dalprovvedimento di confisca o dalla restituzione del veicolo, non anchead ipotesi, come quella di cui al caso di specie, connotate dastraordinarietà, in cui la custodia è finalizzata alla rottamazione delveicolo. A conferma di quanto affermato, milita l’introduzione di unautonomo criterio di calcolo per il compenso forfettario (art. 1, comma447, legge 27/12/2013 n. 147; v. anche art. 4 Decreto Dirigenziale delMinistero dell’Interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), determinato dalleamministrazioni procedenti in modo cumulativo, per il totale dei veicolicustoditi presso ogni depositario, in ragione del fatto che la custodia siprotrae per lungo tempo, avuto anche riguardo al pessimo stato diconservazione dei veicoli.1.1. Il motivo è infondato.Come rilevato dal P.M., questa Corte ha già avuto modo diesprimersi sulle questioni sollevate dal ricorrente (Cass. Sez. 1, n.27202 del 21/10/2024, Rv. 672772 – 01; Cass. Sez. 1, n. 13371 del15/05/2024), sostenendo che la Consulta, nella sentenza n. 92/2013,ha posto in risalto che, avendo la normativa dichiarata incostituzionaleNumero registro generale 19128/2020Numero sezionale 1075/2026Numero di raccolta generale 21340/2026Data pubblicazione 23/06/2026dato luogo alla sostituzione dell’originaria liquidazione delle sommedovute al custode secondo le tariffe previste dall’art. 12 d.P.R. n. 571del 1982 con il riconoscimento di un importo complessivo forfettariodeterminato in deroga dei vecchi criteri, era evidente che, a seguitodella declaratoria di incostituzionalità con effetto ex tunc, le situazionigiuridiche disciplinate dalla norma incostituzionale non potevano cheessere regolate dalle norme previgenti all’entrata in vigore di talenormativa, e nel vigore delle quali i rapporti di custodia di cui è causaerano, peraltro, sorti.In sostanza, la pronuncia della Consulta ha censurato nettamentel’applicazione della normativa sopravvenuta in quanto peggiorativadella condizione del custode, traducendosi in una disciplina retroattivache supera i limiti della ragionevolezza.Non può, pertanto, trovare accoglimento la prospettazione delMinistero ricorrente secondo cui le disposizioni emanate dal legislatoresuccessivamente al predetto intervento della Corte costituzionaledovrebbero trovare applicazione alle situazioni giuridiche disciplinatedalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Del resto, l’art.1, comma 446, citato in sentenza (rectius: 447), che definisce la nuovaprocedura speciale forfettaria per la determinazione del corrispettivo invigore dal 1° gennaio 2014 («Il corrispettivo dell'alienazione èdeterminato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo peril totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e dellecondizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggettotitolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché deglieventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimosoggetto») nulla stabilisce riguardo alla sua applicazione retroattiva(nel caso di specie, il rapporto di custodia per i veicoli in causa eracessato nel 2004, e i veicoli risultavano rottamati da oltre dieci anni)Numero registro generale 19128/2020Numero sezionale 1075/2026Numero di raccolta generale 21340/2026Data pubblicazione 23/06/2026e, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale e dallagiurisprudenza di questa Corte, sarebbe contrario alle regole generalisulla successione delle leggi sostenerne l’applicazione retroattiva.Pertanto, correttamente, la Corte d’appello ha ritenuto che iparametri liquidatori introdotti con la legge n. 147/2013 non fosseroapplicabili ratione temporis alle rottamazioni e custodie precedenti, masoltanto a quelle relative ai beni ancora oggetto di custodia al tempodella sua entrata in vigore (v. sentenza pagg. 29-31, punto VI.2).2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 2041 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3).Il ricorrente lamenta l’erroneo accoglimento da parte della Corte dimerito della domanda di indebito arricchimento: qualora, infatti, comenel caso di specie, manchi l'atto di liquidazione del compenso per lacustodia, il custode non può rivolgersi all’Amministrazione ai sensidell'art. 2041 c.c. con l’azione di l'arricchimento senza causa, nonessendo la P.A. legittimata passiva per assenza del presupposto stessodell’arricchimento, atteso che l’unico a beneficiare del mancatoversamento della somma a titolo di compenso per la custodia è ilprivato-trasgressore, gravando effettivamente e definitivamente suquest’ultimo l’onere economico di cui si discute.2.1. Il motivo è inammissibile perché carente di riferibilità alla ratiodecidendi della sentenza impugnata, posto che la Corte di merito nonha fatto applicazione, ai fini della liquidazione del compenso, dellanormativa in tema di indebito arricchimento.[OSCURATO:PERSONA] rileva che la stessa Amministrazione ricorrente, nelprimo motivo d’appello (come riportato in sentenza, pag. 24, puntoIII.1.3), aveva dedotto che, in difetto di decreto di liquidazione, ledomande di condanna alle indennità di custodia non avrebbero potutoNumero registro generale 19128/2020Numero sezionale 1075/2026Numero di raccolta generale 21340/2026Data pubblicazione 23/06/2026trovare accoglimento, se non nell’ipotesi di indebito arricchimento enella ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo.Quindi, contrariamente a quanto sostenuto nel mezzo di gravame,in risposta alle domande dell’Amministrazione appellante, la Corted’appello ha ritenuto infondata la deduzione del Ministero e dell’UTG,allora parti appellanti. Tanto alla luce della residualità dell’azione diarricchimento: ha osservato, infatti, la Corte distrettuale che nel casodi specie il custode aveva partecipato a tutta la procedura specialeprevista dal d.l. n. 269 del 2003, ed era in attesa di ottenere laliquidazione di quanto dovutogli secondo la normativa vigente, poidichiarata incostituzionale (v. sentenza pagg. 31-32, punto IV.3).3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.).Si contesta alla Corte territoriale di non aver valutato, ai fini delcalcolo del compenso, la diligenza richiesta nell’attività di custodia,prendendo in considerazione le modalità del servizio e lo stato diconservazione dei veicoli, tanto sia in applicazione della disciplinaprivatistica (art. 1766 c.c.), sia tenendo conto del modo in cui siprocede per la valutazione delle tariffe applicabili in ipotesi di sequestropenale, anche ai fini della riduzione ad equità del compenso daliquidare.3.1. La doglianza è inammissibile in quanto ricorre l’ipotesi dellac.d. «doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.(vigente ratione temporis): il ricorrente per cassazione, al fine dievitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5)c.p.c. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzadi rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (explurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 - 01; Cass.Numero registro generale 19128/2020Numero sezionale 1075/2026Numero di raccolta generale 21340/2026Data pubblicazione 23/06/2026Sez. 3, n. 22244 del 14/07/2022; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782del 20/07/2022; Cass., Sez. 6-2, n. 8320 del 15/03/2022; Cass., Sez.L, n. 20994 del 06/08/2019).Nella specie, la Corte d’appello – riportando le argomentazionilogiche e giuridiche del primo giudice – ha fatto proprio quanto giàsostenuto in primo grado, ossia che l’eccezione di inadempimentodoveva ritenersi generica (l’Amministrazione avrebbe, infatti, dovutoindicare per ciascun veicolo le condizioni in cui si trovava all'atto delsequestro e quelle all'atto della rottamazione), e che comunque conl'art. 38 legge n. 326/2003 il legislatore aveva espresso l'intento dirottamare i veicoli in questione, in considerazione della loro età e deitempi lunghi prevedibili per pervenire alla confisca ed eventualmentequindi rivenderli, così anticipando la valutazione sull’inutilizzabilità deiveicoli custoditi, a prescindere quindi dalla diligenza con la quale eranostati custoditi.Rispetto a tale punto della motivazione d’appello il ricorrente nonha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce.4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisiantistatari.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.Numero registro generale 19128/2020Numero sezionale 1075/2026Numero di raccolta generale 21340/2026Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.600,00 percompensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore deiprocuratori antistatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chene hanno fatto richiesta.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 28/04/2026.Il Presidente