CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ROSARIA dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2018 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con la sentenza in rubrica indicata il giorno 8 ottobre 2018 il Tribunale di Vallo della Lucania ha dichiarato non colpevoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolari del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" in Pisciotta, del reato ascritti per non aver commesso il fatto. Nel giudizio si costituiva parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato come ricorso per cassazione stante la inappellabilità della sentenza impugnata, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], contestando in punto di motivazione l'intervenuta assoluzione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Vallo della Lucania, non era iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione del gravame. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod .proc. pen.; il vizio non può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998). La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 3.000 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15