CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 aprile 2025
Cassazione n. 11168/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15421/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultima, in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 103,con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2 - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Savoia n. 72 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TREVISO n. 807/2024 depositata in data11/04/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 268 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 1 7 aprile 2025