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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21100/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di rapina - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e, ad ogni modo, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. peri., è manifestamente infondato, stante il fine, avuto di mira dall'imputato, di trarre un profitto, che distingue il reato di rapina da quello di violenza privata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] — DEPOSsri.P.TO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di rapina - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e, ad ogni modo, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. peri., è manifestamente infondato, stante il fine, avuto di mira dall'imputato, di trarre un profitto, che distingue il reato di rapina da quello di violenza privata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] — DEPOSsri.P.TO I
Sentenza Cassazione n. 21100/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris