CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 14488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15916/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4146/2019 depositata il23/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia con la sentenza n. 4146/06/2019, depositata il 18/09/2019 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con conseguente annullamento dell’avviso di rettifica di rendita catastale, dichiarata con modello DOCFA, relativa ad una centrale idroelettrica, in quanto privo di idonea motivazione; 2. Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso, eccependone la inammissibilità e l'infondatezza; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia delle entrate denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, dell’art. 7 legge 212/2020 e D.M. 19 aprile 1994 n. 701; 1.1. a parere della ricorrente la CTR non avrebbe tenuto conto dell’iter che aveva portato alla rettifica oggetto di impugnazione e, in particolare, che essa era conseguente alla proposta di rendita avanzata dalla contribuente (mediante procedura DOCFA) senza, dunque, disattendere gli elementi di fatto proposti dalla parte contribuente; 1.2. in ragione di ciò, secondo quanto previsto dalle norme richiamate e quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l’avviso impugnato non era affetto dal vizio di omessa motivazione rilevato dai giudici di merito; 2. il ricorso è fondato; 2.1. va premesso che nel ricorso, in ossequio al principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., l'Agenzia ha riportato il contenuto della motivazione dell'avviso di accertamento, con cui ha rideterminato una nuova e maggiore rendita catastale del complesso immobiliare (centrale idroelettrica di Creva del comune di Luino) ricadente nel gruppo speciale “D”; 2.2. orbene l'Ufficio ha provveduto alla variazione della rendita attraverso una «stima diretta» degli immobili effettuata sulla base dei valori di mercato capitalizzati con il relativo saggio, ai sensi degli artt. 29 e 30 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 e dell’ art. 1 D.M. 19 aprile 1997, n. 701, applicando la formula estimale per la determinazione della rendita catastale secondo la formula RC=r X V (dove r rappresenta il saggio di fruttuosità, V il valore dei cespiti riferiti al biennio indicato) ed il saggio di fruttuosità è indicato nella misura del 2%, con riferimento specifico ai singoli componenti dei cespiti; 2.3. va richiamato, in proposito, il costante orientamento di legittimità, secondo cui (cfr., ex plurimis, Cass. 10/05/2021 n. 12278; Cass. 7/12/2018, n. 31809) in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso; 2.4. nella fattispecie in esame, dall’esame dell’avviso di accertamento impugnato (trascritto in ricorso) emerge come la divergenza di stima non sia dipesa dalla contestazione, da parte dell'Ufficio, di elementi di fatto concernenti la tipologia e composizione di ciascun immobile, quanto da una diversa valutazione economica (a sua volta discendente da una diversa metodologia estimativa) dei medesimi convergenti elementi di fatto; 2.5. correttamente, quindi, l'ente ricorrente ha proceduto con l'attribuzione di categoria e classe per l'immobile a destinazione ordinaria, mentre per gli immobili a destinazione speciale o particolare (cat. D) ha seguito il criterio della stima diretta come dispone l'art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249 («La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche»); 2.6. in base all'art. 30 d.P.R. n. 1142/1949 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano) «le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art.8. Tuttavia, la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità»; 2.7. ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 37 d.P.R. 21 giugno 1986, n. 917 stabilisce, ancora, che «il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta»; 2.8. poste tali premesse, l'Agenzia delle entrate ha ricercato per ogni singola unità il valore commerciale dei singoli beni riferiti al biennio 1988/89, influenzato dall'ubicazione, dal tipo di utilizzazione, dalle caratteristiche costruttive, dalla dotazione impiantistica confermando l’impianto estimale elaborato nel 2006 richiamato nell’ avviso de quo ed escludendo ogni deprezzamento per vetustà stante la stima recente; 2.9. invero in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 16824 del 21/07/2006 nonchè Cass. 4/4/2012, n. 5404 e 09/07/2018 n. 17971); 2.10. non avendo in alcun modo escluso che nell'avviso opposto tali indispensabili elementi fossero stati indicati, la Commissione tributaria regionale - non tenendo, peraltro, conto della circostanza che all’ avviso di accertamento risultava allegata una dettagliata “relazione di stima della rendita catastale” con gli specifici conteggi estimali di cui al richiamato punto F) - ha, quindi, erroneamente riconosciuto la sussistenza del difetto di motivazione dell’atto impugnato in quanto privo dell’indicazione degli «immobili ubicati nella stessa zona del cespite rettificato» e dei «prontuari di settori utilizzati ai fini della stima» -carenze questa che non hanno inficiato la legittimità dell’ atto in relazione al profilo in contestazione - essendo al contrario ampiamente sufficiente, per l'adeguata motivazione dell'accertamento, l'indicazione dei criteri applicati e dei dati di riferimento, da dimostrare in giudizio a fronte di contestazione; 2.11. in conclusione il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, affinché proceda all'accertamento in ordine alla dedotta incongruità delle stime effettuate dall'Agenzia P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione