CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43844/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epi§rafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza in composizione monocratica, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, per avere portato fuori della propria abitazione senza un giustificato motivo, un coltello a scatto della lunghezza complessiva di cm. 20, e lo condannava alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, ha ridotto detta pena a mesi 4 e giorni 15 di arresto ed euro 750,00 di ammenda (correggendo il calcolo della pena, con riduzione per il rito della metà e non di un terzo trattandosi di contravvenzione, alla luce delle ultime modifiche apportate dalla I. n. 103 del 2017 all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.). Avverso tale sentenza Baldassarre propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla corretta applicazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975. Lamenta la difesa che il primo Giudice fa leva, ai fini della responsabilità penale dell'imputato, sul fatto che il giustificato motivo sia stato addotto solo nel corso del processo di primo grado e quindi tardivamente, senza considerare che in realtà la norma non prevede alcuno sbarramento temporale e che comunque l'imputato nell'immediatezza non è stato interpellato in merito alle ragioni giustificatrici del porto fuori della propria abitazione; e che la Corte di appello, disattendendo in modo illogico il primo Giudice, pur non investita da alcun rilievo sul punto, parli di genericità delle motivazioni, quindi, per tale difetto, inidonee ad integrare il giustificato motivo. Col secondo motivo il difensore si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata, in violazione di legge e per vizio di motivazione. Rileva che l'esclusione di tale ipotesi attenuata è avvenuta illogicamente sulla, base di precedenti penali che senza dubbio non dovrebbero rilevare al riguardo; nonché sulla base della tipologia di oggetto ad offendere, trascurando al riguardo che la lama era lunga solo cm. 8. La difesa, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. Il difensore trasmette (con pec), in data 24 settembre 2021, memoria in cui insiste sull'ammissibilità del ricorso e rileva che nelle more il reato è estinto per prescrizione, imponendosi pertanto una declaratoria in tal senso da parte della sezione competente, cui vanno ritrasmessi gli atti.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di impugnazione, sotto le spoglie della violazione di legge e del vizio di motivazione, invitano ad una rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in questa sede, a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici. Invero, la sentenza impugnata rileva che: - è condivisibile la valutazione del primo Giudice circa la tardività delle dichiarazioni rese solo nel corso del giudizio abbreviato e circa la loro inidoneità a costituire il giustificato motivo previsto dall'art. 4 I. n. 110 del 1975; - invero, pur non essendovi un obbligo in tal senso, è normale che un soggetto in buona fede abbia tutto l'interesse a rappresentare le proprie ragioni agli operanti che gli stanno sequestrando un coltello; - inoltre le affermazioni rese sono del tutto generiche non facendo alcun riferimento specifico al tipo di attività lavorativa svolta dall'imputato e alla necessità di utilizzare proprio quell'oggetto; - non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 4 I. n. 110 del 1975, essendo l'imputato gravato da diversi precedenti penali di cui due specifici, il che, unitamente alle dimensioni e alla tipologia del coltello, impedisce di ritenere il fatto di particolare tenuità. Le argomentazioni della Corte di appello di Milano sono scevre da vizi logici e giuridici. Anzi in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, •secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza ( si vedano Sez. 1, n. 4696 del 14.01.1999, Rv. 213023, Zagaria, e la più recente Sez. 1, n. 18925 c;;Iel 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara); e con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato ( si veda ex plJrimis Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195). Il ricorrente si limita a confutarle nei termini generici di cui sopra e ad insistere sulla riconsiderazione degli elementi fattuali anche al fine del riconoscimento del fatto di lieve entità, incorrendo altresì nella aspecificità laddove ritorna su argomenti correttamente e logicamente sviscerati dalla sentenza impugnata e ancor prima dalla sentenza di primo grado. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d