CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 32870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 19 ottobre 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Milano il 18 maggio 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alla confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, stante il difetto di prova del nesso di strumentalità tra lo stesso e il reato. Con il secondo e terzo motivo contesta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, poiché il fatto contestato è idoneo al più ad integrare l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo pervenuta in Cancelleria in data 11 maggio 2023 rituale rinunzia all'impugnazione. Discende dunque la pronunzia in dispositivo: essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa nel caso di specie, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i