CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello, senza specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come i lavori erano proseguiti nonostante i sigilli. La ricorrente era stata nominata custode. La prosecuzione delle opere qualifica la sua condotta omissiva, nonostante fosse custode del compendio in sequestro. In tema di violazione di sigilli il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta, e non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e chiedendo ed ottenendo, per esse, di essere esonerato dall'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza. (Sez. 3, Sentenza n. 2989 del 28/01/2000 Ud. (dep. 10/03/2000 ) Rv. 215767 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 29040 del 20/02/2013 Ud. (dep. 09/07/2013 ) Rv. 256670 - 0). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così