CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 17262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, ORDINANZA sul ricorso 34726/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta I.U.M.A. Management, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in [OSCURATO:PERSONA], 27 Pec: patriziaubaldi©ordineavvocatiroma.org -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati preso lo studio del medesimo in Roma, via Casilina n. 1803 Pec. [OSCURATO:EMAIL] - -controricorrenti - avverso la sentenza n. 6832/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere titolare della I.U.M.A. Management, società svolgente attività di agente musicale volta a promuovere, per conto di artisti, direttori di orchestra e musicisti, la conclusione di contratti per l'esecuzione di concerti e spettacoli, convenne davanti al Tribunale di Roma l'orchestra I Filarmonici di Roma, già Orchestra da Camera di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], assumendo di aver stipulato con i convenuti, in data 6/6/1995, un contratto di segreteria artistica in base al quale l'agente avrebbe procurato occasioni professionali in cambio di una percentuale sui cachet dell'orchestra. L'attore precisò di aver svolto un'intensa attività di promozione di concerti tra il 1995 ed il 2006 e di non aver ottenuto alcun compenso; chiese, pertanto, il riconoscimento della somma di C 25.000. 2.Nel contraddittorio con le parti convenute, il Tribunale adito ritenne che l'attore non avesse provato i fatti costitutivi del proprio diritto, e cioè né che gli eventi fossero stati effettivamente promossi per effetto dell'attività dell'agente, né che l'orchestra avesse effettivamente percepito dei compensi, né che sussistesse un rapporto di esclusiva con la I.U.M.A. Management; ritenne altresì che, in mancanza di elementi di prova, non si potesse dar corso né all'ordine di esibizione delle scritture contabili dell'orchestra né alla richiesta CTU perché meramente esplorativi. 3. La Corte d'Appello di Roma adita dal Francesconi, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l'appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, non esservi prova né del fatto che il contratto potesse essere ricondotto alla mediazione, con il conseguente obbligo del pagamento della provvigione, mancando ogni riscontro sulla clausola di esclusiva, né che vi fosse la violazione dell'art. 2697 c.c. o dell'art.1218 c.c. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto, non essendo sufficiente la sussistenza di un contratto ma dovendosi raggiungere la prova che l'orchestra avesse ottenuto occasioni professionali per il tramite dell'agente. Del pari il giudice ha confermato il rigetto delle istanze istruttorie in quanto le stesse dovevano intendersi rinunziate, non avendole l'attore richiamate in sede di precisazione delle conclusioni. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Hanno resistito l'[OSCURATO:PERSONA] da Camera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione dell'art. 2697 c.c. dell'art. 183 c.p.c. e 342 c.p.c. in correlazione con l'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. -il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha ammesso le prove sull'assunto che, non avendo provveduto a richiamare le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, le stesse dovessero intendersi rinunciate. In particolare il ricorrente insiste sulla mancata ammissione dell'ordine di esibizione delle scritture contabili che avrebbe consentito di acquisire il dato dell'entità totale del corrispettivo percepito dalla convenuta, sul quale calcolare la provvigione e censura altresì il capo di sentenza che ha negato l'ammissione della CTU lamentando, in particolare, che in primo grado nessuno avesse mai rilevato che la parte non aveva riproposto le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni. 1.1 La censura, non priva di elementi di inammissibilità, è infondata. Occorre premettere che la censura non attinge la ratio decidendi dell'impugnata sentenza che ha escluso la prova del fatto costitutivo della domanda di guisa da rendere del tutto priva di decisività la prova del numero e dell'entità delle pretese provvigioni maturate dall'agente. Ciò posto in via preliminare, la censura è comunque infondata perché la sentenza ha ritenuto che la parte fosse comunque decaduta dal diritto di vedersi ammesse le prove perché non aveva riproposto le conclusioni istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni in ciò conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale afferma tale necessità, senza possibilità per la parte di limitarsi ad un generico richiamo ai precedenti atti difensivi (Cass n. 33103 del 2021, Cass., n. 5741 del 2019, Cass., n. 3229 del 2019, Cass., n. 19352 del 2017). Ugualmente deve dirsi infondata la censura relativa all'omessa ammissione dell'ordine di esibizione in quanto detto mezzo può essere disposto dal giudice ove lo ritenga necessario in presenza di allegazioni e di elementi minimi di prova forniti dalla parte, mentre nel caso in esame, in assenza di alcuna allegazione, tale mezzo, come del resto anche la richiesta CTU, aveva natura meramente esplorativa. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 1218 c.c. in correlazione con l'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione alla avvenuta organizzazione di dieci spettacoli e all'omessa retribuzione per i medesimi- il ricorrente assume che la sentenza avrebbe omesso di riconoscere il compenso anche per 10 concerti non contestati tra le parti. 2.1 Anche questo motivo è privo di decisività in quanto il presupposto dell'inadempimento sarebbe stata la prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale e delle relative obbligazioni che, nel caso in esame, è del tutto mancata. Non è pertanto ammissibile prospettare la violazione delle norme sull'inadempimento in relazione ad un contratto e ad obbligazioni che non sono state provate. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2.300 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così d