CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 15601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MACERATAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione competente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 25 gennaio 2021, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, adìto con istanza depositata il 7 ottobre 2020 da Mario brio, ha applicato la continuazione fra i reati accertati con la sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, del 7 gennaio 2003, irrevocabile il 27 gennaio 2004, e con la sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 29 marzo 2002, irrevocabile il 7 dicembre 2006. Con l'indicato provvedimento il Tribunale ha, quindi, determinato la nuova pena unitaria, individuata in quella complessiva di mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha proposto impugnazione chiedendone l'annullamento, anche con rinvio al giudice dell'esecuzione competente, da individuarsi nel Tribunale di Napoli. Il ricorso è sostenuto da un unico motivo con cui si lamenta la violazione del criterio attributivo della competenza di cui all'art. 665 cod. proc. pen. Secondo l'autorità ricorrente, il Tribunale di Macerata avrebbe dovuto rilevare la sua incompetenza a provvedere sull'istanza di applicazione del reato continuato in quanto, in osservanza del criterio stabilito dall'art. 665 cod. proc. pen., l'ultima sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di brio era quella emessa, in secondo grado, dalla Corte di appello di Napoli il 10 luglio 2013, con la specificazione che il momento da prendere in considerazione è quello di proposizione della domanda, senza rilievo degli eventuali mutamenti successivi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione competente. 4. La Corte di cassazione ha disposto l'acquisizione di copia della sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2013, con l'annotazione del passaggio in giudicato della medesima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Pubblico ministero si rivela fondato e va, pertanto, accolto.2. Il giudice dell'esecuzione ha dedicato un cenno non motivato alla verifica, affermata come positiva, della sua competenza. E, però, la consultazione degli atti processuali, legittimata dalla natura della censura, riferita a vizio processuale, conduce all'enucleazione della decisione che avrebbe dovuto la corrispondente competenza funzionale: l'esito è nel senso che il Tribunale di Macerata non era competente, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., a conoscere dell'incidente di esecuzione. 3. In questa direzione si constata che, alla data del 7 ottobre 2020, data di presentazione dell'istanza di applicazione della continuazione in executivis (di cui dà atto lo stesso provvedimento impugnato), l'ultima sentenza di condanna - o, comunque, suscettibile di essere eseguita - che aveva conseguito l'irrevocabilità era quella emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10 luglio 2013. L'irrevocabilità di questa sentenza era maturata il 14 aprile 2015, con il rigetto del relativo ricorso avverso quella decisione emesso dalla Corte di cassazione, come assevera l'estratto acquisito agli atti. Tale sentenza della Corte di appello, peraltro, aveva confermato quella resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 15 febbraio 2010, in virtù della quale Mario brio, imputato del delitto di cui all'art. 455 cod. pen., era stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa. Dall'esame del certificato del casellario giudiziale in atti non emergono sentenze di condanna o comunque eseguibili a carico dello stesso brio che abbiano maturato l'irrevocabilità in tempo successivo. 4. Posto ciò, secondo l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Il momento a cui va ancorata la rilevazione dell'indicato criterio è quello della proposizione della domanda. Al riguardo, va richiamato e riaffermato il principio di diritto secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull"stanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 - 01).Circa l'interpretazione di questo principio regolatore della competenza in executivis, si ritiene di dover ribadire l'orientamento secondo cui, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche nell'ipotesi in cui la questione attenga a un unico e diverso titolo esecutivo, in quanto la citata norma ha inteso privilegiare un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quello cronologico, senza distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi, criterio necessariamente unitario, per ragioni di economicità e di razionalità del sistema, in modo che l'esecuzione penale nei confronti di un determinato soggetto faccia capo a un unico giudice, individuato con nettezza sulla base di esso (v. sull'argomento Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Confl. comp. in proc. Ricciardi, Rv. 282011 - 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679 - 01). 5. Sulla scorta dei dati emersi e in relazione ai principi esposti, il Tribunale di Macerata (la pronuncia emessa dal quale, che ha conseguito l'irrevocabilità in tempo più recente, si profila essere la sentenza del 16 ottobre 2001, confermata dalla Corte di appello di Ancora in data 1° dicembre 2009, irrevocabile il 10 dicembre 2010) ha, quindi, ritenuto in modo erroneo la propria competenza funzionale a provvedere sull'istanza. Competente risulta, invece, l'autorità giudiziaria che ha emesso in primo grado la suddetta sentenza del 15 febbraio 2010, confermata in appello con decisione del 10 luglio 2013, irrevocabile il 14 aprile 2015. Al riguardo, rileva il dettato dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., al lume del quale, quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata confermata dal giudice di appello, con l'effetto che la competenza va individuata in capo al Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, giudice di primo grado. 6. Stanti questi rilievi, l'ordinanza impugnata, viziata decisivamente dall'incompetenza funzionale del giudice che l'ha emessa, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente, dianzi indicato.i P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli - [OSCURATO:PERSONA]