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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20415/2026

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ribunale di Foggiavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

In data 24 dicembre 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di338.955,00 nel procedimento pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e AntonioLorenzo [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 15 gennaio 2026 con la quale il Tribunale di Foggia harigettato il riesame avverso detto decreto di sequestro preventivo.3.

Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce violazione degliartt. 125, 321, 325 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. nonché carenza dimotivazione con riguardo alla individuazione del reato presupposto del delitto dicui all’art. 648-bis cod. pen. ed alla sussistenza del fumus commissi delicti delreato di riciclaggio.3.1.

Gli elementi posti a fondamento delle decisioni dei giudici di merito nonfornirebbero elementi indiziari sufficienti a dimostrare la provenienza delittuosadel denaro sottoposto a sequestro.Il Tribunale avrebbe omesso il necessario vaglio in ordine alla sussistenza delreato presupposto del contestato riciclaggio, limitandosi ad affermare, conmotivazione apodittica, la “provenienza delittuosa” del denaro rinvenuto nelladisponibilità degli indagati senza indicare la fattispecie criminosa astrattamenteconfigurabile.La motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il fumus delreato di riciclaggio sarebbe fondata su circostanze congetturali, prive di alcunfondamento logico-fattuale, e su un percorso argomentativo sfornito dellanecessaria individuazione della tipologia del reato presupposto.I giudici del riesame si sarebbero, infatti, limitati a fare riferimento all’ingentequantitativo di denaro rinvenuto all’interno dell’autovettura a bordo della qualesi trovavano gli indagati, all’accertata suddivisione del denaro in pacchetti ubicatisotto il sedile passeggero ed alla inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dagliindagati in ordine alla provenienza del denaro, senza indicare quale sarebbe ildelitto presupposto e senza ancorare i menzionati elementi di sospetto ad alcunriscontro investigativo che potesse far ritenere verosimile la commissione di unaspecifica tipologia di delitto presupposto.La difesa ha sostenuto, infine, che il semplice possesso di valori, quantunqueingiustificato, dovrebbe essere considerato un fatto neutro sotto il profilo dellecondotte penalmente sanzionate.3.2.

La difesa ha, inoltre, evidenziato come la motivazione sarebbe del tuttoapparente in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato diriciclaggio.In particolare, i giudici del riesame non avrebbero individuato alcuna condottariconducibile al concetto di “riciclaggio”, non integrando le circostanze indicate inmotivazione (denaro in transito a bordo di una vettura, suddivisione in pacchettidelle banconote) un comportamento idoneo a rendere più difficoltosal’individuazione della provenienza delittuosa del denaro sottoposto a misurareale.Infine, la motivazione sarebbe del tutto carente anche con riguardo alle ragioniper cui il Tribunale avrebbe ritenuto il ricorrente estraneo alla realizzazionedell’ipotetico reato presupposto.4.

Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degliartt. 321 e 325 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza del periculum in mora.Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su una motivazione apodittica,limitandosi ad affermare che la circostanza per cui il denaro risultava già prontoall’uso e suddiviso in pacchetti sarebbe, di per sé, idonea a comprovare il concretopericolo di reinvestimento della somma sottoposta a sequestro.

In tal modo igiudici del riesame avrebbero omesso di esplicitare un percorso argomentativoidoneo a dar conto della sussistenza di elementi concreti ed attuali -correlati aspecifiche condotte degli indagati- dai quali inferire il rischio effettivo edimminente di dispersione delle somme nella disponibilità del ricorrente nelperiodo antecedente alla definizione del giudizio.5.

Il difensore del ricorrente, in data 12 maggio 2026, ha depositato conclusioniscritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni diseguito esposte.I giudici del riesame hanno reso una motivazione meramente apparente,limitandosi ad affermare che il denaro sottoposto a sequestro dovesse ritenersi diprovenienza delittuosa in ragione dell’ingente importo trasportato, delle modalitàdi custodia della somma e della ritenuta inattendibilità delle spiegazioni fornitedagli indagati circa la disponibilità di tale rilevante quantitativo di denaro (vedipagg. 2 e 3 dell’ordinanza impugnata).Il ricorrente ha correttamente censurato l’assenza di qualsivoglia indicazione inordine alla tipologia del reato presupposto ipotizzato nella contestazione cautelarenonché alla condotta tipica del delitto di riciclaggio, non potendo quest’ultimaidentificarsi nel mero trasporto di denaro, condotta di per sé inidonea a integrarefinalizzate a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro.Inoltre, il ricorrente ha condivisibilmente evidenziato come il provvedimentoimpugnato ometta di esplicitare le ragioni per le quali dovrebbe escludersi ilconcorso del ricorrente nel reato presupposto, evenienza che, ai sensi dellaclausola di riserva prevista dall’art. 648-bis cod. pen., costituisce condizionenecessaria per la configurabilità del delitto contestato.2.

Quanto allo standard probatorio richiesto ai fini della dimostrazione del fumusdel reato posto a fondamento del sequestro preventivo, va ribadito che ènecessaria una valutazione che non si esaurisca nella mera postulazionedell’esistenza dell’illecito, ma che dia conto, in modo puntuale e coerente, delleconcrete risultanze processuali e del quadro emergente dagli elementi acquisiti,così da evidenziare, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile omeno l’impostazione accusatoria (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024,Bonacci, Rv. 285966 –01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv.278152 – 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927– 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 – 01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 – 01).Ciò premesso, il Collegio intende dare continuità al principio di diritto secondocui, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio chepresuppongono la consumazione di un diverso illecito (artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.) è necessario che il reato presupposto, pur non dovendoessere ricostruito in tutti i suoi estremi storico-fattuali, sia quantomenoindividuato nella sua tipologia.

Tale requisito costituisce, infatti, elementoimprescindibile per la configurazione della condotta penalmente rilevante, al finedi evitare generalizzate ablazioni patrimoniali fondate su imputazioni elevate inassenza di elementi idonei a dimostrare l’esistenza del delitto presupposto (Sez.2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 46773 del23/11/2021, Peri, Rv. 282433–02; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni,Rv. 277020–01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 13407 del 18/03/2026, Elefante nonchéSez. 2, n. 6230 del 10/02/2026, Pavesi).Il mero possesso di una somma di denaro non è, pertanto, sufficiente agiustificare, di per sé, la contestazione dei delitti di ricettazione o riciclaggio, inassenza di riscontri investigativi in ordine all’esistenza di un reato presupposto e,quindi, di elementi attestanti collegamenti dell’indagato con ambienti criminali,precedenti condotte delittuose produttive di profitto illecito o il compimento dioperazioni di investimento comunque connotate da illiceità (Sez. 2, n. 26301 del24/05/2016, Aslo, non massimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/05/2018, Ndoj, nonmassimata; Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229–01; Sez. 2, n.36435 del 07/10/2025, Hajazzi, non massimata).Proprio al fine di scongiurare il rischio di legittimare prassi di indiscriminataablazione di somme di denaro prive di giustificazione, con conseguente eccessivacompressione del diritto di proprietà e della libera disponibilità dei beni, questaCorte ha affermato che la sussistenza del fumus non può desumersi, nel caso dirinvenimento di rilevanti somme di denaro non giustificate, dalle sole modalità dioccultamento del contante o dalla mancanza di redditi leciti in assenza di ulteriorielementi significativi della provenienza delittuosa delle somme medesime (Sez.2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727–01; Sez. 2, n. 40231 del02/12/2025, Alafleur, non massimata; Sez. 2, n. 16209 del 09/04/2026, Spera,non massimata; Sez. 2, n. 16234 del 17/04/2026, Tadlaoui, non massimata).Ne consegue che, ai fini della valutazione incidentale circa la provenienza illecitadel denaro, assumono rilievo decisivo ulteriori elementi sintomatici, quali gliaccertati rapporti del soggetto con ambienti criminali, il precedente coinvolgimentoin attività delittuose normalmente produttive di profitto illecito nonché ilcontestuale possesso di strumenti o beni funzionali alla commissione di ulteriorireati, quali armi, sostanze stupefacenti, merci di contrabbando o documentazionerelativa a operazioni inesistenti.3.

In applicazione dei richiamati principi ermeneutici, deve ritenersi che lamotivazione dell’ordinanza impugnata sia meramente apparente nella parte incui desume la provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestroesclusivamente dall’elevato importo delle somme rinvenute, dalle modalità dellaloro detenzione e dalla ritenuta inattendibilità delle giustificazioni offerte dalricorrente.Si tratta, infatti, di elementi che attengono unicamente alle caratteristiche delbene e alle modalità del suo possesso, ma che non risultano in alcun modo idoneia individuare la tipologia del delitto presupposto dal quale il denaro avrebbe trattoorigine.

Tali circostanze, considerate isolatamente, non consentono di superare ilpiano della mera congettura, ben potendo la disponibilità della somma essereastrattamente riconducibile a una pluralità di causali alternative nonadeguatamente vagliate dal giudice cautelare.Ne consegue che il percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale si risolve nellamera postulazione dell’illiceità della detenzione del denaro, senza tuttaviaprocedere alla necessaria verifica circa la riconducibilità delle somme a unaipotesi criminosa produttiva di profitto illecito.

In tal modo, la motivazione finisceper identificare la provenienza delittuosa del bene con il semplice possessoingiustificato di un oggetto di rilevante valore economico, in contrasto con i giàmenzionati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ilfumus dei reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. richiede pur semprel’individuazione, quantomeno nella sua tipologia, del reato presuppostoL’ordinanza impugnata, peraltro, non chiarisce le ragioni per le quali la meradisponibilità del denaro da parte degli indagati sia stata ricondotta alla fattispecieincriminatrice di cui all’art. 648-bis cod. pen., difettando qualsiasi adeguataesplicitazione degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza del reatopresupposto e il collegamento tra quest’ultimo e le somme sequestrate.Parimenti carente risulta la motivazione con riguardo alla configurabilità dellastessa condotta tipica del delitto di riciclaggio, posto che il Tribunale non individuaquale tra le condotte previste dall’art. 648-bis cod. pen. -sostituzione,trasferimento o compimento di altre operazioni idonee a ostacolarel’identificazione della provenienza delittuosa del denaro- sarebbe stataconcretamente realizzata dal ricorrente sulla base degli elementi acquisiti nelcorso delle indagini.In definitiva, l’apparato argomentativo posto a fondamento del provvedimentocautelare reale risulta privo dei requisiti minimi di coerenza logica, completezzaespositiva e ragionevolezza argomentativa, risultando, pertanto, inidoneo arendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice del riesame.

Neconsegue la configurabilità del vizio di violazione di legge sotto il profilo dellacarenza di motivazione.4.

All'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l'annullamentodell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia, che si pronuncerà sullecriticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati,ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso diriproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.5.

Il secondo di motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento della censurarelativa alla carenza di motivazione con riguardo al fumus commissi delicti delcontestato reato di riciclaggio.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia,competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Foggiavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data 24 dicembre 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di338.955,00 nel procedimento pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e AntonioLorenzo [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 15 gennaio 2026 con la quale il Tribunale di Foggia harigettato il riesame avverso detto decreto di sequestro preventivo.3. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce violazione degliartt. 125, 321, 325 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. nonché carenza dimotivazione con riguardo alla individuazione del reato presupposto del delitto dicui all’art. 648-bis cod. pen. ed alla sussistenza del fumus commissi delicti delreato di riciclaggio.3.1. Gli elementi posti a fondamento delle decisioni dei giudici di merito nonfornirebbero elementi indiziari sufficienti a dimostrare la provenienza delittuosadel denaro sottoposto a sequestro.Il Tribunale avrebbe omesso il necessario vaglio in ordine alla sussistenza delreato presupposto del contestato riciclaggio, limitandosi ad affermare, conmotivazione apodittica, la “provenienza delittuosa” del denaro rinvenuto nelladisponibilità degli indagati senza indicare la fattispecie criminosa astrattamenteconfigurabile.La motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il fumus delreato di riciclaggio sarebbe fondata su circostanze congetturali, prive di alcunfondamento logico-fattuale, e su un percorso argomentativo sfornito dellanecessaria individuazione della tipologia del reato presupposto.I giudici del riesame si sarebbero, infatti, limitati a fare riferimento all’ingentequantitativo di denaro rinvenuto all’interno dell’autovettura a bordo della qualesi trovavano gli indagati, all’accertata suddivisione del denaro in pacchetti ubicatisotto il sedile passeggero ed alla inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dagliindagati in ordine alla provenienza del denaro, senza indicare quale sarebbe ildelitto presupposto e senza ancorare i menzionati elementi di sospetto ad alcunriscontro investigativo che potesse far ritenere verosimile la commissione di unaspecifica tipologia di delitto presupposto.La difesa ha sostenuto, infine, che il semplice possesso di valori, quantunqueingiustificato, dovrebbe essere considerato un fatto neutro sotto il profilo dellecondotte penalmente sanzionate.3.2. La difesa ha, inoltre, evidenziato come la motivazione sarebbe del tuttoapparente in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato diriciclaggio.In particolare, i giudici del riesame non avrebbero individuato alcuna condottariconducibile al concetto di “riciclaggio”, non integrando le circostanze indicate inmotivazione (denaro in transito a bordo di una vettura, suddivisione in pacchettidelle banconote) un comportamento idoneo a rendere più difficoltosal’individuazione della provenienza delittuosa del denaro sottoposto a misurareale.Infine, la motivazione sarebbe del tutto carente anche con riguardo alle ragioniper cui il Tribunale avrebbe ritenuto il ricorrente estraneo alla realizzazionedell’ipotetico reato presupposto.4. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degliartt. 321 e 325 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza del periculum in mora.Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su una motivazione apodittica,limitandosi ad affermare che la circostanza per cui il denaro risultava già prontoall’uso e suddiviso in pacchetti sarebbe, di per sé, idonea a comprovare il concretopericolo di reinvestimento della somma sottoposta a sequestro. In tal modo igiudici del riesame avrebbero omesso di esplicitare un percorso argomentativoidoneo a dar conto della sussistenza di elementi concreti ed attuali -correlati aspecifiche condotte degli indagati- dai quali inferire il rischio effettivo edimminente di dispersione delle somme nella disponibilità del ricorrente nelperiodo antecedente alla definizione del giudizio.5. Il difensore del ricorrente, in data 12 maggio 2026, ha depositato conclusioniscritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni diseguito esposte.I giudici del riesame hanno reso una motivazione meramente apparente,limitandosi ad affermare che il denaro sottoposto a sequestro dovesse ritenersi diprovenienza delittuosa in ragione dell’ingente importo trasportato, delle modalitàdi custodia della somma e della ritenuta inattendibilità delle spiegazioni fornitedagli indagati circa la disponibilità di tale rilevante quantitativo di denaro (vedipagg. 2 e 3 dell’ordinanza impugnata).Il ricorrente ha correttamente censurato l’assenza di qualsivoglia indicazione inordine alla tipologia del reato presupposto ipotizzato nella contestazione cautelarenonché alla condotta tipica del delitto di riciclaggio, non potendo quest’ultimaidentificarsi nel mero trasporto di denaro, condotta di per sé inidonea a integrarefinalizzate a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro.Inoltre, il ricorrente ha condivisibilmente evidenziato come il provvedimentoimpugnato ometta di esplicitare le ragioni per le quali dovrebbe escludersi ilconcorso del ricorrente nel reato presupposto, evenienza che, ai sensi dellaclausola di riserva prevista dall’art. 648-bis cod. pen., costituisce condizionenecessaria per la configurabilità del delitto contestato.2. Quanto allo standard probatorio richiesto ai fini della dimostrazione del fumusdel reato posto a fondamento del sequestro preventivo, va ribadito che ènecessaria una valutazione che non si esaurisca nella mera postulazionedell’esistenza dell’illecito, ma che dia conto, in modo puntuale e coerente, delleconcrete risultanze processuali e del quadro emergente dagli elementi acquisiti,così da evidenziare, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile omeno l’impostazione accusatoria (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024,Bonacci, Rv. 285966 –01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv.278152 – 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927– 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 – 01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 – 01).Ciò premesso, il Collegio intende dare continuità al principio di diritto secondocui, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio chepresuppongono la consumazione di un diverso illecito (artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.) è necessario che il reato presupposto, pur non dovendoessere ricostruito in tutti i suoi estremi storico-fattuali, sia quantomenoindividuato nella sua tipologia. Tale requisito costituisce, infatti, elementoimprescindibile per la configurazione della condotta penalmente rilevante, al finedi evitare generalizzate ablazioni patrimoniali fondate su imputazioni elevate inassenza di elementi idonei a dimostrare l’esistenza del delitto presupposto (Sez.2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 46773 del23/11/2021, Peri, Rv. 282433–02; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni,Rv. 277020–01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 13407 del 18/03/2026, Elefante nonchéSez. 2, n. 6230 del 10/02/2026, Pavesi).Il mero possesso di una somma di denaro non è, pertanto, sufficiente agiustificare, di per sé, la contestazione dei delitti di ricettazione o riciclaggio, inassenza di riscontri investigativi in ordine all’esistenza di un reato presupposto e,quindi, di elementi attestanti collegamenti dell’indagato con ambienti criminali,precedenti condotte delittuose produttive di profitto illecito o il compimento dioperazioni di investimento comunque connotate da illiceità (Sez. 2, n. 26301 del24/05/2016, Aslo, non massimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/05/2018, Ndoj, nonmassimata; Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229–01; Sez. 2, n.36435 del 07/10/2025, Hajazzi, non massimata).Proprio al fine di scongiurare il rischio di legittimare prassi di indiscriminataablazione di somme di denaro prive di giustificazione, con conseguente eccessivacompressione del diritto di proprietà e della libera disponibilità dei beni, questaCorte ha affermato che la sussistenza del fumus non può desumersi, nel caso dirinvenimento di rilevanti somme di denaro non giustificate, dalle sole modalità dioccultamento del contante o dalla mancanza di redditi leciti in assenza di ulteriorielementi significativi della provenienza delittuosa delle somme medesime (Sez.2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727–01; Sez. 2, n. 40231 del02/12/2025, Alafleur, non massimata; Sez. 2, n. 16209 del 09/04/2026, Spera,non massimata; Sez. 2, n. 16234 del 17/04/2026, Tadlaoui, non massimata).Ne consegue che, ai fini della valutazione incidentale circa la provenienza illecitadel denaro, assumono rilievo decisivo ulteriori elementi sintomatici, quali gliaccertati rapporti del soggetto con ambienti criminali, il precedente coinvolgimentoin attività delittuose normalmente produttive di profitto illecito nonché ilcontestuale possesso di strumenti o beni funzionali alla commissione di ulteriorireati, quali armi, sostanze stupefacenti, merci di contrabbando o documentazionerelativa a operazioni inesistenti.3. In applicazione dei richiamati principi ermeneutici, deve ritenersi che lamotivazione dell’ordinanza impugnata sia meramente apparente nella parte incui desume la provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestroesclusivamente dall’elevato importo delle somme rinvenute, dalle modalità dellaloro detenzione e dalla ritenuta inattendibilità delle giustificazioni offerte dalricorrente.Si tratta, infatti, di elementi che attengono unicamente alle caratteristiche delbene e alle modalità del suo possesso, ma che non risultano in alcun modo idoneia individuare la tipologia del delitto presupposto dal quale il denaro avrebbe trattoorigine. Tali circostanze, considerate isolatamente, non consentono di superare ilpiano della mera congettura, ben potendo la disponibilità della somma essereastrattamente riconducibile a una pluralità di causali alternative nonadeguatamente vagliate dal giudice cautelare.Ne consegue che il percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale si risolve nellamera postulazione dell’illiceità della detenzione del denaro, senza tuttaviaprocedere alla necessaria verifica circa la riconducibilità delle somme a unaipotesi criminosa produttiva di profitto illecito. In tal modo, la motivazione finisceper identificare la provenienza delittuosa del bene con il semplice possessoingiustificato di un oggetto di rilevante valore economico, in contrasto con i giàmenzionati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ilfumus dei reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. richiede pur semprel’individuazione, quantomeno nella sua tipologia, del reato presuppostoL’ordinanza impugnata, peraltro, non chiarisce le ragioni per le quali la meradisponibilità del denaro da parte degli indagati sia stata ricondotta alla fattispecieincriminatrice di cui all’art. 648-bis cod. pen., difettando qualsiasi adeguataesplicitazione degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza del reatopresupposto e il collegamento tra quest’ultimo e le somme sequestrate.Parimenti carente risulta la motivazione con riguardo alla configurabilità dellastessa condotta tipica del delitto di riciclaggio, posto che il Tribunale non individuaquale tra le condotte previste dall’art. 648-bis cod. pen. -sostituzione,trasferimento o compimento di altre operazioni idonee a ostacolarel’identificazione della provenienza delittuosa del denaro- sarebbe stataconcretamente realizzata dal ricorrente sulla base degli elementi acquisiti nelcorso delle indagini.In definitiva, l’apparato argomentativo posto a fondamento del provvedimentocautelare reale risulta privo dei requisiti minimi di coerenza logica, completezzaespositiva e ragionevolezza argomentativa, risultando, pertanto, inidoneo arendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice del riesame. Neconsegue la configurabilità del vizio di violazione di legge sotto il profilo dellacarenza di motivazione.4. All'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l'annullamentodell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia, che si pronuncerà sullecriticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati,ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso diriproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.5. Il secondo di motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento della censurarelativa alla carenza di motivazione con riguardo al fumus commissi delicti delcontestato reato di riciclaggio. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia,competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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