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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07715/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 1270-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiANGELO MARTUCCI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];46 - controricorrente -avverso la sentenza n. 419/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 160/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/20261.

Il Tribunale di Torino ha rigettato le domande propoNsutmee rod dai r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026Michele [OSCURATO:PERSONA], dipendente della RAI – [OSCURATO:SOCIETA]., inquadrato da ultimo come caposerviziodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dirette all’accertamento: a) di avere svoltomansioni superiori di capo servizio dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31.3.2016 e di [OSCURATO:PERSONA] redattore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31.3.2018, con il riconoscimento delle relative differenzeretributive; b) di essere inquadrato definitivamente comecapo redattore; c) di essere stato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]illegittimamente demansionato, con il riconoscimento delrelativo risarcimento dei danni; d) di avere subitocomportamenti persecutori attraverso un uso legittimo delpotere disciplinare.2.

La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata insede di legittimità, ha confermato la pronuncia di primogrado.3.

Per la cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso laRAI- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4.

Il ricorrente ha depositato memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza neitermini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati, così comeprospettati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].2.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degliartt. 112 c.p.c., 1175 c.c. e 1375 c.c. (queste due ultimeNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026norme in quanto assunte dal diritto vivente come pNruimnecroi pdi ir accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026ispiratori dell’istituto dell’abuso del diritto) in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.; la violazione degli artt. 24 e 111 cost. degliartt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 420 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione dell’art. 132 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

Si deduce che il Giudiced’Appello aveva violato l’art. 112 c.p.c. perché non si erapronunciato (i) sulla domanda prospettata quale abuso delpotere disciplinare, che comportava la sussunzione dei fattirelativi ai comportamenti denunciati, nella loro unitarietà,nella categoria dell’abuso del diritto, e (ii) sulla domandaavente ad oggetto l’accertamento dell’intento persecutorio eostracistico di una serie di comportamenti, con conseguenteviolazione, per quanto di ragione, degli artt. 1175 e 1375 c.c.laddove assunti dal diritto vivente quali principi ispiratoridella categoria dell’abuso del diritto; si eccepisce che la Cortedi merito, non richiesta, si era pronunciata, per contro, conun apprezzamento avente ad oggetto l’accertamentodell’ottemperanza alle regole di singoli comportamenti,assunti come segmenti decontestualizzati, obliterando, comedetto, la pronuncia sull’intento persecutorio e abusivo deldiritto che li unifica nella prospettazione dell’azione promossadal dott. [OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene, poi, che la Corte d’Appelloaveva violato l’art 2697 c.c. perché non aveva assunto talifatti a fondamento della decisione, dopo aver respinto(incorrendo nella violazione dell’art. 115 c.p.c.) l’istanza diprova testimoniale sui relativi capi formulati nel ricorso inprimo grado e riproposti in appello, con la conseguenza chegli elementi di fatto sono rimasti estranei alla decisione sia(i) perché espunti dall’apprezzamento (con violazione, perquanto di ragione anche dell’art. 116 c.p.c), sia (ii) perchéNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026ne è stato negato l’accesso alla prova; parimenti Nupmeerro dii lr accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026ricorrente, risultava violato, per quanto di ragione, l’art. 420c.p.c. per la mancata assunzione dei mezzi di prova sui fattiprospettati a fondamento della domanda finalizzata adaccertare l’abuso del diritto denunciato; relativamente aldisposto dell’art. 132 c.p.c., secondo parte ricorrente, ilGiudice d’Appello – ovviamente in ragione dell’omessapronuncia e del diniego di assumere le prove – aveva omessototalmente la motivazione sulla domanda costituentel’oggetto centrale e unificante dell’azione, orientandoviceversa la motivazione della decisione su questioni singolesulle quali nessuna domanda specifica è stata proposta;erano stati, infine, violati gli artt. 24 e 111 Cost. in quanto alRuggiero non era stato consentito, in ragione della mancataammissione delle prove testimoniali, l’esercizio del pienodiritto di difesa e del contraddittorio.

Le suddette violazionidi legge menzionate venivano censurate ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c., poiché costituivano una causa di nullità delprocedimento e della sentenza avendo compresso dirittiprocessuali fondamentali del ricorrente.3.

Con il secondo motivo, relativamente all’accertamento deldiritto alla qualifica di capo redattore, si censura la violazionedegli artt. 111 cost., 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; la violazione dell’art. 132c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

Si rappresenta chela mancata ammissione della prova testimoniale rilevavaanche come ulteriore profilo di violazione dell’art. 115 c.p.c.,in quanto il Giudice d’appello avrebbe dovuto acquisire algiudizio le prove dedotte dalle parti, rilevanti ai fini delladecisione in quanto aventi ad oggetto elementi di giudizioNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026immateriali, da ricondurre alle intenzioni sotteNusmee ro dai r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026comportamenti invasivi della sfera giuridica del ricorrentenella loro configurazione complessiva e unificante.

Silamenta, altresì, di una violazione dell’art. 116 c.p.c., poichéla Corte avrebbe dovuto porre a fondamento della decisionetutte le risultanze conseguentemente acquisite.

Per quantoriguarda la censurata violazione dell’art. 2697 c.c., per ilricorrente valevano le stesse considerazioni già anticipatenella sintesi del motivo che precede; parimenti, secondoparte ricorrente, valevano le considerazioni prospettate nelmotivo che precede riguardo alle violazioni dell’art. 111 Cost.dell’art. 132 c.p.c.4.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione logico-giuridica, non sono fondati.5.

A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, la Corteterritoriale si è pronunciata su tutti gli aspetti denunciaticome persecutori: il demansionamento, il comportamentoostile e vessatorio e l’abuso del potere disciplinare.6.

Tale valutazione è stata effettuata sia in relazione ai singoliprofili, ritenuti tutti insussistenti, sia implicitamente,sull’asserito intento persecutorio considerandolo un unicofenomeno perché, se non vi illiceità comportamentale deisingoli aspetti, non vi può essere anche l’illegittimità dellacondotta unitariamente considerata.7.

Le altre censure di cui ai predetti motivi, invece, al di là delledenunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in unarichiesta di riesame del merito della causa, attraverso unanuova valutazione delle risultanze processuali, in quantosono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degliNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale N(uCmaerso sdi. r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente correttae congrua, è giunta alla esclusione sull’intento persecutorioe abusivo del diritto.8.

Infondata, poi, è la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ.che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbiache ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che laparte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questocaso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020) non sussistente nelcaso de quo.9.

In tema di ricorso per cassazione, inoltre, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solose si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez.

Un. n.20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014):ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.Numero registro generale 1270/202210.

Anche in relazione a tale profilo va ribadito che la Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 7715/2026valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizioData pubblicazione 30/03/2026sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga piùdegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (Cass. n. 16467/2017).11.

Quanto ai dedotti vizi motivazionale, deve osservarsi che,in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. disposta dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54 conv.,con modif., dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica della violazione del «minimo costituzionale» richiestodall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - chesi convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod.proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di«mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente»di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di«motivazione perplessa od incomprensibile» (in tal senso, direcente Cass. Sez. 6- L, 22/01/2021, n. 1380, cit.; in sensoconforme, Cass. Sez.

L, 17/12/2021, n. 40649, cit.), vizi, percome emerge già dal percorso argomentativo della Corted’appello, come sopra sinteticamente riportato nello storicodi lite, non riscontrabili nel caso di specie.12.

In relazione, infine, alle questioni riguardanti la mancataammissione dei mezzi di prova sui fatti prospettati aNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026fondamento della domanda finalizzata ad accertare lN’aumbeuros doi r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026del diritto denunciato ovvero il suo diritto alla qualifica diCaporedattore, va rilevato che la Corte territoriale, insostanza, ha ritenuto corretta la decisione di primo grado cheaveva respinto le istanze istruttorie articolate dagli originariricorrenti in quanto le circostanze (sull’asserito fenomenopersecutorio) o risultavano già provate dai documenti in atti(mail scritte dal ricorrente e altro) o perché (con specificoriguardo alla pretesa nomina a Caporedattore) non eranostati allegati fatti idonei (la sostituzione del Caporedattore)volti a dimostrare di avere svolto funzioni vicarie disostituzione del Caporedattore.13.

Orbene, per consolidata giurisprudenza di questa Corte,il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova pertestimoni è insindacabile in cassazione, involgendo unavalutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata sebasata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze dicarattere logico (Cass., sez. 1, 10/08/1962, n. 2555; Cass.,sez. 3, 06/09/1963, n. 2450; Cass., sez. 3, 16/11/1971, n.3284; Cass., sez. 3, 24/02/1987, n. 1938; Cass., sez. 2,10/09/2004, n. 18222; Cass., sez.

L, 21/11/2022, n.34189).14.

Tanto non si è verificato nel caso di specie in cui la Corteterritoriale, non ammettendo le chieste prove testimonialiarticolate, ha adeguatamente chiarito, per quanto sopradetto, le ragioni per le quali ha ritenuto inammissibili le proveorali.15.

Con il terzo motivo si obietta la violazione degli artt. 111cost., 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c. in relazione all’art.Numero registro generale 1270/2022360 n. 5 c.p.c.; violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 7715/2026all’art. 360 n. 5 c.p.c. reiterando, attraverso il mezzoData pubblicazione 30/03/2026cassatorio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, le doglianze di cuial secondo motivo.16.

Il motivo è inammissibile.17.

In primo luogo, deve evidenziarsi che si verte in unaipotesi di cd. doppia conforme relativamente ai fatti oggettodella censura.18.

In secondo luogo, va sottolineato che l'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); pertanto, l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n.27415/2018; Cass. 19881/2014).19.

Nella fattispecie la Corte territoriale ha, invece, esaminatotutti i fatti posti a fondamento delle pretese azionate.20.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’artNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026360 n. 4 c.p.c. sottolineando che il giudice d’Appello Naumveerov dai r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026violato l’art. 112 c.p.c. perché, sotto un primo profilo, si erapronunciato sulla legittimità di due procedimenti disciplinariinstaurati dalla RAI nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], quandosu tali procedimenti si era, invece, già pronunciatol’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro sospendendone l’efficaciae quando in ogni caso l’accertamento giudiziale sullalegittimità delle sanzioni era già stato devoluto, al fine diconseguire una pronuncia con autorità di giudicato, alTribunale di Torino in un altro giudizio; sotto un secondoprofilo, in quanto la Corte d’Appello aveva affermato lalegittimità di un terzo procedimento disciplinare a carico delRuggiero, quando invece nessun apprezzamento su taleiniziativa disciplinare era stato devoluto alla sua cognizione,non essendo stata proposta alcuna domanda.

Trattandosirispettivamente di pronuncia su oggetto inammissibile e diultrapetizione, la Corte d’appello è incorsa in un viziocensurabile ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; inoltre, si precisache la Corte aveva, altresì, violato l’art. 2909 c.c. perché siè pronunciata su questioni destinate (in quanto ancora pendeil termine per l’appello sulla menzionata pronuncia delTribunale) ad essere accertate con efficacia di giudicato daaltro giudice che si era già pronunciato in primo grado in sededi impugnazione del provvedimento emesso dall’IspettoratoTerritoriale del Lavoro; così facendo, secondo il ricorrente, laCorte d’Appello aveva inserito nella dinamica processualeuna pronuncia contraria al c.d. ne bis in idem, che rilevaanch’esso ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.21.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/202622.

Il sindacato della Corte distrettuale, in ordine alle saNnumzeiroo ndi ir accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026disciplinari denunciate come palesemente pretestuose, èstato effettuato non in relazione all’accertamento dellaillegittimità delle stesse, sotto l’aspetto formale esostanziale, ma unicamente al fine di accertare se, primafacie, potevano considerarsi effetto di un comportamentovessatorio o perché intimate a scopo meramente emulativo.23.

Alcuna violazione delle norme in tema di giudicato è,pertanto, ravvisabile o determinanti un vizio proceduraleprevisto a pena di nullità.24.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.25.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo.26.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a Nnuomerrmo dai r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9.1.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 1270-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiANGELO MARTUCCI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];46 - controricorrente -avverso la sentenza n. 419/2021 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 160/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/20261. Il Tribunale di Torino ha rigettato le domande propoNsutmee rod dai r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026Michele [OSCURATO:PERSONA], dipendente della RAI – [OSCURATO:SOCIETA]., inquadrato da ultimo come caposerviziodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dirette all’accertamento: a) di avere svoltomansioni superiori di capo servizio dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31.3.2016 e di [OSCURATO:PERSONA] redattore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31.3.2018, con il riconoscimento delle relative differenzeretributive; b) di essere inquadrato definitivamente comecapo redattore; c) di essere stato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]illegittimamente demansionato, con il riconoscimento delrelativo risarcimento dei danni; d) di avere subitocomportamenti persecutori attraverso un uso legittimo delpotere disciplinare.2. La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata insede di legittimità, ha confermato la pronuncia di primogrado.3. Per la cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso laRAI- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4. Il ricorrente ha depositato memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza neitermini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati, così comeprospettati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degliartt. 112 c.p.c., 1175 c.c. e 1375 c.c. (queste due ultimeNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026norme in quanto assunte dal diritto vivente come pNruimnecroi pdi ir accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026ispiratori dell’istituto dell’abuso del diritto) in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.; la violazione degli artt. 24 e 111 cost. degliartt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 420 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione dell’art. 132 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Si deduce che il Giudiced’Appello aveva violato l’art. 112 c.p.c. perché non si erapronunciato (i) sulla domanda prospettata quale abuso delpotere disciplinare, che comportava la sussunzione dei fattirelativi ai comportamenti denunciati, nella loro unitarietà,nella categoria dell’abuso del diritto, e (ii) sulla domandaavente ad oggetto l’accertamento dell’intento persecutorio eostracistico di una serie di comportamenti, con conseguenteviolazione, per quanto di ragione, degli artt. 1175 e 1375 c.c.laddove assunti dal diritto vivente quali principi ispiratoridella categoria dell’abuso del diritto; si eccepisce che la Cortedi merito, non richiesta, si era pronunciata, per contro, conun apprezzamento avente ad oggetto l’accertamentodell’ottemperanza alle regole di singoli comportamenti,assunti come segmenti decontestualizzati, obliterando, comedetto, la pronuncia sull’intento persecutorio e abusivo deldiritto che li unifica nella prospettazione dell’azione promossadal dott. [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene, poi, che la Corte d’Appelloaveva violato l’art 2697 c.c. perché non aveva assunto talifatti a fondamento della decisione, dopo aver respinto(incorrendo nella violazione dell’art. 115 c.p.c.) l’istanza diprova testimoniale sui relativi capi formulati nel ricorso inprimo grado e riproposti in appello, con la conseguenza chegli elementi di fatto sono rimasti estranei alla decisione sia(i) perché espunti dall’apprezzamento (con violazione, perquanto di ragione anche dell’art. 116 c.p.c), sia (ii) perchéNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026ne è stato negato l’accesso alla prova; parimenti Nupmeerro dii lr accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026ricorrente, risultava violato, per quanto di ragione, l’art. 420c.p.c. per la mancata assunzione dei mezzi di prova sui fattiprospettati a fondamento della domanda finalizzata adaccertare l’abuso del diritto denunciato; relativamente aldisposto dell’art. 132 c.p.c., secondo parte ricorrente, ilGiudice d’Appello – ovviamente in ragione dell’omessapronuncia e del diniego di assumere le prove – aveva omessototalmente la motivazione sulla domanda costituentel’oggetto centrale e unificante dell’azione, orientandoviceversa la motivazione della decisione su questioni singolesulle quali nessuna domanda specifica è stata proposta;erano stati, infine, violati gli artt. 24 e 111 Cost. in quanto alRuggiero non era stato consentito, in ragione della mancataammissione delle prove testimoniali, l’esercizio del pienodiritto di difesa e del contraddittorio. Le suddette violazionidi legge menzionate venivano censurate ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c., poiché costituivano una causa di nullità delprocedimento e della sentenza avendo compresso dirittiprocessuali fondamentali del ricorrente.3. Con il secondo motivo, relativamente all’accertamento deldiritto alla qualifica di capo redattore, si censura la violazionedegli artt. 111 cost., 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; la violazione dell’art. 132c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Si rappresenta chela mancata ammissione della prova testimoniale rilevavaanche come ulteriore profilo di violazione dell’art. 115 c.p.c.,in quanto il Giudice d’appello avrebbe dovuto acquisire algiudizio le prove dedotte dalle parti, rilevanti ai fini delladecisione in quanto aventi ad oggetto elementi di giudizioNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026immateriali, da ricondurre alle intenzioni sotteNusmee ro dai r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026comportamenti invasivi della sfera giuridica del ricorrentenella loro configurazione complessiva e unificante. Silamenta, altresì, di una violazione dell’art. 116 c.p.c., poichéla Corte avrebbe dovuto porre a fondamento della decisionetutte le risultanze conseguentemente acquisite. Per quantoriguarda la censurata violazione dell’art. 2697 c.c., per ilricorrente valevano le stesse considerazioni già anticipatenella sintesi del motivo che precede; parimenti, secondoparte ricorrente, valevano le considerazioni prospettate nelmotivo che precede riguardo alle violazioni dell’art. 111 Cost.dell’art. 132 c.p.c.4. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione logico-giuridica, non sono fondati.5. A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, la Corteterritoriale si è pronunciata su tutti gli aspetti denunciaticome persecutori: il demansionamento, il comportamentoostile e vessatorio e l’abuso del potere disciplinare.6. Tale valutazione è stata effettuata sia in relazione ai singoliprofili, ritenuti tutti insussistenti, sia implicitamente,sull’asserito intento persecutorio considerandolo un unicofenomeno perché, se non vi illiceità comportamentale deisingoli aspetti, non vi può essere anche l’illegittimità dellacondotta unitariamente considerata.7. Le altre censure di cui ai predetti motivi, invece, al di là delledenunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in unarichiesta di riesame del merito della causa, attraverso unanuova valutazione delle risultanze processuali, in quantosono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degliNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale N(uCmaerso sdi. r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente correttae congrua, è giunta alla esclusione sull’intento persecutorioe abusivo del diritto.8. Infondata, poi, è la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ.che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbiache ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che laparte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questocaso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020) non sussistente nelcaso de quo.9. In tema di ricorso per cassazione, inoltre, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solose si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. Un. n.20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014):ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.Numero registro generale 1270/202210. Anche in relazione a tale profilo va ribadito che la Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 7715/2026valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizioData pubblicazione 30/03/2026sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga piùdegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (Cass. n. 16467/2017).11. Quanto ai dedotti vizi motivazionale, deve osservarsi che,in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. disposta dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54 conv.,con modif., dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica della violazione del «minimo costituzionale» richiestodall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - chesi convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod.proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di«mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente»di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di«motivazione perplessa od incomprensibile» (in tal senso, direcente Cass. Sez. 6- L, 22/01/2021, n. 1380, cit.; in sensoconforme, Cass. Sez. L, 17/12/2021, n. 40649, cit.), vizi, percome emerge già dal percorso argomentativo della Corted’appello, come sopra sinteticamente riportato nello storicodi lite, non riscontrabili nel caso di specie.12. In relazione, infine, alle questioni riguardanti la mancataammissione dei mezzi di prova sui fatti prospettati aNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026fondamento della domanda finalizzata ad accertare lN’aumbeuros doi r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026del diritto denunciato ovvero il suo diritto alla qualifica diCaporedattore, va rilevato che la Corte territoriale, insostanza, ha ritenuto corretta la decisione di primo grado cheaveva respinto le istanze istruttorie articolate dagli originariricorrenti in quanto le circostanze (sull’asserito fenomenopersecutorio) o risultavano già provate dai documenti in atti(mail scritte dal ricorrente e altro) o perché (con specificoriguardo alla pretesa nomina a Caporedattore) non eranostati allegati fatti idonei (la sostituzione del Caporedattore)volti a dimostrare di avere svolto funzioni vicarie disostituzione del Caporedattore.13. Orbene, per consolidata giurisprudenza di questa Corte,il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova pertestimoni è insindacabile in cassazione, involgendo unavalutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata sebasata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze dicarattere logico (Cass., sez. 1, 10/08/1962, n. 2555; Cass.,sez. 3, 06/09/1963, n. 2450; Cass., sez. 3, 16/11/1971, n.3284; Cass., sez. 3, 24/02/1987, n. 1938; Cass., sez. 2,10/09/2004, n. 18222; Cass., sez. L, 21/11/2022, n.34189).14. Tanto non si è verificato nel caso di specie in cui la Corteterritoriale, non ammettendo le chieste prove testimonialiarticolate, ha adeguatamente chiarito, per quanto sopradetto, le ragioni per le quali ha ritenuto inammissibili le proveorali.15. Con il terzo motivo si obietta la violazione degli artt. 111cost., 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c. in relazione all’art.Numero registro generale 1270/2022360 n. 5 c.p.c.; violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 7715/2026all’art. 360 n. 5 c.p.c. reiterando, attraverso il mezzoData pubblicazione 30/03/2026cassatorio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, le doglianze di cuial secondo motivo.16. Il motivo è inammissibile.17. In primo luogo, deve evidenziarsi che si verte in unaipotesi di cd. doppia conforme relativamente ai fatti oggettodella censura.18. In secondo luogo, va sottolineato che l'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); pertanto, l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n.27415/2018; Cass. 19881/2014).19. Nella fattispecie la Corte territoriale ha, invece, esaminatotutti i fatti posti a fondamento delle pretese azionate.20. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’artNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026360 n. 4 c.p.c. sottolineando che il giudice d’Appello Naumveerov dai r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026violato l’art. 112 c.p.c. perché, sotto un primo profilo, si erapronunciato sulla legittimità di due procedimenti disciplinariinstaurati dalla RAI nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], quandosu tali procedimenti si era, invece, già pronunciatol’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro sospendendone l’efficaciae quando in ogni caso l’accertamento giudiziale sullalegittimità delle sanzioni era già stato devoluto, al fine diconseguire una pronuncia con autorità di giudicato, alTribunale di Torino in un altro giudizio; sotto un secondoprofilo, in quanto la Corte d’Appello aveva affermato lalegittimità di un terzo procedimento disciplinare a carico delRuggiero, quando invece nessun apprezzamento su taleiniziativa disciplinare era stato devoluto alla sua cognizione,non essendo stata proposta alcuna domanda. Trattandosirispettivamente di pronuncia su oggetto inammissibile e diultrapetizione, la Corte d’appello è incorsa in un viziocensurabile ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; inoltre, si precisache la Corte aveva, altresì, violato l’art. 2909 c.c. perché siè pronunciata su questioni destinate (in quanto ancora pendeil termine per l’appello sulla menzionata pronuncia delTribunale) ad essere accertate con efficacia di giudicato daaltro giudice che si era già pronunciato in primo grado in sededi impugnazione del provvedimento emesso dall’IspettoratoTerritoriale del Lavoro; così facendo, secondo il ricorrente, laCorte d’Appello aveva inserito nella dinamica processualeuna pronuncia contraria al c.d. ne bis in idem, che rilevaanch’esso ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.21. Il motivo è infondato.Numero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/202622. Il sindacato della Corte distrettuale, in ordine alle saNnumzeiroo ndi ir accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026disciplinari denunciate come palesemente pretestuose, èstato effettuato non in relazione all’accertamento dellaillegittimità delle stesse, sotto l’aspetto formale esostanziale, ma unicamente al fine di accertare se, primafacie, potevano considerarsi effetto di un comportamentovessatorio o perché intimate a scopo meramente emulativo.23. Alcuna violazione delle norme in tema di giudicato è,pertanto, ravvisabile o determinanti un vizio proceduraleprevisto a pena di nullità.24. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.25. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo.26. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02,nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 1270/2022Numero sezionale 46/2026contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a Nnuomerrmo dai r accolta generale 7715/2026Data pubblicazione 30/03/2026del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9.1.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 07715/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris