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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 33948/2022

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la seguente SENTENZA suL ricorsproposto da [OSCURATO:PERSONA] nata 10.11.1.944 avverso il decreto del 19 novembre 2021, emesso dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dr Eduardo de Gregorio [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Palermo, Sez.misure di prevenzione, ha confermato il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della confisca di beni immobili nei confronti della moglie di [OSCURATO:PERSONA], già destinatario della misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, poichè indiziato di appartenere all'associazione mafiosa cosa nostra con mansioni di coreggente e cassiere della famiglia mafiosa di Bagheria, essendo [OSCURATO:PERSONA] terza interessata. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso tramite difensore di fiducia e procuratore speciale dell'amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con unico motivo ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt 19,24 e 26 Dlgs 159/2011. 1.1.La difesa non contesta la ricostruzione delle vicende privatistiche ereditarie e del progressivo completamento dell'immobile analiticamente riportate nel decreto impugnato, sottolineando che le perizie svolte nel corso del procedimento avevano dato atto che il manufatto confiscato era sostanzialmente completato già nel 1986, ossia circa sei anni prima del consolidamento della piena proprietà in capo a Castronuovo, nuda proprietaria dell'immobile a partire dal 1981 e fino al 1992, epoca del decesso della madre, fino a quel momento usufruttuaria.

Mancherebbe, quindi, il presupposto oggettivo della disponibilità del bene in capo al proposto tramite terzi e non sarebbe ravvisabile il conseguente onere di allegazione, per il quale , l'interveniente avrebbe dovuto dimostrare la compatibilità dei redditi con i costi sostenuti per JJ l'attività edilizia di completamento realizzata fino al 1986.

La fattispecie in parola, sarebbe quindi, al di fuori del regime di presunzione fittizia delle intestazioni e dei trasferimenti di beni di cui all'ad 26 Dlgvo 159/2011.

L'ufficio proponente aveva erroneamente chiesto la misura ablativa in base alla citata presunzione nonostante il coniuge del proposto, attuale ricorrente in veste di terzo interessato, ne avesse acquisito la piena proprietà in epoca successiva rispetto alla realizzazione del manufatto edilizio, avvenuta tra il 1975 ed il 1986. 1.2.La Corte d'appello avrebbe perseverato nell'errore di diritto sottolineando l'assenza di riscontri documentali circa il finanziamento delle opere da parte della madre di [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto che costei, suocera del proposto e mai convivente con lui, non rientra nelle categorie di soggetti per i quali opera la presunzione del citato art 26.

Sarebbe spettato, quindi, all'organo proponente dimostrare che le opere edificatorie realizzate tra il 1975 ed il 1986 erano state finanziate dal proposto. 1.3.La difesa conclude chiedendo l'annullamento del decreto impugnato anche con riguardo al terreno sul quale è edificato l'immobile, essendo tale ultima determinazione fondata sull'inesistente presupposto del finanziamento con risorse di provenienza illecita del manufatto che vi insiste.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l' annullamento. ; con rinvio dell'ordinanza.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è fondato. 1.11 provvedimento impugnato è viziato a causa di motivazione inadeguata a spiegare la ragioni della decisione, tanto da risultare apparente e da un'errata interpretazione degli artt 24 e 26 dlgvo 159/2011.

2. Occorre puntualizzare" in fatto" quanto pacificamente emerge dal provvedimento impugnato e dall'atto di ricorso.

In essi si è dato atto che il bene confiscato è pervenuto alla moglie del proposto - terza interessata ed attuale ricorrente - nel 1981 a titolo di nuda proprietà e solo in seguito, alla morte della madre di costei, [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 1992, si è consolidata la piena proprietà in capo alla figlia; le opere edilizie relative all'immobile sono state realizzate tra il 1975 ed il 1986 - dato fattuale sul quale la difesa c:oncorda con la ricostruzione operata dai Giudici della prevenzione - quindi in un'epoca nella quale la terza interessata in un primo periodo era estranea all'immobile ed in seguito, a partire dal 1981, ne era nuda proprietaria; infine è fuori discussione che [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, ed attuale ricorrente, vi andò ad abitare prima di diventare proprietaria piena dell'immobile, cioè nel 1989. 3.Nel contesto fattuale così ricostruito,la Corte territoriale ha opinato che non sia stata fornita dimostrazione del fatto che Sorci, madre di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile fino al 1981 ed usufruttuaria da questa data fino al 1992, possa aver realizzato con risorse proprie gli incrementi edilizi che lo avevano interessato; si è osservato sul punto che tale assunto era À_/ rimasto privo di oggettiva plausibilità ed aggiunto che nulla di significal:ivo sarebbe emerso dalle dichiarazioni rese ex art 391 bis cpp dai fratelli di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Va osservato che la Corte di appello ha immotivatamente disatteso il principale argomento difensivo, consistente nella prospettazione della presenza di fonti di reddito lecite da parte dei genitori dell'attuale ricorrente, derivanti da antica e prolungata attività di ristorazione, riguardo alla quale i fratelli della Castronuovo avevano affermato che la loro famiglia era benestante per l'esercizio di tale attività.

Sul punto non vi è un passaggio argomentativo che spieghi adeguatamente la ritenuta mancanza di capacità economica da parte di Sorci a realizzare le opere edilizie che hanno incrementato il valore dell'immobile mentre è stata sviluppata una giustificazione insufficiente, tanto da rasentare l'apparenza, affidata a mere congetture, quali l'assenza di ragioni per le quali la madre dovesse sborsare cifre considerevoli per migliorare un immobile in proprietà della figlia, comportamento che - sembra di c:apire dalla non perspicua motivazione sul punto - avrebbe per di più ingiustificatamente danneggiato le aspettative patrimoniali degli altri figli, estranei ad elargizioni donative.

Sul tema specifico appare plausibile l'argomentazione della difesa - agganciata alla categoria del notorio - secondo la quale i genitori abbienti si preoccupano sovente di provvedere anche alle esigenze abitative dei figli. 4.1 Soprattutto dal provvedimento impugnato non si ricavano le ragioni per le quali i Giudici della prevenzione hanno ritenuto di applicare le regole sancite dall'art 24 o dall'art 26 Divo 159/2011, non essendo chiarito neppure quest'ultimo aspetto, nei confronti della persona intestataria fino al 1992 dell'immobile confiscato - secondo le modalità già precisate - sul quale erano state realizzate opere di miglioramento edilizio completate nel 1986, cioè tre anni prima che l'attuale ricorrente vi andasse ad abitare e sei anni prima che ne diventasse piena proprietaria, mai essendo stata la suocera convivente col proposto.

Tale operazione ermeneutica appare, dunque, errata perché essenzialmente fondata sull'indimostrato presupposto che il proposto, [OSCURATO:PERSONA], avesse la disponibilità dell'immobile di cui si discute tramite la suocera, oppure che quest'ultima ne fosse intestataria fittizia, elemento di fatto che sarebbe determinante ma la cui dimostrazione è del tutto trascurata nel discorso argomentativo in esame. 4.2 L'incongruo ragionamento condotto dai Giudici della prevenzione finisce, altresì, per eludere i solidi principi elaborati da questa Corte regolatrice in tema di sproporzione reddittuale e dimostrazione della provenienza illecita delle risorse impiegate in caso di beni confiscati in proprietà di terzi.

In tal senso il massimo consesso ch questa Corte ha chiarito che in tema di confisca di prevenzione, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggettoi nonchè della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria. (Sez.

U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. dep. 02/02/2015 Rv. 262606) In senso conforme( Sez. 5 , Sentenza n. 8984 del 19/01/2022 Cc. (dep. 16/03/2022 ), secondo la quale in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che investano beni di proprietà dei terzi, grava sull'accusa l'onere di provare la sproporzione tra il reddito ed il patrimonio e la provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità, mentre il terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni, ha l'onere di allegare fatti, situazioni ed eventi riscontrabili, che, ragionevolmente e plausibilmente, siano idonei ad indicare la lecita provenienza degli stessi.

Con specifico riguardo alla condizione di non convivenza di Sorci col proposto suo genero vale ricordare che ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione. (Sez. 1, Sentenza n. 5184 del 10/11/2015 Cc. (dep. 09/02/2016 ) Rv. 266247. 4.3.Le osservazioni finora svolte impongono l'annullamento del decreto impugnato anche con riguardo al terreno sul quale è edificato l'immobile, per la mancata dimostrazione del finanziamento con risorse di provenienza illecita del manufatto edificato su di esso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo esame alla luce dei principi menzionati e tenendo conto delle osservazioni critiche svolte quanto alla motivazione del provvedimento oggetto di ricorso.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.

PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA suL ricorsproposto da [OSCURATO:PERSONA] nata 10.11.1.944 avverso il decreto del 19 novembre 2021, emesso dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dr Eduardo de Gregorio [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Palermo, Sez.misure di prevenzione, ha confermato il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della confisca di beni immobili nei confronti della moglie di [OSCURATO:PERSONA], già destinatario della misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, poichè indiziato di appartenere all'associazione mafiosa cosa nostra con mansioni di coreggente e cassiere della famiglia mafiosa di Bagheria, essendo [OSCURATO:PERSONA] terza interessata. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso tramite difensore di fiducia e procuratore speciale dell'amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con unico motivo ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt 19,24 e 26 Dlgs 159/2011. 1.1.La difesa non contesta la ricostruzione delle vicende privatistiche ereditarie e del progressivo completamento dell'immobile analiticamente riportate nel decreto impugnato, sottolineando che le perizie svolte nel corso del procedimento avevano dato atto che il manufatto confiscato era sostanzialmente completato già nel 1986, ossia circa sei anni prima del consolidamento della piena proprietà in capo a Castronuovo, nuda proprietaria dell'immobile a partire dal 1981 e fino al 1992, epoca del decesso della madre, fino a quel momento usufruttuaria. Mancherebbe, quindi, il presupposto oggettivo della disponibilità del bene in capo al proposto tramite terzi e non sarebbe ravvisabile il conseguente onere di allegazione, per il quale , l'interveniente avrebbe dovuto dimostrare la compatibilità dei redditi con i costi sostenuti per JJ l'attività edilizia di completamento realizzata fino al 1986. La fattispecie in parola, sarebbe quindi, al di fuori del regime di presunzione fittizia delle intestazioni e dei trasferimenti di beni di cui all'ad 26 Dlgvo 159/2011. L'ufficio proponente aveva erroneamente chiesto la misura ablativa in base alla citata presunzione nonostante il coniuge del proposto, attuale ricorrente in veste di terzo interessato, ne avesse acquisito la piena proprietà in epoca successiva rispetto alla realizzazione del manufatto edilizio, avvenuta tra il 1975 ed il 1986. 1.2.La Corte d'appello avrebbe perseverato nell'errore di diritto sottolineando l'assenza di riscontri documentali circa il finanziamento delle opere da parte della madre di [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto che costei, suocera del proposto e mai convivente con lui, non rientra nelle categorie di soggetti per i quali opera la presunzione del citato art 26. Sarebbe spettato, quindi, all'organo proponente dimostrare che le opere edificatorie realizzate tra il 1975 ed il 1986 erano state finanziate dal proposto. 1.3.La difesa conclude chiedendo l'annullamento del decreto impugnato anche con riguardo al terreno sul quale è edificato l'immobile, essendo tale ultima determinazione fondata sull'inesistente presupposto del finanziamento con risorse di provenienza illecita del manufatto che vi insiste. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l' annullamento. ; con rinvio dell'ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è fondato. 1.11 provvedimento impugnato è viziato a causa di motivazione inadeguata a spiegare la ragioni della decisione, tanto da risultare apparente e da un'errata interpretazione degli artt 24 e 26 dlgvo 159/2011. 2. Occorre puntualizzare" in fatto" quanto pacificamente emerge dal provvedimento impugnato e dall'atto di ricorso. In essi si è dato atto che il bene confiscato è pervenuto alla moglie del proposto - terza interessata ed attuale ricorrente - nel 1981 a titolo di nuda proprietà e solo in seguito, alla morte della madre di costei, [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 1992, si è consolidata la piena proprietà in capo alla figlia; le opere edilizie relative all'immobile sono state realizzate tra il 1975 ed il 1986 - dato fattuale sul quale la difesa c:oncorda con la ricostruzione operata dai Giudici della prevenzione - quindi in un'epoca nella quale la terza interessata in un primo periodo era estranea all'immobile ed in seguito, a partire dal 1981, ne era nuda proprietaria; infine è fuori discussione che [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, ed attuale ricorrente, vi andò ad abitare prima di diventare proprietaria piena dell'immobile, cioè nel 1989. 3.Nel contesto fattuale così ricostruito,la Corte territoriale ha opinato che non sia stata fornita dimostrazione del fatto che Sorci, madre di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile fino al 1981 ed usufruttuaria da questa data fino al 1992, possa aver realizzato con risorse proprie gli incrementi edilizi che lo avevano interessato; si è osservato sul punto che tale assunto era À_/ rimasto privo di oggettiva plausibilità ed aggiunto che nulla di significal:ivo sarebbe emerso dalle dichiarazioni rese ex art 391 bis cpp dai fratelli di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Va osservato che la Corte di appello ha immotivatamente disatteso il principale argomento difensivo, consistente nella prospettazione della presenza di fonti di reddito lecite da parte dei genitori dell'attuale ricorrente, derivanti da antica e prolungata attività di ristorazione, riguardo alla quale i fratelli della Castronuovo avevano affermato che la loro famiglia era benestante per l'esercizio di tale attività. Sul punto non vi è un passaggio argomentativo che spieghi adeguatamente la ritenuta mancanza di capacità economica da parte di Sorci a realizzare le opere edilizie che hanno incrementato il valore dell'immobile mentre è stata sviluppata una giustificazione insufficiente, tanto da rasentare l'apparenza, affidata a mere congetture, quali l'assenza di ragioni per le quali la madre dovesse sborsare cifre considerevoli per migliorare un immobile in proprietà della figlia, comportamento che - sembra di c:apire dalla non perspicua motivazione sul punto - avrebbe per di più ingiustificatamente danneggiato le aspettative patrimoniali degli altri figli, estranei ad elargizioni donative. Sul tema specifico appare plausibile l'argomentazione della difesa - agganciata alla categoria del notorio - secondo la quale i genitori abbienti si preoccupano sovente di provvedere anche alle esigenze abitative dei figli. 4.1 Soprattutto dal provvedimento impugnato non si ricavano le ragioni per le quali i Giudici della prevenzione hanno ritenuto di applicare le regole sancite dall'art 24 o dall'art 26 Divo 159/2011, non essendo chiarito neppure quest'ultimo aspetto, nei confronti della persona intestataria fino al 1992 dell'immobile confiscato - secondo le modalità già precisate - sul quale erano state realizzate opere di miglioramento edilizio completate nel 1986, cioè tre anni prima che l'attuale ricorrente vi andasse ad abitare e sei anni prima che ne diventasse piena proprietaria, mai essendo stata la suocera convivente col proposto. Tale operazione ermeneutica appare, dunque, errata perché essenzialmente fondata sull'indimostrato presupposto che il proposto, [OSCURATO:PERSONA], avesse la disponibilità dell'immobile di cui si discute tramite la suocera, oppure che quest'ultima ne fosse intestataria fittizia, elemento di fatto che sarebbe determinante ma la cui dimostrazione è del tutto trascurata nel discorso argomentativo in esame. 4.2 L'incongruo ragionamento condotto dai Giudici della prevenzione finisce, altresì, per eludere i solidi principi elaborati da questa Corte regolatrice in tema di sproporzione reddittuale e dimostrazione della provenienza illecita delle risorse impiegate in caso di beni confiscati in proprietà di terzi. In tal senso il massimo consesso ch questa Corte ha chiarito che in tema di confisca di prevenzione, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggettoi nonchè della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria. (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. dep. 02/02/2015 Rv. 262606) In senso conforme( Sez. 5 , Sentenza n. 8984 del 19/01/2022 Cc. (dep. 16/03/2022 ), secondo la quale in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che investano beni di proprietà dei terzi, grava sull'accusa l'onere di provare la sproporzione tra il reddito ed il patrimonio e la provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità, mentre il terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni, ha l'onere di allegare fatti, situazioni ed eventi riscontrabili, che, ragionevolmente e plausibilmente, siano idonei ad indicare la lecita provenienza degli stessi. Con specifico riguardo alla condizione di non convivenza di Sorci col proposto suo genero vale ricordare che ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione. (Sez. 1, Sentenza n. 5184 del 10/11/2015 Cc. (dep. 09/02/2016 ) Rv. 266247. 4.3.Le osservazioni finora svolte impongono l'annullamento del decreto impugnato anche con riguardo al terreno sul quale è edificato l'immobile, per la mancata dimostrazione del finanziamento con risorse di provenienza illecita del manufatto edificato su di esso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo esame alla luce dei principi menzionati e tenendo conto delle osservazioni critiche svolte quanto alla motivazione del provvedimento oggetto di ricorso. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo. PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d
Decreto Cassazione n. 33948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris