CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L'unico motivo declinato da entrambi i ricorrenti, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. proc. pen. ripropone il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rileva il Collegio che, correttamente, la sentenza impugnata ha rimarcato che la natura reiterata della recidiva contestata a entrambi gli imputati, impedisce, ai sensi dell'art. 69, quarto comma cod. pen., di addivenire a un giudizio di prevalenza su di essa delle circostanze attenuanti generiche. Le memorie dei ricorrenti sono reiterative dei motivi di ricorso e, quindi, inammissibili. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3