CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUCIO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CATANIA avverso la sentenza del 23/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento del secondo motivo del ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo; sentita l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] ha fatto istanza di ammissione al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 23/09/2020 della Corte di appello di Catania che -sull'appello dell'imputato e del Procuratore generale- ha parzialmente riformato la sentenza in data 23/06/2014 del Tribunale di Catania, assolvendolo dal reato di cui al capo A) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., la continuazione interna e la recidiva; rideterminando la pena per la ricettazione di un'impastatrice e di un tassellatore contestata al capo B).AD.A.,} n., Deduce: 1.1. "Illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del riconoscimento effettuato dalle persone offese e omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai testi a difesa". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha disatteso i motivi di gravame con una valutazione parziale e per certi aspetti illogica del materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale. A tal riguardo osserva che l'impastatrice è stata riconosciuta solo sulla base del colore e della marca; che tale unico elemento è insufficiente soprattutto perché la signora Aleo aveva dimostrato di essere proprietaria del bene, avendo prodotto lo scontrino di acquisto; che le dichiarazioni di Maccarrone erano congetturali; che [OSCURATO:PERSONA] -figlio dell'imputato- aveva dichiarato che il tassellatore era di sua proprietà; che la Corte di merito aveva ritenuto inattendibili le testimonianze di Aleo e Patanè pur in assenza di elementi che potessero far dubitare della loro veridicità; che tale sfiducia non poteva ricavarsi dal rapporto di parentela intercorrente tra i testimoni e l'imputato. 1.2. "Erronea applicazione della legge penale in relazione al principio di bilanciamento ex art. 69, comma 4, cod.pen.". Con il secondo motivo il ricorrente rimarca che la Corte di appello ha riconosciuto l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma secondo, cod.pen., ma l'ha considerata come fattispecie autonoma di reato, così che, nel calcolo della pena, non ne tiene conto ai fini del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69, comma quarto, cod.pen. Osserva, dunque, che "la Corte territoriale quindi, ritenendo sussistente nel caso in questione la fattispecie di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., ha ritenuto tale ipotesi attenuata prevalente rispetto alla recidiva", con la conseguenza che risulta ingiustificato e in violazione di legge l'aumento di pena correlato alla recidiva stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La Corte di appello ha confermato la colpevolezza di Patanè valorizzando le dichiarazioni rese dalle vittime dei furti e osservando come le dichiarazioni del figlio di Patanè fossero prive di riscontro e come lo scontrino prodotto dalla madre di Patanè non avesse alcun elemento che lo facesse ricondurre all'elettrodomestico oggetto materiale del delitto. Con riguardo alla sostanziale ritrattazione di Maccarone, i Magistrati dell'appello hanno sottolineato come la stessa fosse poco credibile, a fronte della certezza dichiarativa dimostrata al momento del rinvenimento del bene, nella ik en kh•)•-k—r quale occasione riconosceva finanche il dettaglio dell'interruttore sostituito, ossia un elemento esclusivamente riconducibile al bene sottrattogli. A fronte di ciò, il motivo di impugnazione si risolve in un'analisi del compendio probatorio alternativa a quella dei giudici di merito, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Va ribadito, infatti, che «in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., sicché l'applicazione dell'aumento per la recidiva, ex art. 99, comma primo e secondo n. 1, cod. pen. sulla pena "attenuata" di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità», (in questo senso, Sez. 2, Sentenza n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3044 del 04/05/1988 Ud., dep. il 1989, Savignano, Rv. 180637 - 01). Da ciò discende che il ricorrente ha fondatamente denunciato l'illegalità della pena, dovendosi rilevare come la Corte di appello abbia trattato l'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. come una fattispecie autonoma di reato, così non includendola nel giudizio di comparazione con l'aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod.pen. Da ciò è conseguito un aumento di pena viziato dalla violazione di legge. La sentenza va, dunque, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'annullamento, comunque, può essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 2, lett. I), cod.proc.pen., potendosi rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito. In tal senso, infatti, dalla pena complessiva determinata dalla Corte di appello -pari ad anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa-, va sottratta la misura dell'aumento inflitto in ragione della recidiva -pari a mesi sei di reclusione ed euro 330,00 di multa-, così pervenendosi alla pena finale di mesi dieci di reclusione ed euro 870,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi dieci di reclusione ed euro 870,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso