CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 25649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 33477-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,, elettiva- mente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappre- senta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2255/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare inammissibili il terzo ed il quar- to motivo e di rigettare i primi due motivi, ovvero in subordine di rigettare integralmente il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in quattro mo- tivi avverso la sentenza n. 2255/2018 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 9 aprile 2018. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con con- troricorso. La Corte d'appello ha rigettato l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'appello principale della [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. ed ha perciò riformato la sentenza re- sa dal Tribunale di Roma il 10 maggio 2012, così pervenendo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di C 10.000,00, oltre interessi, in favore della [OSCURATO:PERSONA]- re Cortina d'[OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza d'appello ha dunque accolto la domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. con citazione del 20 ottobre 2008, volta ad ottenere il pagamento della provvigione per l'attività di inter- mediazione svolta con riguardo alla compravendita di un ap- partamento in via Molveno 34, di cui si era reso acquirente il Tortora. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] chiamò in causa il vendito- re [OSCURATO:PERSONA] per essere da questo manlevato in caso di condanna ed il terzo chiamato rimase contumace in primo gra- do. La sentenza del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la domanda, fu appellata dalla [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 33477 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -2- te d'appello ha ritenuto che sussistessero gli elementi costituti- vi del diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. in favore della [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA], avendo [OSCURATO:PERSONA]- ra concluso l'acquisto immobiliare il 12 novembre 2.007 dopo che nel dicembre 2006 era stato messo in contatto dalla me- diatrice con il venditore. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza della Corte d'appello di Roma per manca- ta integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. :331 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], terzo chiamato in garanzia anche per fare valere l'accordo sul pagamento della provvigio- ne intercorso tra questo e l'agenzia immobiliare. Il ricorrente precisa di aver eccepito già nella comparsa di riposta del giudi- zio di appello la non integrità del contraddittorio. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 1730/2010, nonché degli artt. 2909 e 1755 c.c. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e l'omesso esame circa fatti decisivi. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 1755, comma 1, e dell'art. 1453 c.c., "eccezione di inadempimento - difetto funzionale della causa". 2. Sono generiche e comunque non fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla controricorrente in rela- zione ai requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. Ric. 2018 n. 33477 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -3- 2.1. Il controricorrente, quanto in particolare al primo motivo di ricorso, nega che [OSCURATO:PERSONA] fosse un litisconsorte ne- cessario, e ciò avuto riguardo alla domanda di pagamento della provvigione, essendo lo stesso stato chiamato in questo giudi- zio "ai soli fini di una manleva". 3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi, i quali attengono al merito della causa e dovranno essere esa- minati in sede di rinvio dopo aver integrato il contraddittorio. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. convenne [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento della provvigione per l'attività di mediazione svolta con riguardo alla compraven- dita di un appartamento in via Molveno 34, di cui si era reso acquirente il Tortora. [OSCURATO:PERSONA] chiamò però in causa il venditore [OSCURATO:PERSONA] per essere da questo manlevato in caso di condanna. Ora, la domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell'af- fare concluso in ragione del suo intervento dà luogo ad un'ipo- tesi di litisconsorzio facoltativo per comunanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause in sede di impugnazione (Cass. Sez. 6 - 2, 04/03/2020, n. 5989, in motivazione; Cass. Sez. 6 - 2, 27/11/2018, n. 30730; Cass. Sez. 3, 27/01/2005, n. 1668; Cass. Sez. 2, 01/02/1995, n. 1152). Tuttavia, in forza della chiamata in garanzia di [OSCURATO:PERSONA] (per quanto impropria), in sede di impugnazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve comunque ravvisarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale fra il garante e il garantito, sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfa- vorevole è tenuto ad evocare entrambi nel giudizio di appello (Cass. Sez. Unite, 04/12/2015, n. 24707). Essendo stato Ric. 2018 n. 33477 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -4- l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], doveva ordinarsi l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine per la no- tificazione dell'impugnazione ad [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il primo motivo di ricorso va perciò accolto, mentre i restanti motivi rimangono assorbiti. La sentenza impugnata deve esse- re cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale esaminerà nuovamente la causa dopo aver ripristinato l'integrità del contradditorio e provvederà an- che sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, al- la Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consigli