CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 22294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, emessa in data 17 marzo 2022 nel procedimento n. 7205/2021 R.G.N.R., il Giudice monocratico del Tribunale di Vicenza, nell'applicare la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e sg. cod. proc. pen. - previa riduzione per il rito - nella misura di mesi 1 e giorni 5 di arresto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato la recidiva qualificata in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché, essendo stato l'imputato fermato nel Comune di Vicenza, aveva violato l'ordine n. 0038466 del 19 ottobre 2019 - notificatogli il 22 ottobre 2019 - impartitogli dal Questore di Vicenza di allontanamento da detto Comune per un periodo di anni tre, con recidiva reiterata e infraquinquennale, accertato in Vicenza il 27 ottobre 2019. 2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il pubblico ministero presso la Corte d'appello di Venezia affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo denuncia la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione all'applicazione della recidiva nella sopra indicata fattispecie di natura contravvenzionale, essendo detta circostanza aggravante contestabile solo per i delitti. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, stante la conformità della pena irrogata alla cornice edittale prevista dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. Come noto, l'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è un reato di natura contravvenzionale in quanto prevede la pena dell'arresto da uno a sei mesi. Pertanto, in relazione ad esso, non può essere contestata l'applicazione della recidiva che,-ai-sensi—eleWart. 99 cod. pen- contempla solo nel caso in cui l'imputato "...dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commetta un altro ...". Diversamente da quanto sostenuto dal procuratore generale nella sua requisitoria, il caso di specie rientra nel novero di quelli che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., etre- consentono il ricorso per cassazione per illegalità della pena.Questa Corte, infatti, ha già condivisibilmente affermato la riconducibilità alla nozione di pena illegale della contestazione della recidiva in relazione ai reati contravvenzionali (Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684). 3. In conformità al richiamato principio, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vi