CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26823-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] GAVINI, in persona del Curatore p.t., elett.te dom.to in CATANIA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2637/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per riprese I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.P.E.F. conseguenti all'ascrizione al contribuente di un maggior reddito per l'anno di imposta 2011 a seguito di accertamento standardizzato mediante studi di settore; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania la quale, con sentenza n. 9566/2017, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana, la quale, con sentenza n. 2637/5/2021, depositata il 18.3.2012, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come il contribuente avesse fornito la prova della ricorrenza di circostanze ostative all'applicazione, nei propri confronti, dello studio di settore di riferimento per l'anno di imposta in questione; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e /o falsa applicazione dell'art. 62-bis del c1.1. n. 331 del 1993, conv. dalla I. n. 427 del 1993, in combinato disposto con l'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. Ric. 2021 n. 26823 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -2- "assegnato preminente rilievo alle giustificazioni generiche della parte, trascurando di considerare che l'Ufficio aveva apportato tutti i correttivi idonei all'adattamento dello studio di all'attività lavorativa fatta oggetto di verifica" (cfr. ricorso, p. 6, cpv.), nonostante l'affermata legittimità del ricorso, da parte dell'Ufficio, alla procedura di accertamento standardizzato; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, sostanzialmente riproponendo le medesime censure formulate con il primo motivo, evidenziando, altresì, come la C.T.R. avrebbe "trascurato di indicare sulla scorta di quali ragioni le motivazioni in difesa addotte dal contribuente fossero capaci di pregiudicare la bontà delle riprese fiscal...[nonché] di attribuire valore alle altre prove trascritte nell'avviso, da cui l'Ufficio ricavava il punto tangibile della gestione anti-economica dell'attività ad opera del contribuente e le gravi e reiterate incongruenze emerse anche negli anni antecedenti e successivi a quello esaminato" (cfr. ricorso, penultima p., penultimo ed ultimo cpv.); che i due motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese - sono manifestamente inammissibili; che premesso in via preliminare che le censure peccano di specificità in relazione ai continui richiami contenuti all'avviso di accertamento, non trascritto in ricorso neppure nel suo contenuto essenziale (con conseguente preclusione di qualsivoglia valutazione in merito da parte del Collegio), va comunque evidenziato che è consolidato il principio per cui nell'accertamento tributario standardizzato mediante Ric. 2021 n. 26823 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- l'applicazione dei parametri o degli studi di settore assume rilievo centrale l'obbligatorietà del contradditorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente; l'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa: in tal caso, però, egli assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 15.7.2020, n. 14981, Rv. 658205-01); che, a ben vedere, a tali principi si è attenuta, invero, la C.T.R.: la sentenza impugnata dà analiticamente conto (cfr. ultima p. della motivazione, primo, secondo e terzo cpv.), infatti, delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere assolto, da parte del contribuente e nei termini innanzi esposti, l'onere della prova sullo stesso gravante e, conseguente illegittima la ripresa operata nei confronti dello stesso; che entrambi i motivi si risolvono, dunque, in una lettura, diversa ed alternativa, del materiale istruttorio in atti, attività Ric. 2021 n. 26823 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -4- 7/L preclusa a questa Corte: ed infatti, in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intimato e non avendo svolto attività difensiva; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115"; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissib