CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20906/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Acerra (Na) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1807/22 della Corte di appello di Brescia del 05/07/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 337 cod. pen., revocando i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna concessigli dalla pronuncia riformata nonché quello della sospensione condizionale concesso con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova del 20 aprile 2021, divenuta irrevocabile il 6 maggio 2021. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce in primo luogo vizio di motivazione in ordine alla ribadita affermazione della responsabilità penale. La Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze difensive formulate con l'atto d'impugnazione, volte a mettere in evidenza le diverse e non sovrapponibili condotte ascritte agli imputati, riportando il verbale di arresto esclusivamente quella violenta del coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza descrivere alcuna azione del ricorrente suscettibile di essere sussunta nel fuoco dell'art. 337 cod. pen. Con un secondo motivo deduce, inoltre, che dall'esame della motivazione non è dato desumere quale sia stata l'ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena presa in considerazione dai giudici di appello. Sembra, infatti, verosimile che la Corte territoriale abbia operato una revoca ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., ritenendo che il primo giudice avesse concesso il beneficio pur in presenza di cause ostative. In tal modo, tuttavia - sostiene il ricorrente - la Corte ha mancato di considerare che la condanna del G.u.p. genovese aveva ad oggetto un reato commesso allorquando egli era infraventunenne, così da potere all'epoca fruire del beneficio nei più ampi limiti consentiti dall'art. 163, terzo comma, cod. pen. Da tanto consegue l'impossibilità di ritenere, come invece opinato dalla Corte di merito, che il Tribunale di Brescia in primo grado, nel concedere per la seconda volta il beneficio, abbia violato l'art. 164, quarto comma, cod. pen. La disposizione de qua consente, infatti, l'ulteriore concessione della sospensione condizionale nel caso in cui la somma delle pene irrogate con le due condanne non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., nella fattispecie da individuarsi nella misura di due anni e sei mesi di pena detentiva. Detta revoca sta, inoltre, alla base di quella ulteriormente disposta dalla Corte d'appello, riguardante la ricordata decisione del G.u.p. di Genova: è evidente, infatti, come quest'ultima sia stata disposta ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen. in adesione alle conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale distrettuale. Una volta, perciò, constatata l'illegittimità della revoca del beneficio concesso dal Tribunale di Brescia, è agevole avvedersi dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 168, primo comma, cod. pen. che, per costante interpretazione giurisprudenziale, postula che, nei termini stabiliti, venga riportata una condanna a pena non sospesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato nei termini e nei limiti indicati in motivazione. 2. Il primo motivo di censura risulta intrinsecamente improponibile poiché declinato in punto di stretto merito e fatto, dovendo, pertanto, essere disatteso. Benché, infatti, evochi un generico vizio della motivazione, il contenuto reale della doglianza attiene ad una presunta carenza di prove a carico del ricorrente, il quale chiede in definitiva alla Corte di cassazione di procedere ad una revisione della portata e dell'incidenza dell'apparato probatorio, operazione all'evidenza esulante dai circoscritti limiti del sindacato di legittimità. Non altrimenti, infatti, deve intendersi l'accento posto sulla diversità della condotta da lui serbata rispetto a quella riferibile al coimputato non appellante [OSCURATO:PERSONA] se non nella prospettiva di un rinnovato, quanto non consentito nel presente grado di giudizio, apprezzamento di quella a lui personalmente ascritta. 3. Appare, invece, fondato il secondo motivo di censura circa la motivazione sulla base della quale la Corte di appello ha proceduto alla revoca sia della sospensione condizionale riconosciuta in primo grado dal Tribunale di Brescia sia dello stesso beneficio concessogli dalla pronunzia del G.u.p. di Genova in data 20 aprile 2021. La disamina della motivazione sul punto (pag. 5 sent.) consente effettivamente di rilevare come la Corte territoriale abbia disposto la doppia revoca senza esplicitarne le ragioni, in maniera, perciò, apodittica e priva del supporto di qualsivoglia argomentazione, violando così il disposto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., specie alla luce delle specifiche allegazioni difensive circa l'astratta reiterabilità del beneficio da parte del giudice di primo grado in relazione ai limiti edittali di pena (quelli previsti dall'art. 163, terzo comma, cod. pen.) in base ai quali gli era stato riconosciuto già una prima volta dal G.u.p. di Genova. La carenza assoluta di motivazione impone, pertanto, l'annullamento della pronunzia, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto; rig