CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 21475/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania)il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/05/2023 del Tribunale di Gorizia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, che ha chiesto il rigettodel ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Gorizia ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reatoprevisto dall’art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, perché il fattonon sussiste.Il Tribunale ha rilevato che non sussisteva il necessario elemento dellarecidiva nel biennio, atteso che l’imputato era già stato sanzionato in viaamministrativa per guida senza patente in data 27/03/2021, ma che la relativasanzione in misura ridotta era stata versata il 31/03/2021; conseguendone che,ai sensi dell’art.8-bis, comma 5, l. 24 novembre 1981, n.689, non poteva ritenersioperante l’effetto della reiterazione.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Procuratore Generaledella Repubblica presso la Corte di appello di Trieste articolando un unico motivodi impugnazione, con il quale ha dedotto la sussistenza della recidiva nel biennioe la conseguente integrazione del reato contestato.Ha argomentato che la recidiva nel biennio prevista dalla disposizioneincriminatrice non poteva essere identificata con la reiterazione di violazioniamministrative e ciò anche in riferimento al disposto dell’art.5 del d.lgs. n.8 del2016 che definisce come “recidiva” la reiterazione dell’illecito depenalizzato;esponendo come la diversa area di operatività delle disposizioni si desumesse daldifferente arco temporale considerato (pari a cinque anni ai sensi dell’art.8-bisdella l. n.689 del 1981); ha quindi argomentato che l’accertamento dellaprecedente violazione doveva considerarsi definitivo, con conseguente sussistenzadella recidiva prevista dalla disposizione contestata.3. Con ordinanza emessa il 25/02/2026, la Corte di appello di Trieste harilevato che, essendo la sentenza impugnata stata emessa in sedepredibattimentale, l’appello del Procuratore Generale doveva essere qualificatocome ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoriascritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.La difesa dell’imputato ha depositato memoria, nella quale ha concluso peril rigetto dell’impugnazione.5. La valutazione della Corte territoriale, in ordine alla qualificazione dellasentenza impugnata sotto la specie di quella prevista dall’art.469 cod.proc.pen., èerrata.A tale proposito, le Sezioni Unite di questa Corte – componendo unapregressa e contrastante lettura della disposizione – hanno ritenuto che rientrinell’alveo della sentenza prevista dall’art.469 cod.proc.pen. solo quella emessa nelcorso degli atti preliminari al dibattimento, previa fissazione di udienza cameralepartecipata e non quella emessa successivamente all’accertamento della regolarecostituzione delle parti in sede di udienza dibattimentale (Sez. U, Ordinanza n.3512 del 28/10/2021, dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473 – 01).6. Nel caso di specie, dall’esame degli atti, risulta che la sentenza è stataemessa in sede dibattimentale – e non a seguito di udienza camerale fissata adhoc – e dopo la verifica della regolare costituzione delle parti.La sentenza stessa, quindi, non rientra nel modello previsto dall’art.469cod.proc.pen., con la conseguenza che non si applica il regime di inappellabilitàprevisto da tale disposizione.7. Per l’effetto, qualificata come appello l’impugnazione proposta dalProcuratore Generale, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello diTrieste per l’ulteriore corso. P.Q.MQualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti allaCorte di appello di Trieste.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]