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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 07253/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 22349-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 180 SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 349/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2016 R.G.N. 494/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che con sentenza del 21 aprile 2016, la Corte d'Appello di Catanzaro, confermava la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'inclusione dell'importo corrispondente alla voce retributiva "retribuzione professionale docenti", percepita alle dipendenze del MIUR quale insegnante di scuola materna a tempo indeterminato, nel trattamento economico spettantele a seguito dell'ingresso per mobilità volontaria nei ruoli della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ma altrettanto infondato l'appello proposto dovendo ritenersi insussistente, alla stregua dell'art. 30, d.lgs. n. 165/2001, il diritto al mantenimento del quantum della retribuzione goduta dal dipendente prima del passaggio, subordinato, viceversa, alla compatibilità con il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva vigente presso l'amministrazione di destinazione, compatibilità nella specie non ravvisabile; - che per la cassazione della decisione ricorre la Elia, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non essendo oggetto della domanda la pretesa al mantenimento della rivendicata voce stipendiale bensì quella alla conservazione, nel rispetto del principio dell'irriducibilità della retribuzione, dell'importo a tale titolo in precedenza percepito; che, con il secondo motivo, denunciando genericamente la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale potendo desumersi dal disposto dell'art. 2, comma 3, del citato decreto, laddove prevede che "i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbibili con e modalità e le misure previste da contratti collettivi", l'operatività del principio dell'irriducibilità della retribuzione; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. unico, comma 26,

I. n. 266/2005 interpretativo dell'art. 3, comma 57,

I. n. 537/1993 nonchè dei contratti collettivi del comparto scuola relativi ai quadrienni 2002/2005 e 206/2009, la ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver disatteso la previsione che impone di riconoscere ad personam gli importi relativi a voci retributive fisse e continuative percepite presso l'amministrazione di provenienza laddove questi, sommati, determinassero una eccedenza rispetto al trattamento economico spettante al dipendente presso l'amministrazione di destinazione; che, prendendo le mosse, in ragione della sua priorità logica, dall'esame del terzo motivo, è a dirsi come lo stesso sia meritevole di accoglimento, trovando attuazione il principio dell'irriducibilità della retribuzione nel riconoscimento ad personam dell'eventuale eccedenza rispetto al trattamento spettante al dipendente presso l'amministrazione di destinazione risultante dalla somma degli importi percepiti dal medesimo presso l'amministrazione di provenienza corrispondenti a voci, quali quella qui in questione, concernente "la retribuzione professionale docenti", che, alla stregua della disciplina di cui ai CCNL di comparto relativi all'amministrazione di provenienza, fossero erogati in maniera fissa e continuativa, ferma restando la riassorbibilità dell'erogazione così riconosciuta in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento (cfr., per tutte, Cass.31.10.2019, n. 28110); che, pertanto, tale terzo motivo va accolto, con conseguente assorbimento dei primi due e la sentenza impugnata cassataycon rinvio alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnatà-?e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19 gennaio 2022.

Il Presidente i J r Li£G IR; ex.U.A; [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22349-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 180 SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 349/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2016 R.G.N. 494/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che con sentenza del 21 aprile 2016, la Corte d'Appello di Catanzaro, confermava la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'inclusione dell'importo corrispondente alla voce retributiva "retribuzione professionale docenti", percepita alle dipendenze del MIUR quale insegnante di scuola materna a tempo indeterminato, nel trattamento economico spettantele a seguito dell'ingresso per mobilità volontaria nei ruoli della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ma altrettanto infondato l'appello proposto dovendo ritenersi insussistente, alla stregua dell'art. 30, d.lgs. n. 165/2001, il diritto al mantenimento del quantum della retribuzione goduta dal dipendente prima del passaggio, subordinato, viceversa, alla compatibilità con il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva vigente presso l'amministrazione di destinazione, compatibilità nella specie non ravvisabile; - che per la cassazione della decisione ricorre la Elia, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non essendo oggetto della domanda la pretesa al mantenimento della rivendicata voce stipendiale bensì quella alla conservazione, nel rispetto del principio dell'irriducibilità della retribuzione, dell'importo a tale titolo in precedenza percepito; che, con il secondo motivo, denunciando genericamente la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale potendo desumersi dal disposto dell'art. 2, comma 3, del citato decreto, laddove prevede che "i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbibili con e modalità e le misure previste da contratti collettivi", l'operatività del principio dell'irriducibilità della retribuzione; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. unico, comma 26, I. n. 266/2005 interpretativo dell'art. 3, comma 57, I. n. 537/1993 nonchè dei contratti collettivi del comparto scuola relativi ai quadrienni 2002/2005 e 206/2009, la ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver disatteso la previsione che impone di riconoscere ad personam gli importi relativi a voci retributive fisse e continuative percepite presso l'amministrazione di provenienza laddove questi, sommati, determinassero una eccedenza rispetto al trattamento economico spettante al dipendente presso l'amministrazione di destinazione; che, prendendo le mosse, in ragione della sua priorità logica, dall'esame del terzo motivo, è a dirsi come lo stesso sia meritevole di accoglimento, trovando attuazione il principio dell'irriducibilità della retribuzione nel riconoscimento ad personam dell'eventuale eccedenza rispetto al trattamento spettante al dipendente presso l'amministrazione di destinazione risultante dalla somma degli importi percepiti dal medesimo presso l'amministrazione di provenienza corrispondenti a voci, quali quella qui in questione, concernente "la retribuzione professionale docenti", che, alla stregua della disciplina di cui ai CCNL di comparto relativi all'amministrazione di provenienza, fossero erogati in maniera fissa e continuativa, ferma restando la riassorbibilità dell'erogazione così riconosciuta in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento (cfr., per tutte, Cass.31.10.2019, n. 28110); che, pertanto, tale terzo motivo va accolto, con conseguente assorbimento dei primi due e la sentenza impugnata cassataycon rinvio alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnatà-?e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19 gennaio 2022. Il Presidente i J r Li£G IR; ex.U.A; [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07253/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris