CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 agosto 1980
Cassazione n. 33967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1980 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ie. 14,14c. oU -1.4. Ca-v> • . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che riteneva [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada (capo A), perché trovandosi alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], in evidente stato di alterazione psicofisica, opponeva rifiuto all'invito delle Forze dell'ordine di sottoporsi ad accertamenti volti ad acclarare l'assunzione di sostanze stupefacenti; e del reato di cui all'art. 4 della L. n. 110/1975 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un coltello con lama lunga cm. 8 e di lunghezza complessiva pari a cm. 17 (capo B). 2. In data 25/04/2017, Carabinieri del nucleo radiomobile di Messina giungevano in località [OSCURATO:PERSONA] a seguito di segnalazione di un'autovettura, con targa francese, con una persona a bordo, ferma vicino al portone d'ingresso di un complesso abitativo. Non appena gli operanti giungevano sul posto, l'uomo, resosi conto della loro presenza, cercava di allontanarsi; i militari, tuttavia, riuscivano a bloccare il mezzo e ad identificare il conducente nell'odierno imputato. Durante la fase di identificazione, gli operanti appuravano che il Guerrera manifestava segni tali da fare insorgere il ragionevole dubbio che avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. Lo invitavano, pertanto, a sottoporsi ad un accertamento sanitario volto a verificare la presenza di dette sostanze nei liquidi biologici, ma l'uomo opponeva un categorico rifiuto, pur ammettendo di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Ritenendo che potesse detenere qualcosa di illegale, i militari procedevano a perquisizione personale e veicolare, all'esito della quale rinvenivano, all'interno di un borsone posto nel cofano posteriore, l'anzidetto coltello, nonché un involucro di carta stagnola contenente presumibilmente sostanza narcotica di tipo cocaina nel posacenere. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, per il tramite del difensore che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge ed omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. a ciò non ostando né la continuazione tra i reati contestati, né le peculiarità del caso di specie (incensuratezza, modalità non offensive). 4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Deve preliminarmente ricordarsi che, in tema di compatibilità tra la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la continuazione, in ragione del contrasto giurisprudenziale sul punto, si sono espresse di recente le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 18891 del 27/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283064 - 01) che hanno stabilito il principio di diritto a mente del quale "La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti". L'esclusione di profili di incompatibilità strutturale tra il reato continuato e la particolare tenuità del fatto comporta, dunque, la necessità di valutare caso per caso le condizioni e i presupposti di compatibilità di tale interrelazione, sulla base di una complessiva analisi della vicenda in concreto sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il giudice, in altri termini, deve accertare se, in concreto, la ricorrenza di una pluralità di condotte illecite frutto della medesima risoluzione criminosa presenti, o meno, i caratteri della particolare tenuità alla luce dei criteri direttivi stabiliti dalla disposizione di cui all'art. 131-bis cit. Un eventuale diniego di applicazione della causa di non punibilità si giustifica, infatti, solo all'esito di una valutazione discrezionale complessivamente incentrata sia sulle "modalità della condotta" - a loro volta comprensive dell'elemento soggettivo del reato - sia sulla "esiguità del danno o del pericolo". Si tratta di una valutazione che il giudice è tenuto a svolgere, in relazione ad entrambi i profili ora considerati, assumendo quali parametri di riferimento i criteri direttivi previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen., in quanto espressamente richiamati dalla disposizione di cui all'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. Non ricorrono, dunque, i presupposti della causa di esclusione della punibilità nell'ipotesi in cui i reati in concorso materiale, pur unificati dal vincolo della continuazione, siano in concreto caratterizzati da peculiari note modali, ritenute idonee a disvelare una particolare attitudine del soggetto a violare in forma seriale la legge penale secondo i paradigmi delineati nel comma 3 dell'art. 131-bis cod. pen. Ne deriva che vada esclusa la possibilità, pur in astratto configurabile, che la rilevata assenza di profili di incompatibilità strutturale comporti, in concreto, l'assoluta e incondizionata applicabilità della disciplina dell'art. 131-bis cod. pen. al reato continuato. Tale diversa ipotesi ricostruttiva, infatti, si porrebbe in contrasto con la ratio ispiratrice e il perimetro letterale della richiamata disposizione normativa, poiché l'istituto della continuazione non può prescindere dal necessario raccordo con il complesso quadro degli elementi che compongono la dimensione strutturale e funzionale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La disciplina del reato continuato, quale unificazione normativa di condotte naturalisticamente plurime, deve pertanto inserirsi all'interno di un micro-sistema governato dai principi di proporzione e finalismo rieducativo in relazione alla valutazione discrezionale di un "bisogno reale" di pena, dove essenzialmente rileva, come sottolineato dalla sentenza Tushaj (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016), "la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza" e l'esiguità del disvalore penale costituisce il "frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza". 3. Deve, altresì, essere ricordato che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in sede di legittimità ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni della decisione. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale - ricostruita l'intera vicenda e, in particolare, evidenziato che l'imputato non aveva fornito alcuna valida giustificazione del possesso del coltello - escluso l'applicazione della causa di non punibilità disciplinata dall'art 131-bis cod. pen. «atteso che non può attribuirsi al fatto quel minimo disvalore penale cui la legge ancora il giudizio di particolare tenuità e ciò in considerazione della circostanza che l'imputato avrebbe potuto rappresentare un serio pericolo per la pubblica incolumità». 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese