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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 39474/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21769/2023 - Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello (assenza di prova diretta) e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); il ricorso, dunque, deve essere considerato non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21769/2023 - Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello (assenza di prova diretta) e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); il ricorso, dunque, deve essere considerato non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 39474/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris