CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 21949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17698-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e Oggetto R.G.N. 17698/2018 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1791/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/12/2017 R.G.N. 1640/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- con sentenza in data 13.12.2017, la Corte di Appello di Milano ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri 5 lavoratori sopraindicati avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo negli aumenti dei minimi retributivi disposti dal CCNL industria alimentare del 2013, condannando la società alla corresponsione delle differenze retributive dovute ai ricorrenti; in particolare, la Corte ha ritenuto che, dall'esame delle evidenze processuali, doveva escludersi la volontà della Società appellante di optare per l'assorbimento nel superminimo dell'aumento contrattuale unico disposto dai CCNL succedutisi nel tempo; 2.- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a cinque motivi, al quale hanno resistito gli intimati con controricorso contenente ricorso incidentale, cui ha replicato la ricorrente con controricorso; 3.- Il collegio ha riservato la mot ivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4.- con il primo motivo di ricorso principale si deduce omesso esame e la violazione dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., con riguardo alla ritenuta erroneità della previsione di un unico aumento in quattro tranches anziché di quattro aumenti; 5.- con il secondo motivo si deduce omesso esame e conseguente violazione dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ. riguardante la collocazione del superminimo in busta paga e violazione e/o falsa applicazione dell’art.1362 c.c. in relazione agli artt. 50 e 51 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] circa il comportamento tenuto dalle parti dopo l'assorbimento; 6.- con il terzo motivo si deduce la violazione ex art. 360 co.1 n. 3 del CCNL dell’art 1236 c.c. e dell’art 2729 c.c. anche nell'ipotesi in cui l'articolo 51 CCNL prevedesse un unico aumento suddiviso in quanto quattro tranches; violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c. omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art 360, 1 comma n. 5 c.p.c. ; 7.- con il quarto motivo denuncia di nuovo la violazione ex art. 360 co.1 n. 3 del CCNL anche nell'ipotesi in cui l'articolo 51 prevedesse un unico aumento suddiviso in quanto quattro tranches; 8.- con il quinto motivo si allega la violazione o falsa applicazione ex art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 41 Cost. 9.- Con il ricorso incidentale i ricorrenti hanno lamentato che sebbene essi siano risultati vittoriosi quanto al dispositivo della sentenza di secondo grado, non così quanto alla motivazione che, pur rigettando l'impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA], ha decretato la assorbibilità per il futuro del superminimo, negando così la sussistenza di un patto individuale di segno contrario fra le odierne controparti, ancorché accertato dal tribunale. Pertanto i ricorrenti hanno proposto impugnazione in via incidentale deducendo, ai sensi dell’art.360 c.p.c. n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c. in relazione alla natura del superminimo; la violazione dell'art. 360, comma 1 n. 4 per motivazione apparente, la violazione dell'art.360, comma 1 n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo relativo al comportamento tenuto dalle parti dopo la pattuizione del superminimo. 10.- P reliminarmente si rileva che questa Corte si è già pronunciata più volte sulla stessa vicenda contrattuale (dell’assorbimento del superminimo) promossa da altri lavoratori dipendenti della società [OSCURATO:PERSONA], con le sentenze nn. 15967/2020, 9822/2021, 10164/2021 con le quali sono stati respinti o dichiarati inammissibili i motivi di ricors o proposti dalla attuale ricorrente. Poiché non emergono validi motivi per discostarsi da tale consolidato e motivato indirizzo, a quelle ragioni è opportuno riportarsi anche per la attuale decisione, nei termini di seguito formulati. 11.- Anzi tutto giova precisare che si applica al caso di specie la disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, (cfr., fra le tante, Cass. n. 2922 del 12/11/2019). Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ne consegue che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017). Consegue alle suesposte considerazioni che il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili 12.- Per quanto concerne gli altri motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico - sistematico, va rilevato che gli stessi, oltre ad essere formulati in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio - determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008) - nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta volontà della società di non reputare assorbibile il superminimo; 13.- in particolare, la Corte di merito, dopo aver premesso che il superminimo è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento, ha ritenuto che la circostanza che nel contratto di assunzione o, comunque, con successiva lettera della società, sia stata espressamente prevista una somma a titolo di superminimo e che la stessa sia stata poi aumentata, sempre riportandola nella busta paga sotto la voce superminimo, ha ritenuto che fosse indicativa della volontà della [OSCURATO:SOCIETA] di non avvalersi dell'assorbimento, senza che il non essersene avvalsa in occasione del precedente rinnovo contrattuale con riferimento al rapporto di lavoro degli intimati avesse determinato la formazione di un uso aziendale; la Corte ha poi aggiunto che la società, con il CCNL dell'ottobre 2012, avesse previsto un aumento retributivo unico ma liquidato in tranches a scadenze diverse: conseguentemente, il fatto che la liquidazione della prima tranche non sia stata oggetto di alcun assorbimento è indicativo della volontà concludente della società che l'aumento della retribuzione base non debba comportare alcuna diminuzione del superminimo anche in ordine al pagamento delle tranches successive; 14.- il Collegio ha, quindi, ritenuto che, essendo l'aumento retributivo unico anche se pagato in diverse tranches, come ammesso dalla stessa società, il fatto di aver corrisposto integralmente la prima tranche, senza ridurre il superminimo, abbia comportato una rinuncia da parte della ricorrente; tale ricostruzione motivazionale non può essere censurata in sede di legittimità atteso che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (sul punto fra le più recenti, Cass. 27 luglio 2020, n. 15967), la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, CaSS. n. 11254 del 10/05/2018); la Corte, basandosi sulla ricostruzione della volontà delle parti in base ai mentovati indici rivelatori, ha escluso l'intenzione della società di procedere all'assorbimento; d'altro canto, la sentenza impugnata non si pone nemmeno in contrasto con la presunzione, relativa, connessa all'assorbimento, nel senso che il superminimo si ritiene di solito assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero per il conseguimento di un inquadramento superiore, sicchè in tali evenienze ben può il giudice di merito ritenere superata detta presunzione in base alle acquisite risultanze istruttorie (fra le altre, Cass. 17/10/2018, n. 26017); ha osservato, al riguardo, Cass. 12/10/2004, n. 21555, che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod. civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, ferma la necessità che le censure precisino gli errori addebitati al giudice di merito, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una interpretazione o di una conclusione diversa da quella genericamente censurata; 15.- nel caso di specie, a fronte, peraltro di una doppia pronuncia conforme, ci si confronta con una motivazione congrua, non illogica, cui la parte ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione, che vorrebbe compensabile la migliore retribuzione (rispetto al minimo contrattuale), concessa a tutti i dipendenti fin dall'inizio del rapporto, con futuri aumenti contrattuali. 16.- Per contro i motivi di ricorso prospettati dalla società ricorrente, come reso chiaro dallo stesso esordio, con cui lamenta che la Corte milanese avrebbe omesso di considerare alcuni elementi di fatto introdotti nel giudizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ed, altresì, erroneamente valutato ulteriori elementi di fatto e di diritto sottoposti al suo vaglio dalla società, tendono inammissibilmente ad una rivalutazione dell'accertamento in fatto operato dai giudici di merito; i motivi prospettati, anche laddove solo formalmente denunciano violazioni di legge o di contratto collettivo, sono inammissibili perché trascurano gli enunciati posti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, invocando una rivalutazione dell'indagine di fatto preclusa in sede di legittimità e pretendendo una diversa interpretazione negoziale, confidando sulla mera contrapposizione di un risultato esegetico diverso rispetto a quello cui è giunta la Corte territoriale, prospettando dati asseritamente più significativi o regole di giustificazione prospettate come più congrue ( cfr. Cass. n. 18375/2006, conf. Cass. n12360 del 2014). 17. Pertanto, alla stregua delle premesse il ricorso de quo va respinto. 18. Il ricorso incidentale con cui si impugna la sentenza in oggetto in relazione alla sua motivazione risulta inammissibile per carenza di interesse essendo le parti controricorrenti risultate completamente vittoriose; sicchè non c’è attuale interesse ad agire, giusto l’orientamento prevalente di questa Corte(Sez. L, Sentenza n. 7057 del 24/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 658 del 16/01/2015). 19.- Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente, temperato per reciproca soccombenza in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso incidentale dalla compensazione nella misura della metà; segue altresì il r addoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M . La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale . Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione della metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, per il resto disponendo la compensazione ex art 92, 2 comma c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti pro