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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45692/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia respingeva il reclamo avverso provvedimento in data 7 maggio 2020 di trattenimento di una missiva inviata al detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41 -bis Ord. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando violazioni di legge, in forza di rilievi secondo cui la decisione impugnata si è fondata su congetture che non possono assolvere l'onere di motivazione richiesto a giustificazione della limitazione di un fondamentale diritto.

3. La motivazione del provvedimento impugnato, tenendo correttamente presente i principi giurisprudenziali che richiama, ha adeguatamente spiegato come fosse stato assolto l'onere di motivazione richiesto nella particolare materia, non solo richiamandosi a tal riguardo le precedenti analoghe missive dello stesso mittente, ma anche considerandosi l'intero contenuto della nuova missiva, che si riferiva in modo criptico a persone non meglio identificate o identificabili, riportava giudizi sulle stesse persone e dispensava suggerimenti su comportamenti da seguire, così da emergere l'ambiguità della comunicazione e dunque i presupposti dell'esercizio dei prevalenti poteri preventivi in materia.

Del resto, il Tribunale di sorveglianza ha altresì rilevato che i requisiti richiesti per l'esistenza della motivazione dell'originario provvedimento, sotto il profilo della completezza e logicità, neppure erano stati smentiti sulla base di specifiche deduzione in senso contrario in sede di proposizione del reclamo.

Le doglianze mosse nel ricorso risultano tutte inammissibili, poiché senza confrontarsi con le spiegazioni intervenute, sotto entrambi i profili di cui sopra, pervengono in queste sede a introdurre semplici apprezzamenti circa gli elementi considerati, finendo solo per opporsi alle ragionevoli valutazioni di merito.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore erto [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia respingeva il reclamo avverso provvedimento in data 7 maggio 2020 di trattenimento di una missiva inviata al detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41 -bis Ord. pen. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando violazioni di legge, in forza di rilievi secondo cui la decisione impugnata si è fondata su congetture che non possono assolvere l'onere di motivazione richiesto a giustificazione della limitazione di un fondamentale diritto. 3. La motivazione del provvedimento impugnato, tenendo correttamente presente i principi giurisprudenziali che richiama, ha adeguatamente spiegato come fosse stato assolto l'onere di motivazione richiesto nella particolare materia, non solo richiamandosi a tal riguardo le precedenti analoghe missive dello stesso mittente, ma anche considerandosi l'intero contenuto della nuova missiva, che si riferiva in modo criptico a persone non meglio identificate o identificabili, riportava giudizi sulle stesse persone e dispensava suggerimenti su comportamenti da seguire, così da emergere l'ambiguità della comunicazione e dunque i presupposti dell'esercizio dei prevalenti poteri preventivi in materia. Del resto, il Tribunale di sorveglianza ha altresì rilevato che i requisiti richiesti per l'esistenza della motivazione dell'originario provvedimento, sotto il profilo della completezza e logicità, neppure erano stati smentiti sulla base di specifiche deduzione in senso contrario in sede di proposizione del reclamo. Le doglianze mosse nel ricorso risultano tutte inammissibili, poiché senza confrontarsi con le spiegazioni intervenute, sotto entrambi i profili di cui sopra, pervengono in queste sede a introdurre semplici apprezzamenti circa gli elementi considerati, finendo solo per opporsi alle ragionevoli valutazioni di merito. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore erto [OSCURATO:PERSONA]
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