CassazionedecretoSezione 4Decisione del 16 luglio 2021
Cassazione n. 21893/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale per il riesame di Genova ha respinto l'appello proposto contro il provvedimento del 16 novembre 2021 col quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria avanzata - per decorrenza dei termini previsti dall'art. 303 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. - dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a quelle misure cautelari a far data dal 6 febbraio 2021 per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame lamentando, con un unico articolato motivo, violazione degli artt. 303 e 308 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente il termine previsto dagli artt. 303 comma 1 lett. a) n. 1 e 308 cod. proc. pen. sarebbe inutilmente decorso senza emissione del provvedimento che dispone il giudizio. Non potrebbe infatti ritenersi utile a tal fine un decreto di citazione di fronte al Tribunale in composizione monocratica per l'udienza del 10 novembre 2021 sottoscritto dal pubblico ministero in data 16 luglio 2021. Osserva il ricorrente che quel provvedimento, oltre a non essere mai stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA], non è stato sottoscritto dall'ausiliario del pubblico ministero ai sensi dell'art. 552 comma 1 lett. h) cod. proc. pen. e non è mai stato depositato. Il ricorrente si duole che, nel respingere l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, il Tribunale per il riesame si sia limitato a constatare - come, in precedenza, aveva fatto il G.i.p. - che il decreto era stato emesso e sottoscritto dal pubblico ministero. Rileva che l'ordinanza impugnata non ha chiarito perché un atto mai depositato possa avere efficacia ai fini della nuova decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare e sottolinea che, pur sottoscritto dal pubblico ministero, il decreto di citazione a giudizio cui si vorrebbe far produrre tale effetto non è stato sottoscritto dall'ausiliario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato nei termini di seguito illustrati.2. Per meglio comprendere la questione di diritto sottoposta all'esame di questa Corte di legittimità occorre ripercorrere brevemente la vicenda cautelare quale emerge dagli atti. Con ordinanza in data 11 settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova dispose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 commesso nell'ottobre-novembre 2019. L'ordinanza fu eseguita il 17 novembre 2020. Il 2 dicembre 2020 la misura custodiale fu sostituita con quella degli arresti domiciliari. Il 6 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] fu posto in libertà e sottoposto a misure cautelari non privative della libertà personale (obbligo di dimora in Genova con prescrizione di permanenza in casa dalle ore 19:00 alle ore 7:00 e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). L'imputazione provvisoria fu modificata nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari col quale il pubblico ministero qualificò il fatto ascritto all'odierno ricorrente come violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. L'azione penale fu esercitata però con richiesta di rinvio a giudizio. Il 17 maggio 2021 si tenne l'udienza preliminare nel corso della quale il difensore eccepì la mancata traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in lingua nota all'imputato (che, pacificamente, non parla e non comprende la lingua italiana). L'eccezione fu accolta e gli atti furono restituiti al pubblico ministero. Alla successiva udienza preliminare, tenutasi il 5 luglio 2021, il G.u.p, dispose la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 33 sexies cod. proc. pen. In data 8 novembre 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiese che fosse dichiarata l'inefficacia della misura essendo decorso il termine previsto dagli artt. 303 comma 1 lett. a) n. 1 e 308 cod. proc. pen. senza che fosse stato emesso il decreto che dispone il giudizio. Segnalò a tal fine che, non avendo avuto più notizia dello stato del procedimento, si era recato presso gli uffici della procura ed aveva constatato: che un decreto di citazione diretta a giudizio recante la data del 16 luglio 2021 era stato sottoscritto dal pubblico ministero, ma non dal suo ausiliario; che quel decreto indicava quale data di celebrazione dell'udienza quella del 10 novembre 2021, ma non risultava essere mai stato depositato, né essere stato inviato per la notifica; che era quindi inidoneo a far decorrere il nuovo termine di fase previsto dall'art. 303 comma 1, lett. b) n. 1 cod. proc. pen. L'istanza fu respinta dal G.i.p. il quale rilevò che il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero il 16 luglio 2021, benché privo di attestazione di deposito, era stato seguito, a stretto giro, dalla lista prove del pubblico ministero, datata 26 luglio 2021, depositata presso il Tribunale il 27 luglio (come documentato dal timbro di deposito), sicché il decreto di citazione a giudizio, a prescindere dalla «irregolarità formale» costituita dalla mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario, aveva data certa anteriore al 27 luglio 2021. Il Tribunale per il riesame, investito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del G.i.p. sottolineando che, nel caso di specie, non vi sarebbe «necessità di attingere induttivamente alla lista testi depositata presso il tribunale», perché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mancanza della firma dell'ausiliario integra una mera irregolarità formale e, poiché nella firma dell'ausiliario si concretizza il deposito dell'atto, anch'esso ne «segue le sorti», con la conseguenza che il decreto di citazione a giudizio deve considerarsi emesso ad ogni effetto - ed anche ai fini di cui all'art. 303 cod. proc. pen. - con la firma del magistrato, che integra, «essa sì, un requisito imprescindibile ai fini della stessa esistenza dell'atto sul piano giuridico fattuale». 3. Le questioni di diritto poste all'attenzione di questa Corte di legittimità possono essere così sintetizzate. Si chiede di valutare: - in primo luogo, se, quando gli effetti giuridici che conseguono ad un atto dipendono dalla data della sua emissione, quegli effetti possono essere collegati alla mera sottoscrizione dell'atto da parte del magistrato che lo ha emesso oppure, al fine di attestare la data di emissione, siano necessari anche la sottoscrizione da parte dell'ausiliario o il deposito dell'atto in cancelleria; - in secondo luogo, se sia possibile desumere la data di emissione di un atto e, conseguentemente, la sua tempestività agli effetti sopra indicati, da altri atti di rilevanza esterna. 4. Appare opportuno ricordare preliminarmente che gli effetti giuridici di un atto possono collegarsi al momento in cui il soggetto attivo lo emette o al momento in cui quell'atto viene comunicato al soggetto passivo. Ciò «dipende dal ruolo che la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato è destinato a svolgere» (così, testualmente, Sezioni Unite n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti, Rv. 211904, pag. 6 della motivazione). La conoscenza dell'atto è necessaria se esso può spiegare i propri effetti solo col concorso di una qualche partecipazione del soggetto passivo; non lo è, invece, se l'atto ha carattere autoritativo. In questo caso, infatti, la notifica all'interessato, anche se richiesta, lo è solo ai fini dell'esecuzione o procedibilità, ma non condiziona l'efficacia o l'esistenza dell'atto che è immediatamente produttivo di effetti (pag. 6 della sentenza in esame). Muovendo da queste premesse concettuali la giurisprudenza di legittimità - chiamata ad esaminare l'efficacia degli atti che, ai sensi dell'art. 160 cod. peri. interrompono il corso della prescrizione - ha sostenuto che tali provvedimenti si collocano nella categoria degli atti autoritativi immediatamente esecutivi i quali sono formati, compiuti e producono effetti indipendentemente, e ancor prima, che l'interessato ne abbia conoscenza. Le pronunce in tal senso, anche successive alla citata sentenza Sez. U. n. 13390/1998, sono assai numerose, sicché, in questa sede pare sufficiente richiamarle (tra le tante: Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, Bruni, Rv. 279405; Sez. 1, n. 2113 del 22/11/2007, dep. 2008, Russo, Rv. 238478; Sez. 4, Sentenza n. 13320 del 27/11/2002, Marrone, Rv. 226427). La ragione sistematica che sostiene tale consolidato insegnamento deve trovare applicazione anche con riferimento agli atti che, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., determinano il passaggio da una fase all'altra dei termini di durata massima della custodia cautelare. Ne consegue che i termini previsti dall'art. 303 comma 1 lett. tr) cod. proc. pen. iniziano a decorrere dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio e non dalla sua notifica (Sez. 6, n. 9378 del 07/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252287; Sez. 2, n. 9220 del 15/02/2017 Cc., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269100). 5. Ciò premesso, per risolvere le questioni di diritto oggetto del presente procedimento è necessario prendere le mosse da alcune importanti considerazioni contenute nella sentenza Sez. U. n. 13390/1998 già citata. Questa sentenza sottolinea che l'art. 160 cod. pen. considera alcuni atti «compiutamente espressivi della vis ac potestas punitiva» a prescindere dalla vicenda processuale nella quale essi sono chiamati ad operare, e sostiene che, nel valutarne l'efficacia, «non è possibile dare rilievo alcuno al ruolo di parte che il codice di rito riferisce al pubblico ministero nell'ambito procedimentale». In altri termini, secondo la sentenza in esame, pur essendo emesso da una parte processuale, il decreto di citazione diretta a giudizio ha efficacia interruttiva del corso della prescrizione per espressa previsione di legge; non è consentito quindi, sol perché l'atto proviene dal pubblico ministero, considerarlo incerto nell'an o nel quando, e perciò efficace ai sensi dell'art. 160 cod. proc. pen. soltanto con la notifica. A sostegno di tale argomentazione, la sentenza in esame rileva che, nel disciplinare i requisiti del decreto di citazione a giudizio, l'art. 555 cod. proc. pen. (oggi art. 552 cod. proc. pen.) ha espressamente previsto al comma 1 della lettera h) che l'atto debba essere sottoscritto, oltre che dal pubblico ministero, anche dall'ausiliario che lo assiste e «la sottoscrizione dell'ausiliario è volta a certificare l'autenticità dell'atto anche avuto riguardo alla data» (pag. 8 della sentenza citata). Proseguendo lungo il solco così tracciato, la sentenza sostiene che «soltanto con la sottoscrizione da parte dell'ausiliario», il decreto di citazione diretta a giudizio «può dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette». Richiama in proposito due ordinanze della Corte costituzionale (n. 155 del 13/03/1997 e n. 184 del 08/05/1998) nelle quali, la manifesta inammissibilità (per difetto di rilevanza) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen. è stata dichiarata muovendo proprio dalla cAtatazione che, per individuare il momento in cui il decreto di citazione diretta a giudizio poteva «dirsi emesso e assumere le connotazioni di atto idoneo a determinare l'interruzione del corso della prescrizione», si doveva fare riferimento alla data della sottoscrizione dell'ausiliario e - nei casi sottoposti alla attenzione della Corte costituzionale - a quella data, la prescrizione del reato si era già verificata (cfr. l'ordinanza n. 155 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 2 della motivazione). Ai principi così autorevolmente affermati la giurisprudenza di legittimità si è costantemente attenuta. Ha sostenuto, infatti, che l'effetto interruttivo del corso della prescrizione non consegue alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, bensì alla sua emissione, ma ha anche precisato che la data dell'emissione coincide «con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste [...] in conformità, del resto, con quanto affermato dalla Corte costituzionale con le ordinanze nn. 115/1997 e 184/1998» (Sez. 6, Sentenza n. 4189 del 09/12/1999, dep. 2000, Bertelli, Rv. 215853). Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che l'ordinanza impugnata ingiustificatamente sottovaluta, considerando di «assoluto rilievo», ai fini della decisione, l'orientamento In base al quale la mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del pubblico ministero non determina la nullità dell'atto, ma costituisce una mera irregolarità, «sfornita di qualsivoglia sanzione». L'ordinanza impugnata richiama in proposito la sentenza Sez. 3, n. 45818 del 23/10/2012, Borzellino, Rv. 253874 e la considera espressione di un orientamento -«in qualche modo nuovo e diverso» rispetto a quello secondo cui, per determinare se il termine di prescrizione sia stato interrotto da un decreto di citazione diretta a giudizio, occorre avere riguardo alla data della sua emissione, coincidente con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste. Questo orientamento è invece consolidato, in ossequio alle indicazioni fornite dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13390/1998 e dalla Corte costituzionale con le ordinanze sopra richiamate, che il supremo Collegio qualifica come «ordinanze interpretative di inammissibilità» sottolineandone l'importanza anche ai fini di «esegesi correttive delle norme ordinarie» (pag. 8 della motivazione della sentenza citata). 6. Il Tribunale distrettúale sembra ritenere che vi sia contrasto tra il principio di diritto secondo il quale - ai fini previsti dall'art. 160 cod. pen., come a quelli previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. - la data di emissione del decreto di citazione a giudizio coincide col perfezionamento dell'atto e, quindi, con la sottoscrizione del decreto da parte del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste (in tal senso, Sez. 5 n. 25033 del 15/07/2020, Bruni, Rv. 279405; Sez. 1, n. 13554 del 26/02/2009, Mihaiu, Rv. 243137) e quello secondo cui la mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario non determina la nullità del decreto di citazione a giudizio (fra le tante, oltre alla citata sentenza Sez. 3, n. 45818 del 23/10/2012, Borzellino, Rv. 253874: Sez. 3, n. 18796 del 20/04/2006, Harrada, Rv. 234332; Sez. 3, n. 21575 del 11/03/2004, Cirillo, Rv. 228917; Sez. 5, n. 4388 del 07/02/2000, Pollio, Rv. 215838; Sez. 4, n. 2851 del 21/12/1999, dep. 2000, Vitiello, Rv. 215621). Tali principi, però, non sono affatto confliggenti. Invero, nell'affermare che l'art. 552 cod. proc. pen. non collega alcuna nullità alla mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario, la giurisprudenza ha chiarito che tale sottoscrizione non è funzionale a conferire esistenza giuridica all'atto, bensì ad attestarne: da un lato, la riferibilità al magistrato da cui esso proviene; dall'altro, la data di emissione. Ne consegue che la mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario, pur non essendo causa di nullità, assume rilevo ogniqualvolta dalla data di emissione del decreto derivino effetti giuridici, come avviene, appunto, nel caso previsto dall'art. 160 cod. pen. e in quello previsto dall'art. 303 cod. proc. pen. In estrema sintesi: poiché il magistrato non ha poteri certificativi, quando gli effetti giuridici conseguenti ad un atto giudiziario dipendono dalla data della sua emissione, l'atto non può considerarsi emesso nella data indicata dal magistrato che lo ha sottoscritto, ma dev'essere un ausiliario, dotato di tali poteri, ad attesta rla . 7. La sottoscrizione dell'ausiliario è oggi prevista, per il decreto di rinvio a giudizio, dalli artt. 429 comma 1 lett. g) cod. proc. pen. (al quale fa rinvio, per il giudizio immediato, l'art. 456 comma 1) e, per il decreto di citazione diretta a giudizio, dall'art. 552 comma 1 lett. h) cod. proc. pen. Come si è detto, dalla mancanza di tale sottoscrizione non consegue l'inesistenza dell'atto né la sua nullità. Tale mancanza, tuttavia, se la data dell'atto non può essere provata, può comportare l'inefficacia del decreto che dispone il giudizio ai fini di cui agli artt. 303 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. La possibilità di surrogare l'effetto fìdefacente della sottoscrizione del cancelliere con altri dati, però, non può essere ragionevolmente contestata. A questo principio, infatti, la giurisprudenza di legittimità si è sempre attenuta in casi analoghi. Ha ritenuto, ad esempio, che la verifica del rispetto da parte del pubblico ministero del termine per la convalida del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria possa essere operata, in mancanza di attestazione di deposito da parte dell'ausiliario, con riferimento ad altri dati formali idonei a provare il momento in cui la convalida è avvenuta (tra le tante: Sez. 3, n. 2691 del 06/12/2019, dep. 2020. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278282; Sez. 2, n. 28671 del 28/05/2008, Puggillo, Rv. 240655; Sez. 3, n. 37591 del 11/06/2009, Hu, Rv. 244894). Ha affermato, inoltre, che il provvedimento di convalida da parte del g.i.p. di un decreto urgente di intercettazione ambientale emesso dal pubblico ministero, datato e sottoscritto dallo stesso g.i.p., ma non sottoscritto per il deposito dal funzionario di cancelleria, non può ritenersi nullo o inesistente e la tempestività della sua emissione può essere accertata «tramite l'efficacia fidefacente dei registri di passaggio» (Sez. 2, Sentenza n. 41603 del 13/10/2005, D'Arpa, Rv. 232934; Sez. 2, n. 12244 del 14/02/2008, Sirchia, Rv. 239741). Principi analoghi sono stati affermati con riferimento all'emissione di un decreto di citazione a giudizio non sottoscritto dall'ausiliario. Si è osservato, infatti, che tale sottoscrizione ha lo scopo di certificare il momento di emissione del decreto e, tuttavia, la certezza della data può essere ottenuta «anche per equipollente» dal momento in cui l'atto esce dalla sfera dell'ufficio del pubblico ministero e raggiunge all'esterno il suo scopo per essere stato ritualmente e tempestivamente notificato all'imputato (Sez. 4, n. 33666 del 26/05/2004, Colucci, Rv. 229095; nello stesso senso, in motivazione, Sez. 3, n. 18796 del 20/04/2006, Harrada, Rv. 234332). Nel caso di specie, come emerge dagli atti, il decreto, sottoscritto dal PM ma non dall'ausiliario, non fu mai notificato all'imputato che avrebbe dovuto essere citato a giudizio per la data del 10 novembre 2021 e non lo fu. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, tuttavia, per attribuire data certa al decreto, ha valorizzato il deposito di una lista prove del pubblico ministero che reca il timbro di deposito del tribunale del 27 luglio 2021 e non avrebbe potuto essere depositata se il decreto di citazione non fosse stato emesso. Ne ha desunto - con motivazione non illogica e fondata su circostanze di fatto che il ricorrente non contesta - che il decreto di citazione a giudizio fu certamente emesso prima del 27 luglio 2021. A quella data il termine di cui all'art. 303 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. non era ancora scaduto. L'ordinanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di dimora in Genova e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, infatti, era stata eseguita il 6 febbraio 2021 e il termine di durata massima della misura, risultante dal combinato disposto degli artt. 303 comma 1 lett. a) e 308 cod. proc. pen., sarebbe scaduto il 6 agosto 2021. 8. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese