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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02111/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli resa in data 13/7/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 18/3/2021, aveva riconosciuto il Ramaglia colpevole del delitto di rapina impropria e resistenza a P.U., condannandolo alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto:2.1 la violazione dell'art. 628 cod.pen.

Il difensore, dopo aver effettuato diffusi richiami alla giurisprudenza di legittimità, evidenzia che la P.g. è intervenuta in [OSCURATO:PERSONA] su segnalazione della centrale operativa sicché deve escludersi che nella specie sussistesse un rapporto di immediatezza tra il furto dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e la fuga del prevenuto riconducibile al concetto di quasi flagranza.

In particolare, le modalità dell'intervento degli operanti non consentono di ravvisare l'unitarietà dell'azione giacché non vi è contestualità temporale tra la sottrazione dell'autovettura, non caduta sotto la diretta percezione della P.g., e l'uso della violenza da parte del ricorrente.

Inoltre, depone per l'impossibilità di ravvisare un'azione unitaria il fatto che il furto si sia verificato tra le 13,10 e le 13,30 in Chiaiano mentre il Ramaglia fu colto con altro soggetto non identificato all'interno del veicolo in Secondigliano alle ore 13,40.

Aggiunge il difensore che il furto dell'autovettura della Schiattarella non può ritenersi collegato alla successiva azione violenta, non sussistendo il fine di assicurarsi il possesso del bene dal momento che l'azione violenta è stata attuata allorché il complice del prevenuto si era già allontanato a bordo del veicolo sottratto; 2.2 la violazione dell'art. 62 bis cod.pen. per avere la Corte di merito negato le attenuanti generiche senza valutare i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e, in particolare, il corretto comportamento processuale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

La tesi difensiva intesa ad accreditare una discontinuità tra l'azione furtiva e la successiva fuga del prevenuto, realizzata con modalità che mettevano in pericolo l'incolumità degli operanti e di ignoti passanti, è stata disattesa dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici.

Invero, il primo giudice ( pag. 7) ha rimarcato che il Ramaglia è stato sorpreso dalla P.g. insieme ad un ignoto complice mentre si trovava all'interno dell'abitacolo del veicolo poco prima sottratto, attendibilmente impegnato a disattivare il localizzatore satellitare, e si è dato alla fuga, all'uopo utilizzando l'autovettura intestata alla moglie, lasciata a fianco della res furtiva con il motore acceso, al fine di garantirsi l'impunità e di consentire al complice di assicurarsi il possesso del bene. 1.1 La valutazione delle concordi sentenze di merito è coerente con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di rapina impropria il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Rv. 254171) poiché le stesse possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e ìn pregìudizìo di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualìtà dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Rv. 244821; n. 43764 del 04/10/2013, Rv. 257310; Sez. 7, Ord. n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617). 1.2 Nella specie, contrariamente a quanto assume la difesa, la situazione caduta sotto la percezione degli operanti integrava la flagranza del reato di furto, condizione che a norma dell'art. 382 cod.proc.pen. è ravvisabile nei confronti di chi è "sorpreso con cose o tracce dalle quale appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima".

L'assai modesto lasso temporale, non superiore a trenta minuti, intercorso tra il furto della [OSCURATO:PERSONA], l'intervento della P.g. e la fuga attuata con manovre pericolose descrive un contesto fattuale caratterizzato da unitarietà della sequenza delittuosa, pienamente rispondente al paradigma normativo.

2. Destituito di pregio s'appalesa anche il motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di merito reso una motivazione esaustiva sul punto, dando conto delle ragioni per cui la confessione resa, connotata da evidente strumentalità, non sia circostanza idonea a fondare il riconoscimento delle invocate circostanze a fronte dell'oggettiva gravità dei fatti, denotata dal tentativo d'investimento in danno di un ufficiale dì P.g., e della negativa personalità del prevenuto, gravato da plurimi precedenti, anche specifici.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli resa in data 13/7/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 18/3/2021, aveva riconosciuto il Ramaglia colpevole del delitto di rapina impropria e resistenza a P.U., condannandolo alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto:2.1 la violazione dell'art. 628 cod.pen. Il difensore, dopo aver effettuato diffusi richiami alla giurisprudenza di legittimità, evidenzia che la P.g. è intervenuta in [OSCURATO:PERSONA] su segnalazione della centrale operativa sicché deve escludersi che nella specie sussistesse un rapporto di immediatezza tra il furto dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e la fuga del prevenuto riconducibile al concetto di quasi flagranza. In particolare, le modalità dell'intervento degli operanti non consentono di ravvisare l'unitarietà dell'azione giacché non vi è contestualità temporale tra la sottrazione dell'autovettura, non caduta sotto la diretta percezione della P.g., e l'uso della violenza da parte del ricorrente. Inoltre, depone per l'impossibilità di ravvisare un'azione unitaria il fatto che il furto si sia verificato tra le 13,10 e le 13,30 in Chiaiano mentre il Ramaglia fu colto con altro soggetto non identificato all'interno del veicolo in Secondigliano alle ore 13,40. Aggiunge il difensore che il furto dell'autovettura della Schiattarella non può ritenersi collegato alla successiva azione violenta, non sussistendo il fine di assicurarsi il possesso del bene dal momento che l'azione violenta è stata attuata allorché il complice del prevenuto si era già allontanato a bordo del veicolo sottratto; 2.2 la violazione dell'art. 62 bis cod.pen. per avere la Corte di merito negato le attenuanti generiche senza valutare i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e, in particolare, il corretto comportamento processuale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La tesi difensiva intesa ad accreditare una discontinuità tra l'azione furtiva e la successiva fuga del prevenuto, realizzata con modalità che mettevano in pericolo l'incolumità degli operanti e di ignoti passanti, è stata disattesa dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici. Invero, il primo giudice ( pag. 7) ha rimarcato che il Ramaglia è stato sorpreso dalla P.g. insieme ad un ignoto complice mentre si trovava all'interno dell'abitacolo del veicolo poco prima sottratto, attendibilmente impegnato a disattivare il localizzatore satellitare, e si è dato alla fuga, all'uopo utilizzando l'autovettura intestata alla moglie, lasciata a fianco della res furtiva con il motore acceso, al fine di garantirsi l'impunità e di consentire al complice di assicurarsi il possesso del bene. 1.1 La valutazione delle concordi sentenze di merito è coerente con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di rapina impropria il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Rv. 254171) poiché le stesse possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e ìn pregìudizìo di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualìtà dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Rv. 244821; n. 43764 del 04/10/2013, Rv. 257310; Sez. 7, Ord. n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617). 1.2 Nella specie, contrariamente a quanto assume la difesa, la situazione caduta sotto la percezione degli operanti integrava la flagranza del reato di furto, condizione che a norma dell'art. 382 cod.proc.pen. è ravvisabile nei confronti di chi è "sorpreso con cose o tracce dalle quale appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima". L'assai modesto lasso temporale, non superiore a trenta minuti, intercorso tra il furto della [OSCURATO:PERSONA], l'intervento della P.g. e la fuga attuata con manovre pericolose descrive un contesto fattuale caratterizzato da unitarietà della sequenza delittuosa, pienamente rispondente al paradigma normativo. 2. Destituito di pregio s'appalesa anche il motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di merito reso una motivazione esaustiva sul punto, dando conto delle ragioni per cui la confessione resa, connotata da evidente strumentalità, non sia circostanza idonea a fondare il riconoscimento delle invocate circostanze a fronte dell'oggettiva gravità dei fatti, denotata dal tentativo d'investimento in danno di un ufficiale dì P.g., e della negativa personalità del prevenuto, gravato da plurimi precedenti, anche specifici. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in
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