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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 44908/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 64' La CORTEVAPPELLO di POTENZA, con sentenza in data 20/11/2020, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MATERA, in data 16/06/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo la rimessione in termini per proporre il ricorso.

La richiesta è inammissibile.

La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che "La decadenza dell'imputato dal termine per proporre appello non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto ascrivibile al difensore, atteso che all'imputato personalmente spetta la facoltà di impugnare, in via autonoma e concorrente rispetto al difensore.

Fattispecie nella quale il difensore aveva computato il periodo di sospensione feriale nel calcolo dei termini per impugnare la sentenza, avendo il tribunale fissato in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni" (Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021, Pinna, Rv. 281033), sicchè non rileva il presunto errore - derivante da ignoranza della legge processuale - in cui sarebbe incorso il patrocinatore, peraltro allegata senza alcun riferimento a specifiche circostanze.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 64' La CORTEVAPPELLO di POTENZA, con sentenza in data 20/11/2020, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MATERA, in data 16/06/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo la rimessione in termini per proporre il ricorso. La richiesta è inammissibile. La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che "La decadenza dell'imputato dal termine per proporre appello non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto ascrivibile al difensore, atteso che all'imputato personalmente spetta la facoltà di impugnare, in via autonoma e concorrente rispetto al difensore. Fattispecie nella quale il difensore aveva computato il periodo di sospensione feriale nel calcolo dei termini per impugnare la sentenza, avendo il tribunale fissato in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni" (Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021, Pinna, Rv. 281033), sicchè non rileva il presunto errore - derivante da ignoranza della legge processuale - in cui sarebbe incorso il patrocinatore, peraltro allegata senza alcun riferimento a specifiche circostanze. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/1
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