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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02513/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata a seguito di annullamento con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche, disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte; rilevato che il motivo dedotto, concernente la mancata esclusione della recidiva, è privo di specificità, oltre che manifestamente infondato in presenza della motivazione della sentenza impugnata logica, coerente e puntuale, avendo la Corte territoriale ritenuto che il reato fosse sintomo di una perdurante inclinazione al delitto, in ragione sia dei precedenti penali dell'imputata, cronologicamente assai ravvicinati al compimento nel 2014 del reato per cui si procede, sia delle modalità della condotta e del comportamento successivo dell'imputata, che aveva fornito una spiegazione del tutto inverosimile dei fatti, così mostrando inclinazione al mendacio e allo spregio delle regole; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata a seguito di annullamento con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche, disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte; rilevato che il motivo dedotto, concernente la mancata esclusione della recidiva, è privo di specificità, oltre che manifestamente infondato in presenza della motivazione della sentenza impugnata logica, coerente e puntuale, avendo la Corte territoriale ritenuto che il reato fosse sintomo di una perdurante inclinazione al delitto, in ragione sia dei precedenti penali dell'imputata, cronologicamente assai ravvicinati al compimento nel 2014 del reato per cui si procede, sia delle modalità della condotta e del comportamento successivo dell'imputata, che aveva fornito una spiegazione del tutto inverosimile dei fatti, così mostrando inclinazione al mendacio e allo spregio delle regole; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre
Sentenza Cassazione n. 02513/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris