CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 13042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21735-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 688/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza n. 688 del giorno 13.7.2020, la Corte di Appello di Ancona rigettava il reclamo, ex art. 18 L.F., proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Pesaro nei suoi confronti, su domanda di [OSCURATO:PERSONA] spa per un credito pari a €1 467.087,01. 1,a società reclamante censurava la dichiarazione di fallimento per violazione dell'art. 140 c.p.c., in relazione alla notificazione dell'istanza di fallimento, e per violazione del termine a comparire. A supporto delle ragioni di rigetto del reclamo, la Corte territoriale rilevava come il procedimento notificatorio, svolto secondo la sequenza dell'art. 15 LT., si era reso necessario per l'irreperibilità colpevole della fallenda all'indirizzo pec da essa dichiarato e risultante dal Registro delle Imprese ed era stato eseguito mediante il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] di Senigallia, dopo il vano accesso dell'ufficiale giudiziario presso la sede legale, sicché era infondata era l'eccezione di nullità della notificazione per violazione dell'art. 140 c.p.c.. In ordine alla violazione del termine a comparire, la Corte di merito rilevava che la reclamante avrebbe potuto svolgere le proprie difese entro la successiva udienza di rinvio, essendo stata differita l'udienza in relazione alla quale era denunciata la violazione del termine a comparire e non essendosi, pertanto, verificata in concreto alcuna lesione del diritto di difesa. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Le altre parti non hanno svolto difese. Ric. 2020 n. 21735 sez. M1 - ud. 03-03-2022 -2- Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 15 commi 3 e 4 L.F., degli arti. 101 comma 1, 116 comma 1, 156 comma 2, 157 comma 1, 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, in quanto il creditore istante aveva concesso un termine a comparire inferiore ai 15 gg. previsti dall'art. 15, comma 3, L.F.. La società ricorrente censura la statuizione della Corte territoriale secondo la quale il mancato rispetto del termine a comparire non avrebbe creato alcun effettivo ostacolo all'esercizio del diritto di difesa della società fallenda, per avere il giudice delegato solo alla successiva udienza di rinvio preso in decisione l'istanza di fallimento. Denuncia, con articolate argomentazioni, la violazione della citata norma, per non avere la Corte di merito applicato la "fattispecie astratta recata da norme di legge", nonché la violazione del diritto di difesa. Deduce altresì che la motivazione della sentenza impugnata sul punto non intellegibile, logica e adeguata. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art.157 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per mancata rilevazione della cessazione della materia del contendere con riguardo alla voce B lett. b) e c) della domanda, che riguardava le eccezioni di nullità del procedimento per carenza dei requisiti del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. dell'istanza di fallimento (per omesso avviso di affissione del deposito e trasmissione dell'informativa con racc. A/R e per mancata allegazione dell'avviso), eccezioni alle quali la reclamante e attuale ricorrente deduce di aver rinunciato, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare, in Ric. 2020 n. 21735 sez. M1 - ud. 03-03-2022 -3- ordine a tali eccezioni, cessata la materia del contendere, e non, invece, esaminarle e rigettarle. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 140 c.p.c. e degli artt. 15 L.17., degli artt. 132 comma 2 n. 4 e 148 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello, senza alcuna motivazione, erroneamente ritenuto perfezionata nei suoi elementi la notifica presso la società a cui è successivamente seguito il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA]. La società ricorrente afferma che l'ufficiale giudiziario non aveva "accertato la corrispondenza della sede legale della società con quella risultante dal Registro delle Imprese" (pag.13 ricorso), aveva riscontrato l'assenza di indicazione della società sul citofono e la sola indicazione del nominativo del liquidatore, nonché aveva proceduto al deposito presso la [OSCURATO:PERSONA], senza effettuare altre ricerche, che assume essere doverose. Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la violazione degli artt. 116 comma 1, 140, 157 comma 1 e 2, 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell'art. 15 L.F., in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c., per il mancato esame dei motivi assorbiti. Prioritariamente deve scrutinarsi il terzo motivo), atteso che il vizio processuale denunciato (nullità della notifica del ricorso di primo grado), ove fondato, comporterebbe la rimessione al Tribunale ex art.354 c.p.c.. La censura è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza nella parte riferita alla individuazione della sede della società. La Corte di merito ha dato atto che la notifica dell'[OSCURATO:PERSONA] è avvenuta nella sede risultante dal Registro delle Imprese (pag.4 sentenza). Per contro, in ricorso non è indicato in modo preciso e compiuto quale sia la sede legale della società risultante dal registro Ric. 2020 n. 21735 sez. M1 - ud. 03-03-2022 -4- delle imprese, in tesi, per quanto è dato comprendere, diversa da quella indicata nella sentenza impugnata, né quale sia quella indicata dal creditore istante nella richiesta di notifica, e ciò non consente di verificare se, come la ricorrente pare lamentare, l'Ufficiale giudiziario abbia omesso di verificare, attestando l'accesso con non reperibilità, la corrispondenza di quella sede con quella legale. Peraltro, l'individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese è attività dell'agente notificatore, il quale attesta circostanze munite di fede priviligiata, sicché, ove si alleghi che la notificazione sia avvenuta in luogo diverso, è necessario proporre querela di falso (Cass. 21199/2021). La censura è infondata con riferimento alla denuncia di vizi motivazionali e di violazione di legge. In particolare è motivata congruamente nella sentenza impugnata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notificazione (pag.5 sentenza), avendo la Corte d'appello dato atto che la notifica all'indirizzo pec della società fallenda effettuata dalla cancelleria non era andata a buon fine, che, quindi, a cura del creditore istante (Cass. 10511/2020), la notifica era stata effettuata, con esito negativo, presso la sede legale della società come risultante dal Registro delle Imprese, e, infine, mediante deposito nella casa comunale della sede iscritta presso la Camera di Commercio. La Corte di merito si è attenuta ai principi affermati da questa Corte, richiamati nella sentenza impugnata, secondo cui l'art.15 L.F. detta una disciplina speciale semplificata che esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria ex artt.138 o 145 c.p.c. (così Cass. 5311/2020, Cass. 23728/2017 e Cass. 4030/2022). Sono, di conseguenza, prive di fondamento le deduzioni svolte in ricorso sull'omissione di preventive essenziali ricerche e richieste di informazioni. Ric. 2020 n. 21735 sez. MI - ud. 03-03-2022 -5- Inconferente è l'assunto sulla rilevanza, invero espressa in modo non lineare, circa precedenti notificazioni eseguite all'indirizzo di Via del Niolinello 24/A, ove la ricorrente afferma di essere stata "rintracciata", sia perché occorre solo considerare la sede risultante dal registro delle imprese, come ben ha fatto la Corte d'appello, sia perché, come si è detto, l'errata individuazione della sede legale da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere denunciata con querela di falso, e non risulta che ciò sia avvenuto, nulla essendo dedotto in tal senso. Passando ora allo scrutinio del primo motivo, concernente la violazione del termine dilatorio di cui all'art.15, terzo comma occorre rilevare che, effettivamente, il deposito presso la casa Comunale di Senigallia è avvenuto il 24 giugno 2019 e l'udienza era fissata al 3-T2019, senza il rispetto del termine dilatorio di 15 giorni, che si computa escludendo quello iniziale e tendendo conto di quello finale ex art.155 primo comma c.p.c. (così Cass. n. 14179 del 12/07/2016). Ciò nondimeno, poiché, secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, si tratta di un vizio di rito che non comporta la rimessione al primo giudice ex artt.353 e 354 c.p.c. e poiché con il reclamo non erano state dedotte questioni di merito, la relativa doglianza è inammissibile per difetto di interesse e per non rispondenza al modello legale di impugnazione (così Cass. n. 2302 del 05/02/2016 e n. 19601 del 04/08/2017). Che, nella specie, non siano stati dedotti con il reclamo motivi di merito risulta non solo dall'esposizione in fatto dell'odierna ricorrente (pag.2 ricorso per cassazione), ma anche dalla motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui sono esposti i motivi di reclamo (pag.n. 2 e 3), e dall'affermazione della Corte d'appello secondo cui non erano state specificamente prospettate dalla reclamante ragioni di opposizione alla domanda di fallimento (pag.5 della sentenza impugnata). Ric. 2020 n. 21735 sez. M1 - ud. 03-03-2022 -6- Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il motivo è inammissibile, dovendosi correggere in diritto la motivazione della sentenza impugnata sul punto, nei termini precisati, ai sensi dell'art.384, ultimo comma, c.p.c.. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, non potendosi ravvisare alcuna utilità, infatti neppure dedotta, per la ricorrente conseguente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere sulle eccezioni rinunciate (di nullità della notificazione ex art.140 c.p.c. per omesso avviso di affissione del deposito e trasmissione dell'informativa con racc. A/R e per mancata allegazione dell'avviso). Il quarto motivo, che è, in parte, riproposizione, non lineare, delle censure espresse con i precedenti motivi, è parimenti inammissibile perché del tutto generico. In particolare in ricorso sono richiamati eventi fattuali dedotti", senza che sia specificato quali siano e senza il benché minimo raffronto con i motivi di reclamo riportati nella sentenza impugnata, nonché sono richiamati i contenuti dei verbali delle udienze pre-fallimentari e delle dichiarazioni ivi riportate, senza che ne sia precisato il contenuto e senza che sia compiutamente indicato per quale ragione abbiano rilevanza. La mancata costituzione dell'intimato fallimento e del creditore procedente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 21735 sez. M1 - ud. 03-03-2022 -7- unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.