CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2018 del TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Viterbo in funzione di Giudice di Appello ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a favore delle parti civili, nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'articolo 612 del codice penale. 1.Avverso la pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia lamentando l'erronea interpretazione dell'articolo 612 c.p., avendo i giudici di merito errato nel riconoscerne la responsabilità alla stregua del principio di offensività in concreto. Sotto altro profilo la sentenza sarebbe non coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è da escludere il delitto di minaccia nell'ipotesi di espressioni minatorie espresse in forma condizionata. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa delle parti civili costituite Valeri e Latini ha depositato telematicamente memoria conclusiva e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.0ccorre brevemente dare atto, alla luce della ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze di merito, del contesto fattuale in cui sono state realizzate le condotte minatorie ascritte al giudicabile. Questi rinvenne nella propria casella di consigliere comunale un volantino intestato ad un gruppo consiliare presente nel medesimo consiglio comunale e sottoscritto dalle tre persone costituitisi parte civile nel giudizio di merito, anch'essi consiglieri, in cui si chiedeva di esprimere il proprio parere su una determinata vicenda verificatasi nel Comune di riferimento. Secondo la sentenza impugnata il volantino aveva determinato la reazione dell'imputato che, in sede di consiglio comunale aveva indirizzato ai tre le espressioni minatorie presenti nel capo di imputazione, oltre che ingiurie. Il Tribunale di Viterbo - conformemente al giudice di pace - ha dato rilievo al fatto che la frase minacciosa era stata esternata nella pubblica seduta di Consiglio comunale e dopo un consistente lasso temporale dal ritrovamento del volantino, desumendone il significato di una lucida preparazione del contegno minaccioso, nonchè della condivisione da parte del gruppo consiliare di riferimento del giudicabile,perlomeno nelle intenzioni dell'attuale ricorrente; in base alle suddette premesse fattuali ha giudicato la condotta potenzialmente idonea a limitare l'operato dei consiglieri di minoranza con particolare riferimento alla possibile ripetizione dell'iniziativa, considerata come una delle azioni in cui si può concretizzare l'incarico di consigliere comunale. 2. Passando all'esame delle censure avanzate nell'atto di ricorso si osserva che la doglianza circa la mancanza del requisito di offensività giuridica della condotta è formulata in termini assolutamente generici e, per altro verso, propone censure in fatto alla motivazione, caratteristiche che destinano il ricorso all'inammissibilità ex art 606/2 bis cpp. 2.1 Di diverso spessore la censura di violazione di legge quanto all'interpretazione dell'art 612 cp, per la presenza di una minaccia espressa in forma condizionata dall'imputato al verificarsi di un futuro comportamento analogo delle parti civili, a sostegno della quale la difesa rammenta giurisprudenza risalente di questa stessa Sezione ( sent. 29390 del 2007). Il richiamo giurisprudenziale risulta errato, poiché il principio citato si riferisce a condotte espresse in forma condizionata in relazione ad azioni illecite od inopportune del destinatario della minaccia. Si è infatti più volte affermato che non integrano il delitto di minaccia le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata quando siano dirette, non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un'azione illecita o inopportuna e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall'eventuale realizzazione di dette azioni. (Sez. 5, Sentenza n. 29390 del 04/05/2007 Ud. (dep. 20/07/2007 ) Rv. 237436. In tal senso anche (Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/09/2013 Ud. dep. 04/02/2014 Rv. 258873), secondo la quale la minaccia cosiddetta condizionata non è punibile se il soggetto agisce al solo scopo di prevenire un'azione illecita del soggetto passivo rappresentandogli quale reazione deriverebbe dalla prosecuzione del suo comportamento e, quindi, non con l'intento di limitare la libertà morale del medesimo. 2.2 Tali connotazioni fattuali non sono ravvisabili nella fattispecie in esame in cui i soggetti minacciati - a quanto emerge dalla sentenza impugnata - si sono mossi nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali di consiglieri comunali ed al probabile scopo - ovviamente legittimo - di provocare una discussione in seno all'organo consiliare su una certa vicenda realizzatasi nel Paese mentre la reazione dell'attuale imputato si è posta in violazione delle norme incriminatrici penali, oltre che in dispregio di ogni regola di rispetto istituzionale. 2.3. Sulla punibilità della minaccia condizionata il Collegio intende dar seguito alla giurisprudenza che la ritiene punibile ad eccezione delle ipotesi già innanzi delineate di dissuasione da un'azione illecita o inopportuna. Infatti : la minaccia condizionata è punibile, tranne che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe. (Sez. 5, Sentenza n. 14054 del 07/02/2014 Ud. (dep. 25/03/2014) Rv. 260206. Il ricorso va, pertanto, respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in favore dei quali è stata presentata la memoria della difesa e la nota spese - che sono liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. deciso 26.10.2021 Il Consigliere relatore Il