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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21907/2026

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abria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, con la quale si è chiesto la conferma della sentenza impugnata e la correzione dell'errore materiale ivi contenuto, essendo il difensore stato indicato come di fiducia anziché d'ufficio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 giugno 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., perché il fatto non sussiste.

2. A seguito di appello proposto avverso l'anzidetta sentenza dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello della stessa città, con nota del 24 novembre 2025, ha trasmesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta avverso pronuncia inappellabile dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla L. n. 114/2024.

3. Nell'atto di impugnazione si sostiene, in sintesi, che la sentenza impugnata ha ravvisato un contrasto tra le annotazioni di Polizia giudiziaria e le dichiarazioni rese in udienza dagli agenti verbalizzanti.

In particolare, mentre nelle annotazioni si riferiva di fatti avvenuti alla presenza di più persone, in sede di esame orale era stato precisato che gli astanti si trovavano a una distanza massima di circa uno o un metro e mezzo, con conseguente dubbio circa la sussistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie.

Secondo il ricorrente, il Giudice del merito non avrebbe chiarito per quale ragione la ricostruzione dei fatti, emergente dalle deposizioni testimoniali, dovesse ritenersi incompatibile con il contenuto delle annotazioni di servizio, né perché essa non potesse essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 341-bis cod. pen., considerato che i testi avevano affermato di essere stati insultati e offesi con parole del tipo: "Pagliacci, vi fate forti solo perché avete una divisa; senza stellette non siete nessuno".

Ciò nel mezzo di una manifestazione pubblica a cui partecipavano diverse persone, alcune delle quali poste a una distanza non superiore a un metro o un metro e mezzo rispetto ai fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.

2. Nel reintrodurre il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale con la legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo l'abrogazione disposta dalla legge 25 giugno 1999, n. 205, il legislatore ha modificato la condotta tipica del reato.

Pur lasciando ferma 2 7 1la necessaria connessione tra l'offesa e l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale, ha richiesto ché la frase ingiuriosa leda congiuntamente l'onore e il prestigio del medesimo e che il fatto avvenga in un contesto di pubblicità, ossia in luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di più persone.

La riformulazione della fattispecie ha trasformato la circostanza aggravante della presenza di più persone, prevista dal previgente art. 341, quarto comma, cod. pen., in un vero e proprio elemento costitutivo del reato.

La condotta, infatti, deve essere realizzata alla presenza di più persone, che possano udire le espressioni oltraggiose.

Solo in tale ipotesi si realizza l'offesa congiunta all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale, intesi come dignità personale connessa alla qualifica e alla considerazione sociale della funzione esercitata.

Le «più persone», in presenza delle quali deve svolgersi la condotta oltraggiosa, devono essere soggetti estranei alla [OSCURATO:PERSONA], cioè civili, oppure pubblici ufficiali presenti in quello specifico contesto spazio-temporale per ragioni diverse dall'atto d'ufficio, a cui si riferisce la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024, dep. 2025, Bertuccioli, Rv. 287506 — 01).

È necessario, dunque, che le frasi oltraggiose siano percepite da soggetti estranei non solo ai pubblici ufficiali direttamente offesi, ma anche alle funzioni pubbliche in quel momento esercitate, poiché solo in tale evenienza si determina un pericolo per la considerazione sociale e l'autorevolezza della [OSCURATO:PERSONA].

Tale conclusione, oltre a trovare fondamento nell'interpretazione letterale e logica della norma, è coerente con la giurisprudenza formatasi sulla circostanza aggravante prevista dall'ultimo comma del previgente art. 341 cod. pen. (Sez. 1, n. 157 del 25/01/1978, Chelli, Rv. 138040 - 01; Sez. 1, n. 2891 del 11/12/1970 - dep. 1971, Cappellari, Rv. 117666 - 01).

3. Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che era dubbia la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato di oltraggio, rappresentato dalla presenza di almeno due persone.

Mentre nelle annotazioni di servizio si era relazionato che il fatto era avvenuto alla presenza di più persone, i testimoni avevano dichiarato, invece, che gli astanti si trovavano a una distanza di circa uno o un metro e mezzo.

Tale motivazione è, tuttavia, carente, poiché non spiega né in cosa consistesse la contraddizione tra quanto emerso in dibattimento e quanto riportato nell'annotazione di servizio, né perché la presenza di astanti a quella distanza non fosse idonea a integrare il requisito della presenza di più persone, come delineato dalla sopra ricordata giurisprudenza di legittimità. 3Del resto, una distanza di uno o un metro e mezzo rispetto al fatto non esclude, di per sé, che gli astanti avessero udito le espressioni pronunciate.

3.1. La sentenza impugnata ha, inoltre, affermato che le deposizioni testimoniali, acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non consentivano di ritenere raggiunta la prova né del fatto che le espressioni offensive fossero state effettivamente rivolte agli agenti operanti, né dell'esatto contenuto delle medesime.

Si tratta, tuttavia, di un rilievo motivazionale espresso in termini apodittici e non sorretto da un adeguato sviluppo argomentativo, poiché il Giudice di merito si è limitato ad enunciare l'insufficienza del compendio dichiarativo, senza dar conto, in maniera puntuale, degli elementi, specificamente tratti dalle deposizioni, che avrebbero impedito di pervenire a un accertamento positivo in ordine tanto alla riferibilità soggettiva delle frasi quanto alla loro consistenza offensiva.

La motivazione si rivela, quindi, carente, perché non esplicita le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dai testi sono state reputate inidonee a fondare il giudizio di responsabilità e, pertanto, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito nella disamina del materiale probatorio e, conseguentemente, non rende possibile il controllo di legittimità sulla coerenza, completezza e non manifesta illogicità della motivazione.

Ne discende che anche sotto questo profilo la decisione in disamina è affetta dal denunciato vizio motivazionale.

Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che nel nuovo giudizio dovrà eliminare i vizi riscontrati.

4. Va inoltre rilevato che non può disporsi la correzione richiesta dal difensore dell'imputato, poiché questa Corte non dispone di tutti gli atti processuali necessari per verificare se il medesimo difensore fosse stato indicato come di fiducia o d'ufficio.

P.Q.M.

Annulla P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
abria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, con la quale si è chiesto la conferma della sentenza impugnata e la correzione dell'errore materiale ivi contenuto, essendo il difensore stato indicato come di fiducia anziché d'ufficio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 giugno 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., perché il fatto non sussiste. 2. A seguito di appello proposto avverso l'anzidetta sentenza dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello della stessa città, con nota del 24 novembre 2025, ha trasmesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta avverso pronuncia inappellabile dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla L. n. 114/2024. 3. Nell'atto di impugnazione si sostiene, in sintesi, che la sentenza impugnata ha ravvisato un contrasto tra le annotazioni di Polizia giudiziaria e le dichiarazioni rese in udienza dagli agenti verbalizzanti. In particolare, mentre nelle annotazioni si riferiva di fatti avvenuti alla presenza di più persone, in sede di esame orale era stato precisato che gli astanti si trovavano a una distanza massima di circa uno o un metro e mezzo, con conseguente dubbio circa la sussistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie. Secondo il ricorrente, il Giudice del merito non avrebbe chiarito per quale ragione la ricostruzione dei fatti, emergente dalle deposizioni testimoniali, dovesse ritenersi incompatibile con il contenuto delle annotazioni di servizio, né perché essa non potesse essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 341-bis cod. pen., considerato che i testi avevano affermato di essere stati insultati e offesi con parole del tipo: "Pagliacci, vi fate forti solo perché avete una divisa; senza stellette non siete nessuno". Ciò nel mezzo di una manifestazione pubblica a cui partecipavano diverse persone, alcune delle quali poste a una distanza non superiore a un metro o un metro e mezzo rispetto ai fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati. 2. Nel reintrodurre il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale con la legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo l'abrogazione disposta dalla legge 25 giugno 1999, n. 205, il legislatore ha modificato la condotta tipica del reato. Pur lasciando ferma 2 7 1la necessaria connessione tra l'offesa e l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale, ha richiesto ché la frase ingiuriosa leda congiuntamente l'onore e il prestigio del medesimo e che il fatto avvenga in un contesto di pubblicità, ossia in luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di più persone. La riformulazione della fattispecie ha trasformato la circostanza aggravante della presenza di più persone, prevista dal previgente art. 341, quarto comma, cod. pen., in un vero e proprio elemento costitutivo del reato. La condotta, infatti, deve essere realizzata alla presenza di più persone, che possano udire le espressioni oltraggiose. Solo in tale ipotesi si realizza l'offesa congiunta all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale, intesi come dignità personale connessa alla qualifica e alla considerazione sociale della funzione esercitata. Le «più persone», in presenza delle quali deve svolgersi la condotta oltraggiosa, devono essere soggetti estranei alla [OSCURATO:PERSONA], cioè civili, oppure pubblici ufficiali presenti in quello specifico contesto spazio-temporale per ragioni diverse dall'atto d'ufficio, a cui si riferisce la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024, dep. 2025, Bertuccioli, Rv. 287506 — 01). È necessario, dunque, che le frasi oltraggiose siano percepite da soggetti estranei non solo ai pubblici ufficiali direttamente offesi, ma anche alle funzioni pubbliche in quel momento esercitate, poiché solo in tale evenienza si determina un pericolo per la considerazione sociale e l'autorevolezza della [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione, oltre a trovare fondamento nell'interpretazione letterale e logica della norma, è coerente con la giurisprudenza formatasi sulla circostanza aggravante prevista dall'ultimo comma del previgente art. 341 cod. pen. (Sez. 1, n. 157 del 25/01/1978, Chelli, Rv. 138040 - 01; Sez. 1, n. 2891 del 11/12/1970 - dep. 1971, Cappellari, Rv. 117666 - 01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che era dubbia la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato di oltraggio, rappresentato dalla presenza di almeno due persone. Mentre nelle annotazioni di servizio si era relazionato che il fatto era avvenuto alla presenza di più persone, i testimoni avevano dichiarato, invece, che gli astanti si trovavano a una distanza di circa uno o un metro e mezzo. Tale motivazione è, tuttavia, carente, poiché non spiega né in cosa consistesse la contraddizione tra quanto emerso in dibattimento e quanto riportato nell'annotazione di servizio, né perché la presenza di astanti a quella distanza non fosse idonea a integrare il requisito della presenza di più persone, come delineato dalla sopra ricordata giurisprudenza di legittimità. 3Del resto, una distanza di uno o un metro e mezzo rispetto al fatto non esclude, di per sé, che gli astanti avessero udito le espressioni pronunciate. 3.1. La sentenza impugnata ha, inoltre, affermato che le deposizioni testimoniali, acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non consentivano di ritenere raggiunta la prova né del fatto che le espressioni offensive fossero state effettivamente rivolte agli agenti operanti, né dell'esatto contenuto delle medesime. Si tratta, tuttavia, di un rilievo motivazionale espresso in termini apodittici e non sorretto da un adeguato sviluppo argomentativo, poiché il Giudice di merito si è limitato ad enunciare l'insufficienza del compendio dichiarativo, senza dar conto, in maniera puntuale, degli elementi, specificamente tratti dalle deposizioni, che avrebbero impedito di pervenire a un accertamento positivo in ordine tanto alla riferibilità soggettiva delle frasi quanto alla loro consistenza offensiva. La motivazione si rivela, quindi, carente, perché non esplicita le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dai testi sono state reputate inidonee a fondare il giudizio di responsabilità e, pertanto, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito nella disamina del materiale probatorio e, conseguentemente, non rende possibile il controllo di legittimità sulla coerenza, completezza e non manifesta illogicità della motivazione. Ne discende che anche sotto questo profilo la decisione in disamina è affetta dal denunciato vizio motivazionale. Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che nel nuovo giudizio dovrà eliminare i vizi riscontrati. 4. Va inoltre rilevato che non può disporsi la correzione richiesta dal difensore dell'imputato, poiché questa Corte non dispone di tutti gli atti processuali necessari per verificare se il medesimo difensore fosse stato indicato come di fiducia o d'ufficio. P.Q.M. Annulla P.Q.M
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