Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 28486/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l'indagata la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 20 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della S&[OSCURATO:SOCIETA]., e ha confermato il sequestro preventivo emesso in data 14 marzo 2023 dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania.

2. L'indagata ricorre per cassazione eccependo la violazione di legge e di norme processuali, perché era stato sottoposto a sequestro denaro della società acquisito in data successiva alla commissione del reato dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, in assenza di qualsivoglia nesso di derivazione, anche mediata o t indiretta, con il reato contestato (primo motivo) e perché non era stato motivato il periculum in mora (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

3. E' di immediata evidenza che il [1c:orso sia fondato con riferimento al secondo motivo relativo al periculum in mora, ciò che solleva questo Collegio dall'analisi dei profili relativi al fumus commissi delicti.

Il decreto di sequestro preventivo non risulta motivato in merito al periculum ma il Tribunale del riesame ha ritenuto di ovviare a tale carenza, integrando la motivazione, in spregio a Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01 che impone, invece, che già il provvedimento del GIP debba contenere la concisa motivazione anche del periculum, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege".

Nel caso in esame, il primo Giudice si è limitato unicamente a illustrare i motivi per i quali, in base alla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di confisca di denaro, ben ne era possibile la confisca diretta, mentre nulla ha spiegato in merito alle ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con conseguente assenza motivazionale assoluta non integrabile da parte del giudice del riesame.

Pertanto, il Tribunale del riesame ha esercitato un potere sostitutivo, non integrativo- confermativo della motivazione precluso dall'art. 309 e 324 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 - 01 e Sez. n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Riv. 272596-01, che richiamano tutte le Sezioni Unite Capasso, Rv. 266789-01 in merito all'equiparazione tra la cautela reale e quella personale per effetto del rinvio dell'art. 324, comma 7, all'art. 309, comma 9 cod. proc. pen.).

S'impone, pertanto, l'annullamento sia dell'ordinanza del Tribunale del riesame che del decreto di sequestro preventivo con immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.Q.

M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso, il 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l'indagata la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 20 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della S&[OSCURATO:SOCIETA]., e ha confermato il sequestro preventivo emesso in data 14 marzo 2023 dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania. 2. L'indagata ricorre per cassazione eccependo la violazione di legge e di norme processuali, perché era stato sottoposto a sequestro denaro della società acquisito in data successiva alla commissione del reato dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, in assenza di qualsivoglia nesso di derivazione, anche mediata o t indiretta, con il reato contestato (primo motivo) e perché non era stato motivato il periculum in mora (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. E' di immediata evidenza che il [1c:orso sia fondato con riferimento al secondo motivo relativo al periculum in mora, ciò che solleva questo Collegio dall'analisi dei profili relativi al fumus commissi delicti. Il decreto di sequestro preventivo non risulta motivato in merito al periculum ma il Tribunale del riesame ha ritenuto di ovviare a tale carenza, integrando la motivazione, in spregio a Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01 che impone, invece, che già il provvedimento del GIP debba contenere la concisa motivazione anche del periculum, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Nel caso in esame, il primo Giudice si è limitato unicamente a illustrare i motivi per i quali, in base alla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di confisca di denaro, ben ne era possibile la confisca diretta, mentre nulla ha spiegato in merito alle ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con conseguente assenza motivazionale assoluta non integrabile da parte del giudice del riesame. Pertanto, il Tribunale del riesame ha esercitato un potere sostitutivo, non integrativo- confermativo della motivazione precluso dall'art. 309 e 324 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 - 01 e Sez. n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Riv. 272596-01, che richiamano tutte le Sezioni Unite Capasso, Rv. 266789-01 in merito all'equiparazione tra la cautela reale e quella personale per effetto del rinvio dell'art. 324, comma 7, all'art. 309, comma 9 cod. proc. pen.). S'impone, pertanto, l'annullamento sia dell'ordinanza del Tribunale del riesame che del decreto di sequestro preventivo con immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, il 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28486/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris