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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2025

Cassazione n. 01028/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CO;sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, limitatamente alla condanna alle spese processuali;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

I ricorrenti, entrambi minorenni all’epoca dei fatti, per il tramite del comuneprocuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano l’ordinanza in data 09/09/2025 concui il Tribunale di Caltanissetta, dando atto della loro rinuncia all’impugnazione, ha dichiaratol’inammissibilità dell’istanza di riesame, condannandoli al pagamento delle speseprocessuali.1.1.

Con un unico motivo d’impugnazione viene dedotta la violazione dell’art. 29 deldecreto legislativo 28/07/1989, n. 272, in quanto i giudici hanno condannato i ricorrenti alpagamento delle spese processuali, in contrasto con quanto disposto dalla norma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «la disposizione che esonera dalpagamento delle spese processuali la persona minore d'età al momento del fatto contestato,pur testualmente dettata per il caso di "sentenza di condanna" (art. 29 del d. lgs. 28 luglio1989, n. 272), si applica analogicamente al procedimento incidentale di riesame, ove lacondanna al pagamento delle spese processuali non può essere deliberata neppure in casodi rigetto del ricorso (Sez. 4, n. 44481 del 12/07/2004, Improta, Rv. 229128 – 01).Il principio di diritto ora enunciato, pur riferito al rigetto dell’impugnazione, deveritenersi valido anche in relazione alla pronuncia della sua inammissibilità, risultandoparimenti applicabili le complessive ragioni di favore per il minore -sotto profili sostanziali eprocessuali- che sovraintendono alla ratio del citato art. 29 del decreto legislativo n. 272 del1989.L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata in quanto la condanna alle spese èstata pronunciata in violazione di legge.L’annullamento va disposto senza rinvio, atteso che non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., essendosufficiente l’eliminazione della condanna alle spese illegittimamente disposta.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle speseprocessuali che elimina.Così è deciso, 10/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO;sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, limitatamente alla condanna alle spese processuali;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. I ricorrenti, entrambi minorenni all’epoca dei fatti, per il tramite del comuneprocuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano l’ordinanza in data 09/09/2025 concui il Tribunale di Caltanissetta, dando atto della loro rinuncia all’impugnazione, ha dichiaratol’inammissibilità dell’istanza di riesame, condannandoli al pagamento delle speseprocessuali.1.1. Con un unico motivo d’impugnazione viene dedotta la violazione dell’art. 29 deldecreto legislativo 28/07/1989, n. 272, in quanto i giudici hanno condannato i ricorrenti alpagamento delle spese processuali, in contrasto con quanto disposto dalla norma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «la disposizione che esonera dalpagamento delle spese processuali la persona minore d'età al momento del fatto contestato,pur testualmente dettata per il caso di "sentenza di condanna" (art. 29 del d. lgs. 28 luglio1989, n. 272), si applica analogicamente al procedimento incidentale di riesame, ove lacondanna al pagamento delle spese processuali non può essere deliberata neppure in casodi rigetto del ricorso (Sez. 4, n. 44481 del 12/07/2004, Improta, Rv. 229128 – 01).Il principio di diritto ora enunciato, pur riferito al rigetto dell’impugnazione, deveritenersi valido anche in relazione alla pronuncia della sua inammissibilità, risultandoparimenti applicabili le complessive ragioni di favore per il minore -sotto profili sostanziali eprocessuali- che sovraintendono alla ratio del citato art. 29 del decreto legislativo n. 272 del1989.L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata in quanto la condanna alle spese èstata pronunciata in violazione di legge.L’annullamento va disposto senza rinvio, atteso che non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., essendosufficiente l’eliminazione della condanna alle spese illegittimamente disposta. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle speseprocessuali che elimina.Così è deciso, 10/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 01028/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris