CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto ai n. 27320/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ultimo liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Vaticano 46; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia n.2046/29/2015 depositata il 14 maggio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ultimo liquidatore della cessata società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Como n. 84/1/2013 avente ad oggetto l'avviso di accertamento elevato nei confronti della società per IVA, IRES, IRAP e accessori 2007. 2. Il giudice di appello condivideva la decisione di primo grado, consi- derando legittime le riprese nell'an e nel quantum, essendo l'atto im- positivo stato notificato ritualmente alla società. 3. Avverso tale decisione propone ricorso il contribuente, cui replica l'Agenzia con controricorso. Considerato che: 4. Pregiudizialmente va dichiarato il difetto di legittimazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] n.q. di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. estinta per cancellazione dal registro delle imprese intervenuta in data 27.11.2012, ferma restando la sua legittimazione in proprio quale ex socio. 5. Tanto premesso, va superata l'eccezione preliminare di inammissi- bilità ex art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. articolata in con- troricorso. Va reiterato che, «Con la proposizione del ricorso per cas- sazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponen- done uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coe- rente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della cor- rettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo- strare i fatti in discussione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). 6. Orbene, è certo vero che nel ricorso non viene indicato il rilevante paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ., comunque indivi- duabile nel n.3 dello stesso per violazione di legge, e la censura dedotta è enucleabile nella violazione dell'art.60 comma 3 del d.P.R. n.600 del 1973 per aver la CTR erroneamente ritenuto che le variazioni e modi- ficazioni dell'indirizzo del domicilio eletto hanno effetto dal sessante- simo giorno, con conseguente ritenuta regolare notificazione del que- stionario a parte contribuente nonostante il mutato domicilio eletto ai fini delle comunicazioni fiscali. 7. Il motivo è fondato, alla luce dell'incostituzionalità dichiarata dalla sentenza n.360 del 2003 dell'art.60, ultimo comma del d.P.R. n.600 del 1973, nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione an- nuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica. Il giudice delle leggi ha infatti stabilito che il legislatore nell'esercizio della sua discre- zionalità può effettivamente prevedere che le variazioni di indirizzo ai í fini delle notificazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria non ab- biano un effetto immediato, ma contenuto per non pregiudicare il di- ritto di difesa e che certamente si verifica se si protrae per un periodo eccessivamente lungo, addirittura pari al termine di impugnazione di- nanzi alle commissioni tributarie. Il termine cui fare riferimento è per- tanto di trenta giorni. 8. Alla luce di quanto precede ha errato la CTR ad applicare la disposi- zione di legge suddetta e, in sede di rinvio, il giudice del merito valuterà ove vi sia stata o meno una autofna distinta comunicazione valida di richiesta di documentazione relativa ai costi esposti nella dichiarazione dei redditi 2007 ai fini del corretto incardinamento del procedimento amministrativo 9. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazi