CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023
Cassazione n. 00292/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che OVIS Christopher - imputato dei reati di detenzione e cessione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/06/2023 (con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Civitavecchia), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.; ritenuto che la censura sia inammissibile perché meramente reiterativa della prospettazione esaminata e motivatamente clisattesa in appello, avuto riguardo a quanto osservato dalla Corte territoriale, che ha disatteso la richiesta difensiva sia per la impossibilità di ricondurre nell'alveo dell'attenuante la somma ricavabile dallo stupefacente già suddiviso in dosi, sia per il possesso di una somma considerevole (Euro 315) al momento dell'arresto, tutt'altro che illogicamente ricondotta all'attività di spaccio (risultando privo di qualsiasi riscontro l'assunto difensivo secondo cui si tratterebbe di danaro guadagnato con l'attività saltuaria di muratore); ritenuto pertanto che l'esclusione dell'attenuante sia del tutto in linea con l'elaborazione giurisprudenziale secondo cui per l'applicabilità dell'attenuante deve aversi riguardo ad un "valore economico pressoché irrisorio" (cfr. sul punto Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle (Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso Roma, il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P