CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 35893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 4 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e di annullare l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della A.S.P. s.r.I., del decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari in data 9 novembre 2022 sulla somma di euro 25.000,00, ritenuta profitto del reato lucrato dall'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen., in quanto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della A.S.P. s.r.I., utilizzando dati contabili falsi o comunque non corroborati da idonea documentazione fiscale, nella domanda di finanziamento di cui all'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, avrebbe ottenuto, in data 15 maggio 2000, l'indebita percezione di un finanziamento di euro 25.000, coperta da garanzia pubblica prestata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il Tribunale del riesame di Cosenza ha ritenuto la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 25.000 euro rinvenuta sul conto corrente intestato alla società A.S.P. s.r.I., sul presupposto che quest'ultima fosse stata utilizzata dall'indagato per conseguire il profitto del reato contestato. 2. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore del Vadalà, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 322 ter, primo comma, cod. pen., e, segnatamente, censura l'illegittimità del sequestro disposto, in quanto eseguito nei confronti di un terzo estraneo al reato per cui si procede. Rileva il difensore che il sequestro è stato disposto sul presupposto errato che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse amministrata e legalmente rappresentata dal Savaglio; dal 18 giugno 2022, tuttavia, tale società non sarebbe più nella disponibilità dell'indagato, in quanto le quote sociali sarebbero state integralmente cedute dal Savaglio al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La somma di euro 24.709,60 sottoposta a sequestro preventivo sul conto corrente della A.S.P. s.r.I., peraltro, sarebbe il frutto dell'accredito sul conto corrente della società dell'importo di euro 30.207,20, per effetto dell'incasso della fattura n. 37/FE, emessa in data 27 ottobre 2022, come dimostrato dall'estratto conto prodotto quale allegato al ricorso. La somma sequestrata a fini di confisca, dunque, costituirebbe l'esito dell'attività lecitamente svolta dalla società sotto l'amministrazione del Vadalà e non sarebbe stata nella disponibilità del Savaglio. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, peraltro, del tutto estraneo al reato, non avendo concorso con il Savaglio alla commissione del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen.Non essendo stata, inoltre, mossa dal Pubblico Ministero alcuna contestazione all'ente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2001, il sequestro preventivo avrebbe attinto il patrimonio di un soggetto terzo di buona fede. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe meramente apparente in relazione alle censure svolte dalla difesa. Il Tribunale, infatti, solo apoditticamente avrebbe affermato che le somme sequestrate erano state rinvenute nel patrimonio dell'indagato e non si sarebbe confrontato con le risultanze l'estratto del conto corrente sequestrato prodotto dalla difesa. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023, dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 aprile 2023, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con memoria depositata in data 19 aprile 2023 il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione delle somme in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 322 ter, primo comma, cod. pen., e, segnatamente, l'illegittimità del sequestro a fine di confisca disposto nei confronti di un terzo estraneo al reato contestato. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Il Tribunale di Cosenza ha ritenuto la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca delle somme rinvenute sul conto corrente intestato all'[OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto che quest'ultima fosse stata utilizzata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] per conseguire il profitto del reato contestato.Il mutamento di amministratore della società medio tempore intervenuto, dunque, non sarebbe circostanza dirimente, in quanto le somme erogate illecitamente sarebbero pur sempre confluite sul conto corrente della società in nome del quale l'indagato ha agito, quale legale rappresentante. Parimenti nessun rilievo potrebbe assumere la dimostrazione della provenienza lecita delle somme sottoposte a sequestro, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 42415 del 27 maggio 2021. 3.2. Tali argomenti risultano, tuttavia, errati. 3.3. Dal provvedimento impugnato risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata attinta da un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, commesso, secondo l'ipotesi di accusa, in data 15 maggio 2000 dal suo amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA]. Il vincolo reale è, tuttavia, stato emesso in data 9 novembre 2022 ed è stato apposto sul patrimonio della A.S.P. successivamente all'integrale cessione delle quote di tale società dal Savaglio all'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data 18 giugno 2022. Per effetto della cessione dell'integralità delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. dal Savaglio al Vadalà in data anteriore al sequestro, dunque, à somma rinvenuta sul conto corrente della società non può più essere ritenuta nella disponibilità dell'indagato. 3.4. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01; conf. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - 21107/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264437; Sez. U, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, in motivazione). Nel caso di specie, tuttavia, tale prova è consentita, in quanto il sequestro preventivo, per effetto della cessione dell'integralità delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente alla commissione del reato per cui si procede, non ha attinto il patrimonio dell'autore della condotta illecita, ma di un terzo estraneo al reato, il Vadalà. All'epoca dell'esecuzione della misura cautelare reale, del resto, la [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva più essere considerata una componente del patrimonio del Savaglio, in mancanza della prova che la società, dopo la cessione integrale delle quote, sia stata il titolare "apparente" delle somme illecitamente lucrate o un mero schermo rispetto alla titolarità dell'indagato. Il sequestro disposto nei confronti del Savaglio, per effetto della predetta cessione, ha, dunque, attinto il patrimonio di un soggetto giuridico distinto dall'indagato e, comunque, non riconducibile allo stesso e che non ha concorso alla commissione del reato. Il ricorrente ha, peraltro, dimostrato che la somma di euro 24.709,60 sequestrata, costituisce l'esito dell'accredito sul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. dell'importo di euro 30.207,20, per effetto dell'incasso di una fattura emessa in data 27 ottobre 2022, nell'ambito dell'attività commerciale lecita svolta successivamente alla cessione delle quote. 3.5. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza Gubert, hanno invero affermato che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato (Sez. U, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, Rv. 258647 - 01). Per quanto risulta dal provvedimento impugnato, tuttavia, nel caso di specie non è stato dimostrato che il profitto del reato sia rimasto nella disponibilità della società in seguito alla cessione integrale delle sue quote e, dunque, in seguito al mutamento del socio unico che la detiene integralmente e la controlla. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno affermato il principio di diritto predetto con riferimento ad una fattispecie di sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto di reati tributari prima che l'art. 39, comma 2, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla I. 19 dicembre 2019, n. 157, introducesse l'art. 25-quinquiesdecies nella trama sistematica del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, dunque, che i reati tributari costituissero presupposto della responsabilità da reato dell'ente. Per quanto risulta dal provvedimento impugnato, tuttavia, nessuna contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2001 è stata formulata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. commesso dal Savaglio, all'epoca in cui era amministratore di tale società. Il sequestro preventivo disposto nei confronti del Savaglio ha, dunque, attinto il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di un fondamento legale. 4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza assorbente, determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata ed esime dal delibare la seconda censura proposta dal ricorrente.All'annullamento dell'ordinanza impugnata consegue il dissequestro e la restituzione all'avente diritto delle somme sottoposte a vincolo reale. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto delle somme sottoposte a vincolo. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazion