CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Catania,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 9 dicembre 2025 la Corte di appello di Catania harigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordine di demolizione di unmanufatto abusivo, emesso in data 29 gennaio 2024 dalla Procura generale pressola Corte di appello di Catania, in esecuzione della sentenza della Corte di appellodi Catania.2. La ricorrente contesta la decisione della Corte di appello per non esserela proprietaria dell’immobile da demolirsi e quindi per non essere legittimatapassiva dell’ordine della Procura generale.Ricostruisce in fatto che l’abuso edilizio era stato accertato nei confronti diLuisa [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel 2020, le aveva donato la particella su cui insisteva ilmanufatto abusivo, che non era stato menzionato nell’atto notarile; che la Procuragenerale aveva dunque revocato l’ordine di demolizione nei confronti dellaBianchini e ne aveva emesso uno nei suoi confronti; che, secondo lagiurisprudenza amministrativa, scaduto il termine fissato dall’Amministrazionenell’ordinanza di demolizione, il manufatto abusivo era stato automaticamenteacquisito dall’Amministrazione per cui il suo acquisto era stato a non domino; che,in particolare, il Comune di Catania aveva acquisito l’immobile al suo patrimonionel 2011 con decreto trascritto il 9 giugno 2015 al n. 14696/2015 Reparto PICatania.Sostiene, in conclusione, che l’ordine di demolizione avrebbe dovuto essereemesso nei confronti del Comune e che, in ogni caso, era “particolarmente iniquo”pretendere da lei le spese della demolizione, in assenza di consapevolezzadell’abusività del manufatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.La ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione emesso nei suoiconfronti dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania, in data 29gennaio 2024, avente a oggetto le opere realizzate sulla particella 1263 del foglio56. La tesi difensiva si fonda sul difetto di legittimazione passiva per non esserestata l’autrice dell’abuso edilizio e per essere stato acquisito il manufatto abusivoal patrimonio comunale, argomenti, questi, funzionali a sottrarsi al pagamentodelle spese di demolizione, in assenza di profili di colpa.Ritiene il Collegio che la tesi propugnata dalla ricorrente non sia sostenibileneanche alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamata in ricorso aproprio favore. Nella sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023 l’[OSCURATO:PERSONA] delConsiglio di Stato ha affermato, infatti, che la mancata ottemperanza dell’ordinedi demolizione costituisce un illecito amministrativo omissivo, distinto dal primoillecito penale commesso con la realizzazione delle opere abusive; che l’atto diacquisizione del bene al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3,d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto di diritto delbene oggetto dell’ordine di demolizione, mentre ha natura parzialmente costitutivain relazione all’area ulteriore acquisita in aggiunta al manufatto abusivo; chel’inottemperanza dell’ordine di demolizione comporta la novazione oggettivadell’obbligo di ripristinare la legalità violata, in capo al responsabile o al suo aventecausa, il quale, a seguito dell’acquisito del bene da parte dell’Amministrazione,non può più demolire il manufatto abusivo ma deve rimborsareall’Amministrazione le spese sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salvadiversa disposizione.Pertanto, non ci sono alternative: la demolizione è eseguita dal privato e/oa spese del privato. Non rileva se il privato sia il proprietario o l’autore dell’abusoedilizio. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'ordinedi demolizione impartito dal giudice ha come destinatario non solo il condannato,responsabile dell'abuso, ma anche l'attuale proprietario del bene, rimastoestraneo al processo, che assume una responsabilità di natura "sussidiaria", fermarestando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattualeo extracontrattuale, del proprio dante causa (Sez. 3, n. 17809 del 18/01/2024,Mazzeo, Rv. 286308 – 01). L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, infatti,pur se disposto dal giudice penale ex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, ha natura di sanzione amministrativa con funzione non punitiva, maripristinatoria del precedente stato dei luoghi, producendo effetti su qualsiasisoggetto si trovi in rapporto con il bene, quand'anche non sia stato l'autoredell'abuso (Sez. 3, n. 7736 del 27711/2024, dep. 2025, Vitale, Rv. 287570-01).Del resto, è onere dell’acquirente informarsi della liceità delle opere realizzate,senza che ci si possa giovare della propria colpevole ignoranza (Sez. 3, n. 3752del 18/12/2024, dep. 2025, Coppola, Rv. 287393 – 01). Né è possibile invocare aproprio favore la circostanza della mancata menzione del manufatto nell’attonotarile di donazione perché è evidente che le parti hanno taciuto al pubblicoufficiale rogante un fatto che, se noto, avrebbe impedito il trasferimento (amplius,Sez. U civ., n. 8239 del 22/03/2019, Rv. 653283 - 01).Come detto, se l’immobile è acquisito al patrimonio del Comune, le spesedella demolizione gravano pur sempre sul proprietario del bene, ancorché non siastato l’autore dell’abuso. Tuttavia, nel caso in esame, non è stato neancheaccertato che il manufatto abusivo sia stato definitivamente acquisito dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha allegato al ricorso il decreto di acquisizione delComune impedendo qualsiasi verifica sulla corrispondenza dell’oggetto acquisitodal Comune con il bene oggetto della sentenza di condanna. Peraltro, del predettodecreto di acquisizione parla solo l’Avvocatura dello Stato nella memoriadepositata nell’ambito del giudizio amministrativo promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] perottenere la revoca dell’ordine impartito nei suoi confronti, ma non ve ne èmenzione nella sentenza del TAR Catania che ha dichiarato l’inammissibilità delladomanda della [OSCURATO:PERSONA] per difetto di giurisdizione.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]