CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2026
Cassazione n. 25137/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta;[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’omonima ditta; [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante protempore; [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta; [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’omonima ditta; [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonimaditta;rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],ricorrenticontroAutotrasporti [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore;Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 895/2021 depositata il08/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — La [OSCURATO:SOCIETA] p.a. [OSCURATO:PERSONA] ed i sociD’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., RomanoMarino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di L’Aquila, lesoc. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i Sig.ri CloroAntonello e [OSCURATO:PERSONA] per sentire accertare e dichiarare l'esercizio, daparte dei convenuti, di illegittima concorrenza ai danni della società attrice e,conseguentemente, condannare i medesimi al risarcimento del danno.A fondamento della domanda, gli attori deducevano che tutti i convenuti,già soci del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. p.a., avevano comunicato ilrecesso dalla cooperativa in data 12 dicembre 2011, ma che tale domanda erastata respinta dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 aprile 2012,non impugnata. Pertanto, attesa l’inefficacia del recesso intimato, dovevaritenersi che le commesse assunte dai soci e non regolate dal Consorzio a fardata dal 30 aprile 2012 costituivano una condotta illegittima connotata dasviamento della clientela e produttiva di danno per la cooperativa ed i sociIl Tribunale di L’Aquila rigettava la domanda ritenendo, in primo luogo,che il recesso esercitato dai convenuti fosse efficace non essendo intervenuto,nel termine, di natura perentoria, di sessanta giorni previsto dal secondocomma dell’art. 2532 c.c., il provvedimento di diniego da parte del Consiglio di- 2 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026amministrazione. Inoltre, il Tribunale riteneva la sussistenza di ulteriori profilidi cessazione del vincolo cooperativo e, in particolare: a) la ricorrenza, almomento della domanda proposta dagli attori, della causa di esclusione ex art.13 dello Statuto, già maturata in ragione dell'esercizio, da parte dei convenuti,di attività concorrenziale; b) la considerazione della durata del Consorziocostituito per sessanta anni e riverberantesi anche sulla durata del pattolimitativo della concorrenza; durata, quest'ultima, da ritenersi invalida siccomeeccedente rispetto al limite legale quinquennale previsto dall'art. 2596 c.c., etale da consentire al socio l'esercizio del recesso ad nutum e da rendereinsussistente la denunciata attività di concorrenza sleale.La Corte di appello di L’Aquila, investita dell’impugnazione proposta daglioriginari attori, rigettava l’appello sulla base della assorbente considerazioneconcernente la legittimità del recesso esercitato dai convenuti dalla cooperativa2. — Avverso tale decisione, la società cooperativa p.a. Consorzio AternoTrasporti ed i soci D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiGiandomenico Luigi, [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.La società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il Sig.[OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale l’11 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. p.a. etaluni suoi soci hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentirecondannare le soc. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed iSig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci al Consorzio attore, alrisarcimento del danno derivati dall’esercizio illegittimo di attività in- 3 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026concorrenza. Il presupposto da cui muovono gli attori è costituito dallacircostanza che il recesso esercitato dai convenuti non sia efficace in quanto ilconsiglio di amministratore della cooperativa ha dichiarato di non accettare ilrecesso medesimo.Ciò posto, vale la pena di riportare i passaggi salienti della motivazionedella sentenza oggi impugnata.La Corte di appello di L’Aquila - dopo avere considerato pacifico sia il fattoche gli odierni controricorrenti inviarono al [OSCURATO:PERSONA], in data12 dicembre 2011, raccomandate, tutte di identico tenore, con cuicomunicarono il proprio recesso dalla società cooperativa sia la circostanza cheil Consorzio decise di non accettare il recesso dichiarato dai singoli soci condelibera del 5 aprile 2012, comunicata con raccomandata del 13 aprile 2012 e,dunque, certamente oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 2352c.c. - ha ritenuto che il recesso dei rispettivi soci, odierni controricorrenti,«debba considerarsi perfezionato in conseguenza di quello che deve esseredefinito il “silenzio-assenso” derivante dalla mancata comunicazione delladelibera di rigetto da assumersi entro il termine di cui alla richiamata norma».Secondo la Corte territoriale, poi, «nonostante la previsione del vaglio dilegittimità, la dichiarazione di recesso si configura pur sempre come un negoziounilaterale ricettizio, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla societào di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel qualeil socio è inserito e rispetto al quale la deliberazione del consiglio diamministrazione opera non già in termini autorizzativi (peraltro ciò non essendoprevisto, in specie, dallo statuto societario), ma come condizione di efficacia.(Cass. n. 2979/2016 e n. 26190/2017). L’articolazione procedimentaleendosocietaria trova, evidentemente, ragione nell’esigenza di garantire tutelaeffettiva ai soci cooperatori, ma anche alla società cooperativa in virtù dellaparticolare finalità mutualistica che essa persegue. Ed è proprio nell’ottica delbilanciamento degli interessi concorrenti dei soggetti coinvolti che si inserisce iltermine di sessanta giorni imposto agli amministratori per l’esame delladichiarazione di recesso del socio».- 4 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026Quindi, la Corte di merito, dopo avere richiamato il principio di diritto dicui a Cass., n. 26190 del 2017 (sul quale si tornerà infra), ha evidenziato che«l’attribuzione al termine in questione della natura ordinatoria, anzichéperentoria, potrebbe astrattamente favorire contegni dilatori ed ostruzionisticida parte della cooperativa, tali da provocare pregiudizio al socio recedente, ilquale vedrebbe sospesa sine die l’efficacia del recesso (subordinata, com’è, allacomunicazione dell’esito dello scrutinio societario)».Infine, la Corte non ha condiviso l’assunto degli appellanti secondo i qualila perentorietà del termine in questione sarebbe esclusa per avere il socio lapossibilità – in caso di inerzia dell’organo societario – di rivolgersi al giudice perl’accertamento della sussistenza dei presupposti del recesso: una simileconclusione, infatti, secondo il giudice del gravame, confliggerebbe conl’esigenza di tutela effettiva che l’ordinamento ha inteso assicurare al sociocooperatore, perché lo graverebbe di ulteriori oneri a fronte di inadempienzesocietarie.Infine, la Corte ha rigettato il mezzo di gravame con il quale gli appellantievidenziavano che la dichiarazione di recesso, inviata in data 12 dicembre 2011,sarebbe stata produttiva di effetti, ai sensi del terzo comma dell’art. 2352 c.c.,solo alla data del 31 dicembre 2012 con la conseguenza che i soci recedentiavrebbero avuto a disposizione tutto il tempo necessario per impugnare ladecisione di rigetto. Sul punto, la Corte ha, in primo luogo, rappresentato che,consolidatisi gli effetti del recesso in applicazione del principio del silenzio-assenso, i soci non sarebbero stati legittimati ad impugnare il tardivo diniegocon conseguente insussistenza di alcuna ipotesi di concorrenza sleale posta inessere dagli appellati a far data dal 30 aprile 2012. Sotto altro profilo, ilgiudicante ha ritenuto che lo statuto della cooperativa, all’art. 11, derogassealla previsione normativa (che, quanto al rapporto mutualistico, individua ilmomento di efficacia del recesso nella chiusura dell'esercizio in corso, secomunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'eserciziosuccessivo), stabilendo che il rapporto cessi comunque entro il 31 dicembredell'anno in corso: conseguentemente, anche sotto tale profilo non rilevano itermini di impugnativa della intempestiva delibera, attesa l'insussistenza del- 5 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026vincolo consortile e rimanendo, per l'effetto, l'attività concorrenziale svolta daisoci receduti, successivamente all’aprile del 2012, priva dei caratteri diillegittimità e slealtà.2. — Nella memoria, i controricorrenti deducono la sopravvenienza di ungiudicato esterno sulle questioni agitate nel presente giudizio di cassazione. Inparticolare, dopo l’introduzione del presente giudizio e dopo il deposito delcontroricorso, la Corte di appello di L’Aquila ha emesso la sentenza n.1131/2022 pubblicata in data 25 luglio 2022 - non impugnata e, quindi, passatain giudicato, come da attestazione ritualmente prodotta - con la quale è statorigettato l’appello formulato dal [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. p.a.avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda propostadalle soc. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].n.c. e dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento al corrispettivo di taluneprestazioni di trasporto eseguite dagli originari attori in favore dellacooperativa.Ebbene, la decisione da ultimo menzionata, ha accertato, con autorità digiudicato, la legittimità del recesso operato dalla cooperativa.Tuttavia, sebbene la questione agitata nei due procedimenti sia lamedesima (la legittimità del recesso dichiarato dagli odierni controricorrenti),non sussiste identità soggettiva tra i due giudizi. Infatti, nel giudizio conclusocon la sentenza n. 1131/2022 pubblicata in data 25 luglio 2022, era partesoltanto il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. p.a. e non già i soci D’AscenzoBerardino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti.Nei confronti di questi ultimi, dunque, non può sussistere alcunapreclusione all’esame, nel merito, del ricorso proposto in questa sede.3. — I ricorrenti propongono quattro motivi di ricorso.Con il primo motivo, articolato su due doglianze, viene censurata ladecisione di merito per violazione di legge con riferimento all’art. 2352 c.c. edalla clausola di cui all’art. 30, lett. i) dello statuto della società cooperativa.- 6 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026In particolare, con la prima censura, i ricorrenti lamentano che la Corteterritoriale avrebbe erroneamente attribuito natura perentoria al termineconcesso dal secondo comma dell’art. 2352 c.c. al consiglio di amministrazioneper la valutazione ed il controllo della dichiarazione inviata dai soci, nonritenendo neppure rilevante la specifica previsione statutaria di cui all’art. 30,lett. i). Infatti, premessa l’impossibilità di ravvisare nella fattispecie una ipotesidi «silenzio-assenso», non trovando questo riscontro in alcuna normativaapplicabile al caso, secondo i ricorrenti, la semplice violazione del termine diconclusione di un procedimento tra privati non è di per sé idonea a determinarel'illegittimità del provvedimento finale, in quanto il carattere perentorio deltermine di adozione di un atto - comportante in caso di violazione l'illegittimitàdel provvedimento - deve ricavarsi espressamente da un’apposita norma chetale lo qualifichi. In tal senso, essi richiamano, da un lato, il disposto dell’art.152 c.p.c. che, al secondo comma, prescrive che i termini stabiliti dalla leggesono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentorie, dall’altro, la giurisprudenza (non meglio dettagliata) secondo la quale, inalternativa alla espressa indicazione di legge, la perentorietà di un termine puòricavarsi solo ed esclusivamente dalla individuazione di espresse e collegateconseguenze negative a carico di chi non lo rispetti, conseguenze che non sonoaffatto individuabili tra quelle pure enumerate dalla Corte aquilana.I ricorrenti, poi, richiamano il disposto dell’art. 30 dello statuto dellasocietà cooperativa, il quale prevede espressamente che il vaglio del consigliodi amministrazione in ordine al recesso esercitato dai soci sia sempre ecomunque necessario, tanto in caso di valutazione negativa dell’esistenza deipresupposti quanto in caso di valutazione positiva. D’altra parte, secondo iricorrenti, lo stesso art. 2352 c.c. consente di sottoporre statutariamente ladichiarazione di recesso alla condizione sospensiva della previa verifica da partedel consiglio di amministrazione della regolarità e ricorrenza dei presuppostilegittimanti l’esercizio.Ancora, a fronte della colpevole inerzia del consiglio di amministrazionenel decidere sulla legittimità o meno del recesso, il socio potrebbe sempreimpugnare il silenzio davanti all’autorità giudiziaria, rimedio, questo, che, ad- 7 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026avviso dei ricorrenti, non può essere ritenuto un appesantimento della loroposizione.La seconda censura, mossa all’interno del primo motivo, attiene allaviolazione del terzo comma dell’art. 2352 c.c., nella parte in cui la Corte diappello di L’Aquila non avrebbe considerato che il recesso formulato in data 12dicembre 2011 fosse, in ogni caso, produttivo di effetti giuridici solo alla datadel 31 dicembre 2012, in tal modo essendo assicurato ai recedenti tutto il temponecessario per impugnare la decisione di rigetto. Conseguentemente, i soci,sino a tale data, erano ancora tenuti a rispettare gli obblighi derivantidall’appartenenza alla cooperativa, compreso il divieto di svolgere attivitàconcorrente.Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono l’omessamotivazione della decisione impugnata riguardo al vizio di ultrapetizione, nellaparte in cui la sentenza, ritenuto assorbito il motivo, ha conseguentementeconfermato l’operatività del recesso per la sopravvenienza di una causa diesclusione dei soci ex art. 13 lett. d) dello Statuto, benché la questione nonfosse ricompresa nel thema decidendum, sia con riferimento al petitumintrodotto dal Consorzio (declaratoria di esercizio di concorrenza illecita daparte dei soci convenuti), sia con riferimento al petitum introdotto – con laformulazione della domanda riconvenzionale – dai soci receduti (declaratoria dilegittimità del recesso).Con il terzo mezzo, i ricorrenti deducono l’omessa motivazione nella partein cui la sentenza, ritenuto assorbito il motivo, ha rigettato la dedotta violazionedell'art. 2596 c.c. e dell'art. 41 Cost. e confermato l’operatività del recessoconnessa alla invalidità della pattuizione che limita la concorrenza per il periodoeccedente il limite massimo del quinquennio di cui alla norma, siccome normainapplicabile ai consorzi aventi scopo tipico di disciplinare la concorrenza e nondi limitarla e viepiù inapplicabile al [OSCURATO:PERSONA], in quantocooperativa a mutualità prevalente e, pertanto, diversamente inquadrabilesotto il profilo soggettivo della struttura sociale.- 8 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026Infine, con il quarto mezzo, i ricorrenti lamentano l’erroneità dellasentenza di secondo grado nella parte in cui ha attribuito gli oneri processualidel doppio grado di giudizio a carico degli appellanti.4. — La prima censura articolata nel primo motivo non è fondata.Va preliminarmente osservato che la censura in esame non può esserevalutata mediante il riferimento all’art. 30 dello statuto, in quanto muove da unpresupposto di fatto non accertato dalla sentenza impugnata (che non famenzione di detta clausola statutaria), con la conseguenza che lo scrutinio delmotivo importa una indagine di merito preclusa in sede di legittimità. Infatti, laquestione sollevata risulta essere, inammissibilmente, posta per la prima voltain questa sede, non facendone menzione la decisione impugnata (nellaesposizione delle censure svolte dalla ricorrente ovvero nella trattazione deimedesimi) e non specificando, d'altro canto, i ricorrenti nel ricorso di averlafatta valere nei precedenti gradi di giudizio.Ma, sul punto, questa Corte ha affermato che qualora una questionegiuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcunmodo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede dilegittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, hal'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, perconsentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, primadi esaminare nel merito la censura stessa. (Cass. Sez. 5, 11/02/2025, n. 3473,Rv. 674087 - 01; Cass. Sez. 6, 13/12/2019, n. 32804, Rv. 656036 - 01).Venendo al merito della questione, come è noto, il diritto di recesso delsocio cooperatore è disciplinato dall’art. 2532 c.c. che, al suo primo comma, loammette nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo e ne vieta l’esercizioparziale (primo comma). Per quel che interessa in questa sede, poi, il secondocomma dispone che «la dichiarazione di recesso deve essere comunicata conraccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entrosessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gliamministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro- 9 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizioneinnanzi il tribunale». Infine, il terzo comma della disposizione ora richiamataprevede che «il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dallacomunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la leggeo l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici trasocio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, secomunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'eserciziosuccessivo».La norma, quindi, prevede l’obbligo in capo agli amministratori diesaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione e,qualora non ne sussistano i presupposti, di darne immediata comunicazione alsocio che può rivolgersi in opposizione al tribunale.Tuttavia, per come evidenziato dalla dottrina, la disposizione codicisticain esame non è esente da imprecisioni terminologiche che impongonoall’interprete talune precisazioni. In particolare, con specifico riferimento aipoteri degli amministratori e al valore riconoscibile alla dichiarazione ad essirichiesta, la norma fa riferimento all’«accoglimento della domanda» di recesso(terminologia, questa che la Relazione al d.lgs. n. 6 del 2003 qualifica come«accettazione»). Tuttavia, appare evidente che il socio non domanda, madichiara di recedere e la sua dichiarazione non richiede una accettazione daparte del consiglio di amministrazione: non vi sono dubbi, infatti, che agliamministratori competa semplicemente una verifica dei presuppostigiustificativi del recesso, in presenza dei quali il socio ha un diritto potestativoallo scioglimento del vincolo sociale.Peraltro, per quanto riguarda l’attività richiesta agli amministratori neltermine di sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, deveprecisarsi, anche qui alla stregua della dottrina, che entro il termine indicato,gli amministratori non debbano soltanto «esaminare» la dichiarazione,verificando l’esistenza o meno dei presupposti del recesso, ma ancheprovvedere su di essa.Sotto altro profilo, esigenze di carattere sistematico impongono diritenere che l’obbligo di comunicare al socio il provvedimento - obbligo che la- 10 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026norma, al secondo comma, sembra limitare al solo caso in cui gli amministratoriravvisino l’inesistenza dei presupposti del recesso - sia in realtà necessario aprescindere dall’esito della verifica da essi compiuta e, quindi, anche nel casoin cui sussistano i requisiti per la legittimità del recesso. Infatti, al terzo comma,la norma fa discendere dalla comunicazione dell’accoglimento della «domanda»gli effetti del recesso sul rapporto sociale («il recesso ha effetto per quantoriguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento diaccoglimento della domanda»), con la conseguenza che gli amministratori sonotenuti comunque ad adottare un provvedimento che certifichi la legittimità delrecesso del socio. Tale ultima considerazione - e, cioè, che gli amministratorihanno l’obbligo di comunicare il loro provvedimento tanto nell’ipotesi in cui nonravvisino l’esistenza dei presupposti del recesso quanto nella ipotesi in cuiritengano corretto l’esercizio del diritto da parte del socio - consente anche diaffermare che la comunicazione debba avvenire senza alcuna soluzione dicontinuità, senza alcun momento morto rispetto all’adozione delprovvedimento: in questo senso, dunque, va interpretato l’avverbio«immediatamente» contenuto nel secondo comma dell’art. 2352 c.c.Ciò posto, come già accennato, gli amministratori hanno un potere diapprezzamento vincolato all'esistenza dei presupposti di legge ossia allaintegrazione delle cause che legittimano l’exit a termini di legge e di statuto e,dunque, non certo un potere discrezionale puro o arbitrario.Conseguentemente, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità,il potere attribuito ai suddetti organi non può essere esercitato in modoarbitrario, né tradursi in un rifiuto ingiustificato a provvedere o in un diniegoassoluto ed immotivato all’approvazione, in quanto una simile conclusione, oltrea contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettatianche nell'esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanzialevanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 2437, terzocomma c.c. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere esclusoo reso eccessivamente gravoso (così, precisamente, Cass. Sez. 1, 02/05/2006,n. 10135, Rv. 588751 - 01; Cass. Sez. 1, 16/10/2003, n. 15482, Rv. 567476 -01).- 11 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026Quanto alla incidenza del provvedimento che gli amministratori sonotenuti a rendere sull’efficacia del recesso di un socio cooperatore, questa Corte,con orientamento ripreso anche da parte della giurisprudenza di merito, haaffermato che, in tema di recesso del socio dalla società cooperativa, la clausolastatutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio diamministrazione, non vale a rendere quest'ultima una accettazionecontrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione diefficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso diinerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù delquale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causaimputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. Lanecessità dell'autorizzazione non comporta infatti la trasformazione dellafattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della societàvenga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio,configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale,corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare aconservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito,e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione odell'assemblea opera come condizione di efficacia (Cass. Sez. 1, 31/05/2022,n. 17667, Rv. 665096 - 01, ma già Cass. Sez. 1, 02/05/2006, n. 10135, Rv.588751 - 01, Cass., 16 febbraio 2016, n. 2979; per la giurisprudenza di merito,si veda, in particolare, [OSCURATO:PERSONA]. spec. impresa, 23 gennaio 2023,n. 1093 secondo la quale la clausola che preveda la necessaria autorizzazionedel consiglio di amministrazione non vale a rendere quest'ultima unaaccettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come unacondizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio;pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancataper causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suoavveramento. La necessità dell'autorizzazione non comporta, infatti, latrasformazione della fattispecie in un accordo, né all'ambito del quale ladeterminazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione- 12 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negoziounilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società e dirinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale ilsocio è inserito e rispetto al quale la deliberazione del consiglio diamministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia. In sensodifforme, però, sempre nella giurisprudenza di merito, si veda App. Napoli, 6febbraio 2008 secondo il quale, non trovando ingresso, nella materia civilista,l’istituto del silenzio assenso in difetto di un'espressa disposizione normativa,all'omesso invio da parte degli amministratori, entro i termini previsti dall’art.2532, comma 2, c.c., della comunicazione dell'insussistenza dei presupposti peresercitare il recesso non può essere ricollegato alcun effetto di decadenza: né,sotto altro profilo, la mancata comunicazione nei termini può essereinterpretata quale tacita accettazione della dichiarazione di recesso, posto chesolo in determinati casi, ed in presenza di specifici presupposti, il silenzio di unadelle parti può assumere il valore negoziale di consenso).Ciò posto, rispetto agli arresti appena menzionati, se appare condivisibilela qualificazione del recesso come atto unilaterale, questo Collegio ritiene didovere operare talune precisazioni in ordine alla ipotesi in cui gli amministratorinon provvedano nel termine loro assegnato ad esaminare la dichiarazione direcesso e a comunicare il loro provvedimento.Non vi è dubbio che il recesso costituisca un atto unilaterale del socio,che manifesta la propria volontà di uscire dalla compagine societaria,corrispondente ad un diritto potestativo a lui attribuito dalla legge o dallostatuto sociale.Se, in via generale, il recesso può definirsi un atto unilaterale, occorrepoi individuare il momento in cui esso assume efficacia, producendo così loscioglimento, limitatamente al recedente, del rapporto sociale.E su tale punto la disciplina delle società cooperative va a distinguersi daquella generale delle società di capitali. Per queste ultime, infatti, questa Corteha recentemente affermato che, in tema di società per azioni, il recesso, in baseall'art. 2437-bis, comma 3, c.c., costituisce un negozio giuridico unilateralerecettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a- 13 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutivarappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorniivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima o di quella discioglimento della società (Cass. Sez. 1, 05/06/2025, n. 15087, Rv. 675212 -02 che ne ha tratto la conseguenza che, in ragione della adozione di dettedelibere, il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivodella legittimazione a impugnare, a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c., talideliberazioni, al pari delle altre che sono state adottate a seguito del propriorecesso).Ma proprio l’arresto da ultimo menzionato ha avuto cura, sul pianosistematico, di precisare (par. 7) che il legislatore ha espressamente individuatole ipotesi, di carattere eccezionale, in cui al recesso è assegnata una efficacianon immediata e, tra queste, ha specificatamente indicato il recesso dallesocietà cooperative, proprio in quanto, secondo il terzo comma dell’art. 2352c.c. il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, «dallacomunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda».Ciò posto, come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, lanecessità - oggi normativamente prevista - di un intervento valutativo delconsiglio di amministrazione della cooperativa non configura una accettazionecontrattuale (come pure, impropriamente, si esprime la Relazione alla riformadel diritto societario), perché la legittimità del recesso deriva dallacorrispondenza della dichiarazione resa dal socio ad una delle ipotesi di recessonormativamente o statutariamente previste, in presenza delle quali il socio ètitolare, come più volte detto, di un diritto potestativo all’exit. L’intervento delconsiglio di amministrazione, dunque, non implica il raggiungimento di unaccordo negoziale tra la società ed il recedente in ordine alla fuoriuscita diquest’ultimo dalla compagine sociale: esso ha la funzione, in caso diaccertamento della sussistenza dei presupposti, di consentire lo spiegarsi deglieffetti del recesso.Occorre, però, chiedersi quando possa acquisire efficacia il recesso incaso di ritardo o di inerzia nel provvedere da parte del consiglio diamministrazione: e va da sé che la risoluzione di tale problema implichi una- 14 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026corretta qualificazione giuridica del termine di sessanta giorni previsto dalsecondo comma dell’art. 2352 c.c.Ebbene, muovendo dalla considerazione che sugli amministratori dellasocietà cooperativa grava un potere-dovere di esaminare la legittimità o menodella dichiarazione di exit, si giunge necessariamente ad affermare che iltermine loro concesso deve essere qualificato come un termine decadenziale.In generale, infatti, come è noto, costituiscono termini di decadenzaquelli entro i quali un soggetto deve esercitare un diritto, un potere o unafacoltà: una volta scaduti, il potere non può più essere esercitato. In questaprospettiva, la funzione dei termini di decadenza è quella di assicurare certezzae stabilità ai rapporti giuridici, evitando che determinate situazioni rimanganoindefinitamente incerte: l’esigenza di certezza viene soddisfatta imponendo chedeterminate posizioni soggettive siano definite entro precisi limiti temporali.Proprio la funzione dei termini di decadenza si rinviene nella fattispeciedi cui all’art. 2352 c.c.Il consiglio di amministrazione della cooperativa deve valutare lalegittimità della dichiarazione di recesso e tale valutazione è funzionaleall’interesse tanto della cooperativa quanto del socio. Rispetto alla posizionedella società, infatti, l’attribuzione agli amministratori della funzione di controlloha la sua ragion d’essere nella necessità di tutelare l’interesse della cooperativaal raggiungimento dell’oggetto sociale, laddove una (illegittima) contrazionedella compagine può esporre l’ente a rischi di crisi finanziarie di maggioridifficoltà nello svolgimento dell’attività. Rispetto alla posizione del socio, vienead essere tutelato l’interesse del recedente a non restare sine die vincolato allasocietà, pur avendo manifestato l’intenzione - fondata su presupposti chetrovano addentellato in una causa legale o statutaria che quel recesso giustifica- di uscire dalla compagine sociale.In questa prospettiva, proprio la necessità che il rapporto societàcooperativa e socio recedente sia definito, con certezza, al più presto giustificaanche l’ulteriore prescrizione contenuta nel medesimo art. 2532 c.c. secondo laquale il provvedimento di diniego - ma, in realtà, anche il provvedimento di- 15 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026accoglimento, alla luce di quanto sopra evidenziato - debba essere«immediatamente» comunicato al socio.Se le considerazioni appena svolte risultano esatte, non occorre, allora,qualificare il contegno silenzioso della società come contrario a correttezza ebuona fede e reputare verificata la condizione a norma dell’art. 1359 c.c.: inquesta prospettiva, non può dirsi, come messo in luce dalla dottrina, che lasocietà abbia un interesse contrario all’avveramento della condizione se nonquando difettino i presupposti del recesso. Ma, nel caso che occupa, tuttavia,la cooperativa ha l’onere di darne comunicazione immediata al socio affinchéquesti possa, se lo ritiene fare opposizione al tribunale.Al contrario, una volta scaduto il termine senza che gli amministratoriabbiano provveduto a deliberare, vengono a consolidarsi gli effetti del recessodichiarato dal socio.Né, per argomentare in senso contrario, potrebbe validamente sostenersiche, ammettendo la legittimità del recesso in conseguenza della decadenza delpotere degli amministratori di valutarne la legittimità, si finirebbe perammettere anche ipotesi di recesso in relazione alle quali il socio non abbiaallegato, nella relativa dichiarazione, alcuna motivazione alla richiesta direcesso. In altre parole, una dichiarazione di recesso, priva di qualsiasigiustificazione e di addentellato alle cause legali o statutarie di recesso,diventerebbe efficace per la sola inerzia o dimenticanza dell’organoamministrativo.Ora, non vi è dubbio che dal tenore letterale dell'art. 2532 c.c. si evinceche l’indicazione dei motivi di recesso e, quindi, in sostanza, la motivazione, siapure succinta, della dichiarazione, costituisca una componente essenziale dellafattispecie del recesso (sia per le ipotesi legali che per quelle convenzionali):l'esigenza di indicare le ragioni del recesso trova il suo fondamento proprio nelmeccanismo di garanzia della procedura descritta dall'art. 2532 c.c.Tuttavia, sostenere che il dovere degli amministratori di esaminare ladichiarazione di recesso del socio presupponga che - nel senso che sorga solonel caso in cui - tale diritto venga esercitato fornendo idonee spiegazioni sullecause costituisce una pura inversione logico-giuridica. Se, infatti, il riferimento- 16 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026alla causa giustificatrice del recesso costituisce presupposto per la validità delrecesso, va da sé che l’assenza di tale presupposto deve essere valutata propriodagli amministratori: davanti ad una dichiarazione di recesso privadell’indicazione in argomento essi potranno comunicare al socio interessatol’inefficacia del recesso. Essi, quindi, non dovrebbero tentare di «indovinare» leragioni del recesso, ma potranno ben limitarsi - nel momento e nel termineentro il quale sono tenuti ad esaminare la «domanda» - a prendere attodell’incompletezza della dichiarazione e a sancirne l’inefficacia.D’altra parte, non si vede la ragione per la quale due situazioni didichiarazioni di recesso «illegittime» - quella priva di indicazione di una causae quella che indichi una causa «errata» - possano incidere diversamente sugliobblighi che il codice civile fa gravare sugli amministratori.Sotto altro profilo, secondo i ricorrenti, a fronte della inerzia dell’organoamministrativo nel deliberare sulla istanza di recesso, il socio potrebbe sempre,così trovando adeguata tutela, ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di faraccertare autonomamente l’esistenza dei presupposti per l’exit dalla società.Il rilievo, che pure trova riscontro in una parte della dottrina, non meritaaccoglimento.Infatti, appare condivisibile l’affermazione, contenuta nella sentenza quiimpugnata, secondo la quale questa soluzione confliggerebbe con l’esigenza ditutela effettiva che l’ordinamento ha inteso assicurare al socio cooperatore,perché lo graverebbe di ulteriori oneri a fronte di un comportamentoinadempiente da parte degli amministratori della società.A ciò deve anche aggiungersi che una soluzione del genere sipresenterebbe in contrasto con la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 2437c.c. laddove sancisce la nullità di ogni patto «volto ad escludere o rendere piùgravoso l’esercizio del recesso». Tale norma, sebbene riferita immediatamentealle ipotesi di cui al primo comma della disposizione (che riguarda le ipotesi«necessarie» di recesso del socio dalla società per azioni, ma che si ritieneapplicabile anche alle società cooperative) stabilisce, in definitiva, anche unaregola interpretativa di altre norme, esprimendo così un principio di caratteregenerale, secondo il quale, una volta stabilite dalla legge o dallo statuto, le- 17 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026ipotesi di recesso conferiscono al socio un diritto potestativo di recedere, il cuiesercizio, nel concreto, non può essere reso maggiormente gravoso o,comunque, impedito.E appare del tutto evidente che il ricorso all’autorità giudiziaria - che,peraltro, in assenza di ulteriori specificazioni, deve intendersi nel senso diintrodurre un ordinario giudizio di cognizione - costituisca un aggravamentodella posizione del socio, sia in termini di costi che di incertezza sul momentoin cui quel recesso potrà essere ritenuto efficace.D’altra parte, una simile conclusione è anche coerente con quantoaffermato da questa Corte e, cioè, che il potere attribuito agli amministratori diverificare la corrispondenza dei fatti specifici dedotti alle ipotesi contemplate(dalla legge o dallo statuto) di exit non può essere esercitato, neppure in casodi inerzia, da altri organi societari o da terzi estranei alla società, né rimessoall'autorità giudiziaria, perché riferito alla tutela dell'interesse della societàcooperativa la cui valutazione è attribuita in via esclusiva all'organo ritenuto dalcontratto sociale idoneo alle valutazioni necessarie (sul punto, Cass. Sez. 1,03/11/2017, n. 26190, Rv. 645939 - 01 cit.). Secondo questa correttaimpostazione, infatti, l’intervento dell’autorità giudiziaria è ammessa solo in«seconda battuta» allorquando si tratti di verificare la legittimità delprovvedimento di diniego assunto dagli amministratori.In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni, la censura svoltadai ricorrenti - secondo i quali, avendo il termine di sessanta giorni previstodall’art. 2532 c.c. natura ordinatoria, l’inerzia o il ritardo del consiglio diamministrazione nel provvedere non comporterebbe la legittimità del recessooperato dal socio - deve essere rigettata in quanto la sentenza impugnata chequella legittimità ha riconosciuto appare corretta.Deve essere, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «In temadi società cooperative, il recesso del socio esercitato ai sensi dell’art. 2532 c.c.costituisce una dichiarazione unilaterale i cui effetti si producono al momentoin cui il consiglio di amministrazione provvede alla comunicazione, che deveintervenire senza soluzione di continuità, del provvedimento con cui accerta lasussistenza dei presupposti normativamente o statutariamente previsti; ove, al- 18 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026contrario, il consiglio di amministrazione ometta di provvedere nel termineprevisto dal secondo comma del medesimo art. 2532 c.c., gli effetti del recessosi consolidano allo scadere del termine di sessanta giorni, al quale deve5. — Anche la seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso -con la quale, sostanzialmente, i ricorrenti sostengono che, attesa lariconducibilità degli incarichi di trasporto al rapporto mutualistico, gli effetti delrecesso si sarebbero prodotti al termine dell’esercizio successivo con laconseguenza che l’attività di concorrenza non avrebbe potuto essere svoltaprima del termine dell’anno 2012 - è inammissibile.Infatti, la censura confuta il risultato interpretativo cui è pervenuta laCorte territoriale secondo la quale, in ragione delle norme statutarie derogatricidel disposto normativo, il rapporto mutualistico cessa, «comunque», entro il 31dicembre dell’anno in corso, ossia, nel caso di specie, entro il termine del 2011,e non entro la chiusura dell’esercizio successivo.Tuttavia, come è noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 - 03; Cass.Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).6. — Il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti fannovalere l’erroneo assorbimento dei motivi di appello con cui, rispettivamente, siera denunciata l’ultrapetizione e/o motivazione apparente circa l’affermazionedel tribunale secondo cui era comunque intervenuta la causa di esclusione deisoci per l’intervenuta attività anticoncorrenziale ed impugnato il riconoscimentoda parte del tribunale della contrarietà all’art. 2596 c.c. della clausola dilimitazione della concorrenza sessantennale - sono infondati.Entrambi i motivi di appello, infatti, sono stati correttamente ritenutiassorbiti dalla Corte territoriale alla luce della ratio decidendi assorbenteconcernente la legittimità del recesso.- 19 -Numero registro generale 1404/2022Numero sezionale 2619/2026Numero di raccolta generale 25137/2026Data pubblicazione 08/09/2026Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso, appare sufficienteevidenziare che le spese di lite sono state correttamente poste, nella sentenzaimpugnata, a carico della parte soccombente.7. — Il ricorso per cassazione proposto deve essere, dunque, rigettatocon condanna di parte ricorrente alla refusione, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2026Il PresidenteEnrico Scoditti- 20 -