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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25290/2026

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osto da Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: laimes [OSCURATO:PERSONA] oppure Armando (CUI 01TNQ2B) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6 ottobre 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la rideterminazione della pena inflitta nei limiti legali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna propone ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Bologna che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione.Deduce quattro motivi di ricorso.

1.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della duplice aggravante, contestata in fatto, di cui all'art. 339, comma primo, cod. pen. della commissione del fatto da parte di due persone riunite e facendo uso di un'arma impropria, costituita dal bidone della spazzatura lanciato all'indirizzo degli operanti, entrambe risultanti dall'annotazione di servizio.

1.2. Violazione di legge in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche per effetto della scelta del rito abbreviato, tenuto, conto, peraltro, dei numerosi precedenti specifici a carico del ricorrente, che hanno impedito la concessione dei benefici di legge.

1.3. Violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della disciplina dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. trattandosi di condotta commessa in danno di due Agenti di Polizia.

1.4. Illegalità della pena determinata in misura inferiore al minimo edittale pari a mesi due e giorni venti di reclusione, considerate le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito.

2. Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, con riferimento al primo motivo di ricorso, ha dedotto che il giudice che procede con giudizio abbreviato "secco", in assenza della contestazione di un'aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero iné può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, così come contestato, dovendo essere considerata "tamquam non esset" un'aggravante non contestata e, quindi, non oggetto di contraddittorio tra le parti, a cagione dell'assenza del dibattimento quale conseguenza paradigmatica della scelta del rito (si richiama, al riguardo, Sez. 4, n. 15455 del 26/11/2024). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Dalla sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha riconosciuto le circostanze aggravanti prevalenti.

Così facendo, ha implicitamente ritenuto sussistente, quanto meno, una delle circostanze aggravanti su cui insiste il ricorrente.

A tale riguardo, ritiene questa Corte che l'unica aggravante che può ritenersi contestata in fatto è quella relativa alle più persone riunite, posto che 2nel capo di imputazione si fa riferimento alla commissione del reato in concorso con altra persona (cfr. Sez. 6, n. 1872 del 29/10/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242639 che ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame è sufficiente che il reato sia commesso da due persone) e che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (cfr. Sez. 5, n. 7337 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 275551).

Non altrettanto può dirsi con riferimento all'aggravante dell'uso dell'arma, stante la natura valutativa e non autoevidente della circostanza, soprattutto nel caso in esame in cui il ricorrente intende riferirla al bidone della spazzatura (cfr., al riguardo, Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Rv. 287615 / con riferimento alla circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità). 2.11 secondo motivo è fondato in quanto il Tribunale ha concesso le circostanze attenuanti generiche facendo riferimento ad un imprecisato comportamento processuale dell'imputato che, tenuto del fatto che lo stesso era assente in udienza e che il processo è stato celebrato con rito abbreviato, non può che riferirsi a tale scelta processuale, non emergendo dalla sentenza alcun elemento ulteriore idoneo a dare concretezza all'affermazione del Giudice.

Si tratta, dunque, di una scelta, non solo immotivata, ma anche illegittima, dovendosi ribadire che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che (implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277271).

3. Il terzo motivo è fondato.

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, come accaduto nel caso di specie, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771).

4. Anche il quarto motivo è fondato in quanto il Tribunale ha determinato la pena in misura inferiore al minimo edittale che, tenuto conto del bilanciamento tra circostanze e della scelta del rito, era pari a mesi 2 e giorni 20 di reclusione.

35. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sui punti relativi alle circostanze attenuanti generiche e al correlato giudizio di bilanciamento, al concorso formale tra i reati (considerato che la condotta è stata posta in essere nei confronti di due Agenti di P.S.) e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, coerentemente con i principi esposti nei punti precedenti.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: laimes [OSCURATO:PERSONA] oppure Armando (CUI 01TNQ2B) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6 ottobre 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la rideterminazione della pena inflitta nei limiti legali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna propone ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Bologna che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione.Deduce quattro motivi di ricorso. 1.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della duplice aggravante, contestata in fatto, di cui all'art. 339, comma primo, cod. pen. della commissione del fatto da parte di due persone riunite e facendo uso di un'arma impropria, costituita dal bidone della spazzatura lanciato all'indirizzo degli operanti, entrambe risultanti dall'annotazione di servizio. 1.2. Violazione di legge in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche per effetto della scelta del rito abbreviato, tenuto, conto, peraltro, dei numerosi precedenti specifici a carico del ricorrente, che hanno impedito la concessione dei benefici di legge. 1.3. Violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della disciplina dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. trattandosi di condotta commessa in danno di due Agenti di Polizia. 1.4. Illegalità della pena determinata in misura inferiore al minimo edittale pari a mesi due e giorni venti di reclusione, considerate le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito. 2. Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, con riferimento al primo motivo di ricorso, ha dedotto che il giudice che procede con giudizio abbreviato "secco", in assenza della contestazione di un'aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero iné può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, così come contestato, dovendo essere considerata "tamquam non esset" un'aggravante non contestata e, quindi, non oggetto di contraddittorio tra le parti, a cagione dell'assenza del dibattimento quale conseguenza paradigmatica della scelta del rito (si richiama, al riguardo, Sez. 4, n. 15455 del 26/11/2024). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha riconosciuto le circostanze aggravanti prevalenti. Così facendo, ha implicitamente ritenuto sussistente, quanto meno, una delle circostanze aggravanti su cui insiste il ricorrente. A tale riguardo, ritiene questa Corte che l'unica aggravante che può ritenersi contestata in fatto è quella relativa alle più persone riunite, posto che 2nel capo di imputazione si fa riferimento alla commissione del reato in concorso con altra persona (cfr. Sez. 6, n. 1872 del 29/10/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242639 che ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame è sufficiente che il reato sia commesso da due persone) e che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (cfr. Sez. 5, n. 7337 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 275551). Non altrettanto può dirsi con riferimento all'aggravante dell'uso dell'arma, stante la natura valutativa e non autoevidente della circostanza, soprattutto nel caso in esame in cui il ricorrente intende riferirla al bidone della spazzatura (cfr., al riguardo, Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Rv. 287615 / con riferimento alla circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità). 2.11 secondo motivo è fondato in quanto il Tribunale ha concesso le circostanze attenuanti generiche facendo riferimento ad un imprecisato comportamento processuale dell'imputato che, tenuto del fatto che lo stesso era assente in udienza e che il processo è stato celebrato con rito abbreviato, non può che riferirsi a tale scelta processuale, non emergendo dalla sentenza alcun elemento ulteriore idoneo a dare concretezza all'affermazione del Giudice. Si tratta, dunque, di una scelta, non solo immotivata, ma anche illegittima, dovendosi ribadire che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che (implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277271). 3. Il terzo motivo è fondato. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, come accaduto nel caso di specie, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). 4. Anche il quarto motivo è fondato in quanto il Tribunale ha determinato la pena in misura inferiore al minimo edittale che, tenuto conto del bilanciamento tra circostanze e della scelta del rito, era pari a mesi 2 e giorni 20 di reclusione. 35. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sui punti relativi alle circostanze attenuanti generiche e al correlato giudizio di bilanciamento, al concorso formale tra i reati (considerato che la condotta è stata posta in essere nei confronti di due Agenti di P.S.) e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, coerentemente con i principi esposti nei punti precedenti. P.Q.M
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