CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 novembre 1989
Cassazione n. 08385/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG 1. [OSCURATO:PERSONA] pro , , ritorso avvd o a, sentenza della Corte di appello di Brescia con cui é st i ta fIgettata l'is nza ex art. 629-bis cod.proc.pen. di rescissione del giudica 1 Oéllà sentenz megsa; dal Tribunale di Brescia in datà 25.2.2014 ed irrevoca i'l 12.7.2017 n tJi era stata ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 5 24; bis, 625'c ma 1,'1 n. 2 e 112, comma 1 cod.pen.) i i HI sul rilievo che la man tà, conoscenza cesso lamentata dalla medesima (che sostiene di av ,! avuto conosc dello stesso solo con la notifica dell'ordine di esecuzìo )noti possa rit i ncolpevole atteso che, pur avendo eletto domicilio presso ci é4ore lio kon si é poi attivata autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici ed essenziali per la conoscenza dello sviluppo di tale procedimento di cui aveva, invece, notizia avendo partecipato ad un atto certamente univoco e prodromico al processo quale la perquisizione personale ed il sequestro della chiave a pappagallo utilizzata per operare lo scasso. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria. Si assume che le argomentazioni poste a base della decisione reiettiva sono, oltre che illogiche, insufficienti ed asimmetriche rispetto all'indirizzo pressocché univoco sussistente in materia. 2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Come questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 (art. 11 comma 6), deve ritenersi determinante nel processo in absentia, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell'imputato, ex art. 420-bis cod,. proc. pen., sia nel caso di rescissione del giudicato, la valutazione della colpevole o incolpevole mancata conoscenza del procedimento o del processo da parte dell'imputato. In particolare, quanto ai presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, deve rilevarsi che l'art. 629-bis cod. proc. pen. (che la legge 23 giugno 2017, n. 203 ha introdotto in luogo dell'art. 625-ter cod. proc. pen.) richiede che il condannato, nei cui confronti si è proceduto in assenza "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo", e le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato lo stretto legame esistente tra l'art. 629-bis cod. proc. pen. (all'epoca della pronuncia art. 625-ter cod.proc.pen.) e l'art. 420-bis cit., osservando come sia necessario ricavare dal coordinamento tra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della rescissione del giudicato le coordinate per ricostruire il significato della predetta formula (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, in motivazione, richiamata anche da Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv. 281101). Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420, Ismail, hanno affermato il principio secondo cui, ai fini, appunto, della dichiarazione di assenza, non si può considerare presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Ne discende che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, nella fase iniziale delle indagini preliminari, non può, di per sé, costituire elemento per rigettare la richiesta di rescissione del giudicato. Si deve poi osservare che, come è stato evidenziato dal ricorrente, l'art. 629-bis cod. proc. pen. fa riferimento all'incolpevole mancata conoscenza «della celebrazione del processo» e non del procedimento Si può quindi avere conoscenza del procedimento, come nel caso in esame di consegna all'indagato di copia del decreto di perquisizione e sequestro, ma non del processo, la cui conoscenza implica l'avere contezza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (Sez. 3, n. 12055 del 19/02/2020, Zheng, non massimata, relativa proprio al caso della consegna all'indagato di un decreto di sequestro). In senso analogo si è espressa anche Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shinmi, Rv. 277210-01, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo. Pertanto, la consegna all'indagato di copia del decreto di perquisizione personale, come è avvenuto nel caso di specie, come pure il rinvenimento, in occasione di tale perquisizione, del 'còrpo del reato alla presenza dello stesso indagato non possono di per sé, neppure essi, costituire elemento per rigettare la richiesta di rescissione del giudicato. 2. Quanto, poi, all'onere di diligenzà linformativa, che si esprime anche nel dovere di mantenere i cóntatti con il difensore, si deve rilevare che, come è stato osservato nella sentenia Ismail, la manifesta mancanza di detta diligenza può essere una circostanza vàlutabile nel caso concreto, ma non può «essere di per sé determinant[e], su 0,1 un piano sOlo astratto, per potere affermare la ,í ricorrenza della volontari sottrazione,' alla conoscenza del processo», atteso che, «se si esaspera il cdricetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente, per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni [di conoscenza del processo a fronte di notifiche regolari], il che ovviamente è un'operazione non consentita». 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra