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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 30321/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE SAVONAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede che sia determinata la competenza del Tribunale di Savona. udito il difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo che sia determinata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso, in data 22 dicembre 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Savona dichiaratosi incompetente per territorio in ordine allo stesso reato con sentenza predíbattimentale emessa il 17 dicembre 2020.

2. Il Tribunale di Savona ha rilevato che il reato è stato perfezionato a mezzo ricarica postepay evolution collegata ad un conto corrente intestato all'imputato ed attivato presso un Ufficio postale sito nel Comune di Torre del Greco.

In tal caso, analogamente a quanto accade nell'ipotesi di accredito del profitto ingiusto eseguito su conto corrente, il reato deve ritenersi consumato nel luogo dove si trova aperto il conto corrente postale abbinato alla carta, nel caso di specie, quindi, nel territorio di Torre del Greco.

Secondo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invece, il reato deve ritenersi consumato nel luogo in cui viene data la disposizione a seguito della quale viene eseguita la ricarica, ossia il luogo in cui avviene il versamento da parte della vittima e ciò sulla base di un consistente filone giurisprudenziale di legittimità del quale il giudice proponente il conflitto ha dato atto nell'ordinanza.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Savona.

Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

La trattazione del conflitto è stata differita dall'udienza del 3 giugno 2022 alla data odierna per rimediare ad un difetto di notifica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.

2. É consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale "nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima" - Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Rv. 279484 e altre conformi precedenti, tra queste, Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Rv. 269429; Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Rv. 268526 -.

3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di Savona, a cui vanno rimessi gli atti.

Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Savona cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE SAVONAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede che sia determinata la competenza del Tribunale di Savona. udito il difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo che sia determinata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso, in data 22 dicembre 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Savona dichiaratosi incompetente per territorio in ordine allo stesso reato con sentenza predíbattimentale emessa il 17 dicembre 2020. 2. Il Tribunale di Savona ha rilevato che il reato è stato perfezionato a mezzo ricarica postepay evolution collegata ad un conto corrente intestato all'imputato ed attivato presso un Ufficio postale sito nel Comune di Torre del Greco. In tal caso, analogamente a quanto accade nell'ipotesi di accredito del profitto ingiusto eseguito su conto corrente, il reato deve ritenersi consumato nel luogo dove si trova aperto il conto corrente postale abbinato alla carta, nel caso di specie, quindi, nel territorio di Torre del Greco. Secondo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invece, il reato deve ritenersi consumato nel luogo in cui viene data la disposizione a seguito della quale viene eseguita la ricarica, ossia il luogo in cui avviene il versamento da parte della vittima e ciò sulla base di un consistente filone giurisprudenziale di legittimità del quale il giudice proponente il conflitto ha dato atto nell'ordinanza. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Savona. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. La trattazione del conflitto è stata differita dall'udienza del 3 giugno 2022 alla data odierna per rimediare ad un difetto di notifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 2. É consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale "nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima" - Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Rv. 279484 e altre conformi precedenti, tra queste, Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Rv. 269429; Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Rv. 268526 -. 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di Savona, a cui vanno rimessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Savona cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in dat
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